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Articolo 387 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari

Dispositivo dell'art. 387 Codice di procedura penale

1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia dell'avvenuto arresto o fermo ai familiari dell'arrestato o del fermato o ad altra persona da essi indicata(1)(2).

Note

(1) Per il minorenne si può prescindere da tale consenso.
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166.

Ratio Legis

La norma in esame trova il proprio fondamento nell'esigenza di assicurare determinate garanzie.

Spiegazione dell'art. 387 Codice di procedura penale

La norma in oggetto, a causa della repentinità delle misure dell'arresto e del fermo, sancisce il diritto dell'arrestato e del fermato acché siano avvisati i familiari dell'esecuzione della misura. Tuttavia, al fine di tutelare l'onore del soggetto (il quale potrebbe preferire non far venire a conoscenza gli stretti congiunti della commissione di reati) è previsto il necessario consenso di quest'ultimo.

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