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Articolo 435 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Richiesta di revoca

Dispositivo dell'art. 435 Codice di procedura penale

1. Nella richiesta di revoca il pubblico ministero indica le nuove fonti di prova, specifica se queste sono già state acquisite o sono ancora da acquisire e richiede, nel primo caso, il rinvio a giudizio [416] e, nel secondo, la riapertura delle indagini [414](1).

2. Con la richiesta sono trasmessi alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.

3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta(2), designa un difensore all'imputato che ne sia privo [97], fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.

Note

(1) Nel caso di prove già acquisite, il P.M. chiede al giudice di disporre, contestualmente alla revoca, il rinvio a giudizio del'imputato, mentre nel caso di prove ancora da acquisire la richiesta è disporre, contestualmente alla revoca, la riapertura delle indagini.
(2) Un'ipotesi di inammissibilità si può configurare, ad esempio, nella mancata indicazione nella richiesta del P.M. della sopravvenienza di nuove fonti di prova.

Ratio Legis

Tale disposizione trova il proprio fondamento nell'eventualità che, dopo la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere, sopravvengano nuove fonti di prova.

Spiegazione dell'art. 435 Codice di procedura penale

Una volta esauriti i mezzi di impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, oppure scaduti i termini per proporla, essa è dotata di efficacia preclusiva allo stato degli atti.

Ciò significa che il pubblico ministero non può validamente esercitare una nuova azione penale per lo stesso fatto di reato e contro i medesimi soggetti.

Fuori dei casi di revoca, si può tranquillamente sostenere che tale sentenza acquisti efficacia di giudicato ai sensi degli articoli 648 e 650, al pari delle altre sentenze.

Per quanto concerne i presupposti della revoca, essi consistono essenzialmente nella sopravvenienza o nella scoperta di nuovi fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possano determinare il rinvio a giudizio.

La revoca è disposta dal giudice per le indagini preliminari competente, su richiesta del pubblico ministero.

Va precisato che la revoca delle misure segue una disciplina differenziata, a seconda che gli elementi di prova siano già stati acquisiti, oppure debbano ancora essere acquisiti.

Di tale differenza si fa carico anche la presente norma, la quale impone al pubblico ministero di indicare nella richiesta se le prove siano già state acquisite o meno, e ciò al fine specifico di richiedere rispettivamente il rinvio a giudizio oppure la riapertura delle indagini.

Il procedimento, da celebrarsi in camera di consiglio e con le relative modalità, prevede chiaramente la tutela dell'imputato, al quale deve essere assegnato un difensore d'ufficio, qualora ne sia privo. Il giudice deve inoltre far avvisare il p.m., l'imputato, il suo difensore e la persona offesa della data dell'udienza in oggetto.

Massime relative all'art. 435 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 31970/2013

La declaratoria di inammissibilità della richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere può essere adottata anche all'esito dell'udienza fissata a norma dell'art. 435, comma terzo, c.p.p., e non solo in sede di valutazione preliminare "de plano".

Cass. pen. n. 29175/2005

Il procedimento per la revoca della sentenza di non luogo a procedere deve svolgersi non de plano, ma nel rispetto del contraddittorio, nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p., con la conseguenza che il provvedimento di revoca adottato non osservando le forme procedimentali prescritte è ricorribile per cassazione da parte dell'imputato, a norma dell'art. 127, comma settimo, richiamato dall'art. 435, comma terzo. (La Corte, in proposito, ha escluso l'applicabilità all'imputato del disposto dell'art. 437, trattandosi di disposizione contenente una limitazione dei motivi di ricorso proponibili dal P.M. avverso l'ordinanza che dichiari inammissibile o rigetti la richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere).

Cass. pen. n. 7266/2000

Avuto riguardo alla disciplina dettata dall'art. 435, comma 1, c.p.p., secondo la quale, anche sulla base di fonti di prova acquisite dal pubblico ministero in assenza di preventiva autorizzazione alla riapertura delle indagini, può essere disposto, previa revoca della sentenza di non luogo a procedere, il rinvio a giudizio dell'imputato, deve ritenersi che a maggior ragione gli stessi elementi possano essere utilizzati come gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione di una misura cautelare.

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