Cass. pen. n. 39746/2017
In caso di richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto l'esame testimoniale, il giudice per le indagini preliminari può disporre "ex officio" lo svolgimento di accertamenti peritali aventi ad oggetto la capacità a testimoniare del soggetto esaminando ai sensi dell'art. 196, cod. proc. pen. (Nella specie l'esame testimoniale ha riguardato un minore vittima di violenza sessuale).
Cass. pen. n. 14820/2017
In caso di richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto l'esame testimoniale, il giudice per le indagini preliminari può disporre "ex officio" lo svolgimento di accertamenti peritali aventi ad oggetto la capacità a testimoniare del soggetto esaminando ai sensi dell'art. 196 cod. proc. pen. (In applicazione di questo principio la S.C. ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità formulata dall'imputato con riguardo agli accertamenti peritali disposti di ufficio dal G.I.P. per verificare la capacità a testimoniare di un minore vittima di abuso sessuale, il cui esame in incidente probatorio era stato richiesto dalle parti).
Cass. pen. n. 13836/2017
Con riferimento alla deposizione testimoniale resa in sede di incidente probatorio avente ad oggetto la ritrattazione di precedenti dichiarazioni rilasciate durante le indagini preliminari, il giudice è tenuto a valutare, sia in relazione allo sviluppo delle indagini sia in ottica dibattimentale, la sussistenza di elementi rilevanti ai fini della operatività del comma quarto dell'art. 500 cod. proc. pen. che abbiano potuto condizionare le dichiarazioni del teste. (La S.C., in motivazione, ha precisato che anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 500 cod. proc. pen. dalla legge n. 63 del 2001, in sede cautelare il G.i.p. ben può attribuire maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese dal teste del P.M. piuttosto che a quelle rese in sede di incidente probatorio, quando fondi il proprio convincimento su una motivazione logica e congrua).
Cass. pen. n. 12697/2015
Sono legittimamente acquisite e, quindi, pienamente utilizzabili in dibattimento le dichiarazioni della persona sottoposta ad indagini su fatti attinenti la propria responsabilità rese, nel contraddittorio tra le parti, in sede di incidente probatorio ammesso per procedere all'esame della stessa persona sottoposta ad indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri, ex art. 392, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.. Il principio secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi, che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest'ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non quelle la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite. (Fattispecie in cui si è affermato che la violazione dell'art. 430 bis cod. proc. pen. - concretatasi nella acquisizione illegittima, da parte del P.M., di informazioni da soggetto indicato nella richiesta di incidente probatorio ammesso dal Gip prima dell'illegittima assunzione delle predette informazioni - non determina la nullità dell'incidente probatorio in cui il P.M. abbia utilizzato per le contestazioni dette informazioni illegittimamente acquisite).
Cass. pen. n. 10489/2015
In tema di incidente probatorio, gli incontri preliminari avvenuti previa autorizzazione del giudice tra il minore vittima di abusi sessuali e l'esperto di neuropsichiatria infantile allo scopo di facilitare il contatto personale tra quest'ultimo e la persona offesa, nella prospettiva di agevolare la successiva acquisizione della prova nel contraddittorio delle parti, non comportano alcuna inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal soggetto debole, anche se svolti in assenza del consulente tecnico della difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da vizi la decisione impugnata che aveva ritenuto attendibile la testimonianza del minore preceduta da incontri preliminari con l'esperto di neuropsichiatria infantile sottoposti a registrazione).
Cass. pen. n. 28102/2010
La legge 1 marzo 2001, n. 63, di attuazione dei principi del giusto processo, nel modificare le disposizioni relative all'esame degli imputati in un procedimento connesso, non ha implicitamente abrogato la disciplina delle speciali ipotesi di incidente probatorio prevista dall'art. 392, comma primo, lett. c) e d), c.p.p..
Cass. pen. n. 44847/2008
L'assunzione della perizia in incidente probatorio implica l'esposizione orale del perito e il conseguente esame dello stesso ad opera delle parti.ella perizia in incidente probatorio implica l'esposizione orale del perito e il conseguente esame dello stesso ad opera delle parti.
Cass. pen. n. 6808/1999
In tema di perizia assunta con incidente probatorio, non è prevista alcuna nullità per il caso di diniego di fissazione di una nuova udienza da parte del Gip per l'esame orale del perito. Ed invero, l'assunzione anticipata dalla perizia in sede incidentale non richiede, successivamente al deposito dell'elaborato, anche l'esame orale del perito, in quanto il rinvio alle forme di assunzione delle prove stabilite nel giudizio, compiuto dall'art. 401 — quinto comma — c.p.p., deve intendersi nei limiti di compatibilità connaturati alla specialità della sede ed alle esigenze acceleratorie proprie della fase
–
In tema di perizia disposta nelle forme dell'incidente probatorio, non è previsto che il deposito di tutti gli atti utilizzati dal perito per l'espletamento dell'incarico avvenga prima dell'udienza preliminare. Ed invero, il principio del contraddittorio, nella fase incidentale, è assicurato a tutti gli indagati i quali possono servirsi di propri consulenti tecnici che partecipano alle operazioni peritali prendendo cognizione diretta degli elementi dell'indagine peritale «riversati» nell'elaborato successivamente depositato.
Cass. pen. n. 748/1998
La facoltà, per il pubblico ministero, in base alla norma transitoria di cui all'art. 6, comma 1, della L. 7 agosto 1997 n. 267, di chiedere l'espletamento di incidente probatorio ai sensi dell'art. 392, comma 1, lett. c) e d), c.p.p., nel testo modificato dall'art. 4 di detta legge, onde procedere all'esame dell'indagato su fatti concernenti la responsabilità altrui ovvero a quello di soggetti indicati nell'art. 210 c.p.p., è esercitabile, nell'osservanza del termine stabilito, anche quando il procedimento si trovi in fase di atti preliminari al dibattimento. In tal caso, pur facendosi riferimento, nel citato art. 6, comma 1, della legge n. 267/97, soltanto al «giudice per le indagini preliminari» come organo destinatario della richiesta di incidente probatorio, questa non può che essere diretta, in applicazione della regola dettata dall'art. 467 c.p.p. (che prevede l'espletamento degli atti urgenti nella fase degli atti preliminari al dibattimento), all'organo indicato come competente in detta ultima disposizione, e cioè al presidente del collegio giudicante (tribunale o corte d'assise), il quale ne valuterà l'ammissibilità e l'accoglibilità, provvedendo quindi con ordinanza motivata.
Cass. pen. n. 9676/1994
L'art. 431, lettera b), c.p.p., che consente l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, rappresenta una deroga al principio dell'oralità cui è ispirata la nuova disciplina del processo penale e costituisce, pertanto, norma eccezionale di stretta interpretazione. Non può quindi accogliersi una nozione ampia di irripetibilità, che includa cioè qualsiasi situazione nella quale debba salvaguardarsi l'esito dell'atto di indagine dai pericoli connessi al decorso del tempo, il concetto di irripetibilità, infatti, in coerenza con le caratteristiche proprie del nuovo processo, non può non coincidere con quello di impossibilità di reiterazione dell'atto stesso in sede dibattimentale, mentre l'esigenza di evitare che il decorso del tempo pregiudichi la genuinità della prova trova tutela nella disciplina dell'incidente probatorio. (Nella specie la Corte ha escluso che possano considerarsi atti irripetibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 431 c.p.p., gli atti di individuazione fotografica e personale compiuti dalla polizia giudiziaria).
Cass. pen. n. 44/1993
Il Gip che rimette gli atti al P.M. per la modificazione dell'imputazione con la contestazione del fatto nuovo non può procedere all'attività prevista dall'art. 392 c.p.p. perché tale norma presuppone l'esercizio dell'azione penale e questo si attua solo con la nuova contestazione. La proposizione di richiesta di incidente probatorio e il suo accoglimento prima che la nuova contestazione sia formulata dal P.M. integra un'ipotesi di nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. concernente l'esercizio dell'azione penale da parte di quest'ultimo. (Nella fattispecie, il Gip, dopo avere trasmesso gli atti al P.M. ai sensi dell'art. 423 c.p.p., aveva accolto una richiesta di incidente probatorio avanzata dai difensori degli imputati, facendo eseguire una perizia medico-legale, all'esito della quale aveva emesso sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste).
Cass. pen. n. 1687/1993
L'esercizio dell'attività di prostituta non integra quel «grave impedimento» del teste che giustifica l'incidente probatorio, non rappresentando una condizione di «irreperibilità permanente». (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S.C. ha ritenuto che legittimamente si diede corso alla procedura di cui all'art. 512 c.p.p. [lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione] tanto più che i giudici di merito avevano rilevato che la donna «indicò in entrambi gli interrogatori, in maniera univoca, il luogo ove ella risiedeva e che corrispondevL'art. 431, lettera b), c.p.p., che consente l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, rappresenta una deroga al principio dell'oralità cui è ispirata la nuova disciplina del processo penale e costituisce, pertanto, norma eccezionale di stretta interpretazione. Non può quindi accogliersi una nozione ampia di irripetibilità, che includa cioè qualsiasi situazione nella quale debba salvaguardarsi l'esito dell'atto di indagine dai pericoli connessi al decorso del tempo, il concetto di irripetibilità, infatti, in coerenza con le caratteristiche proprie del nuovo processo, non può non coincidere con quello di impossibilità di reiterazione dell'atto stesso in sede dibattimentale, mentre l'esigenza di evitare che il decorso del tempo pregiudichi la genuinità della prova trova tutela nella disciplina dell'incidente probatorio. (Nella specie la Corte ha escluso che possano considerarsi atti irripetibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 431 c.p.p., gli atti di individuazione fotografica e personale compiuti dalla polizia giudiziaria).a alla residenza anagrafica»).