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Articolo 411 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Altri casi di archiviazione

Dispositivo dell'art. 411 Codice di procedura penale

1. Le disposizioni degli articoli 408, 409, 410 e 410 bis si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilità, che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell'articolo 131 bis del codice penale per particolare tenuità del fatto(1) che il reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come reato [125 disp. att.](2).

1-bis. Se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l'opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5(3).

Note

(1) Comma così modificato dall'art. 2 comma 1 lett. a), D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28.
(2) Tale norma è considerata pleonastica, in quanto appare evidente in tali ipotesi la superfluità del passaggio alla fase dibattimentale, quindi l'infondatezza della notizia di reato intesa alla stregua di quanto già espresso ex art. 408, comma 1.
(3) Comma aggiunto dall'art. 2 comma 1 lett. b), D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28.

Ratio Legis

Tale disposizione riflette quanto disposto dal principio di obbligatorietà dell'azione penale ex art. 112 Cost., in virtù del quale l'obbligo di agire imposto al P.M. non nasce in conseguenza della sola ricezione della notizia di reato, quanto piuttosto dalla presenza di ulteriori presupposti previsti ex lege, in assenza dei quali la parte pubblica è tenuta a richiedere l'archiviazione.

Spiegazione dell'art. 411 Codice di procedura penale

La richiesta di archiviazione è l'atto con cui il pubblico ministero manifesta la propria volontà di non esercitare l'azione penale in relazione ad una determinata notizia di reato.

Ai sensi del presente articolo, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione se la notizia di reato è infondata, ovvero, ex art. 125 disp. att., se gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio. La richiesta va inoltre presentata, ai sensi del presente articolo e del 415 quando manchi una condizione di procedibilità, quando il reato è estinto o il fatto non è previsto dalla legge come reato o il caso in cui l'autore sia rimasto ignoto.

Inoltre, qualora l'archiviazione sia richiesta per particolare tenuità del fatto (v. art. 131 bis c.p.), similmente a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 408, il pubblico ministero deve avvisare l'indagato e la persona offesa, unitamente alla precisazione che entro dieci giorni possono prendere visione degli atti e presentare opposizione indicando, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso.

Chiari i motivi per cui la persona offesa ha interesse ad opporsi all'archiviazione, per quanto concerne l'indagato il suo interesse sta nel fatto che la particolare tenuità del fatto non esclude eventuali responsabilità civili (v. art. 651 bis), motivo per cui egli ha più interesse ad ottenere ad es. l'archiviazione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato.

Qualora manchi l'opposizione o questa sia inammissibile (perchè presentata oltre i termini o perché priva delle ragioni del dissenso), il giudice procede senza formalità, agendo ai sensi dell'art. 409.

Massime relative all'art. 411 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 10455/2018

Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciato ai sensi dell'art. 411, comma 1, cod. proc. pen., è nullo se emesso senza l'osservanza della speciale procedura prevista al comma 1-bis di detta norma, non essendo le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa in seguito all'udienza camerale fissata per l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero fondata sull'inidoneità degli atti a sostenere l'accusa in giudizio).

Cass. pen. n. 6959/2018

Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciato ai sensi dell'art. 411, comma 1, cod. proc. pen., è nullo se emesso senza l'osservanza della speciale procedura prevista al comma 1-bis di detta norma, non essendo le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa a seguito dell'udienza camerale fissata a seguito dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, nel corso della quale il giudice per le indagini preliminari aveva espressamente invitato le parti a prendere in esame anche il tema della possibile archiviazione ai sensi dell'art.131-bis cod.pen.).

Cass. pen. n. 3817/2018

Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, non rientrando nella categoria dei provvedimenti giudiziari definitivi di cui all'art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, non è soggetto ad iscrizione nel casellario giudiziale. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che, in caso di opposizione dell'indagato alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, l'esame del giudice non è limitato ai profili di dissenso dedotti ed alla tenuità, ma è esteso all'intera valutazione della responsabilità del soggetto indagato).

Cass. pen. n. 51905/2017

In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, è abnorme il decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto adottato nonostante la persona offesa abbia manifestato l'interesse alla prosecuzione del procedimento, pur se mediante la proposizione di un'opposizione carente dei requisiti prescritti dall'art. 410, comma 1, cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 34/2001

È abnorme il provvedimento con cui il Gip, richiesto dell'archiviazione di un affare iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, dichiari non luogo a provvedere sulla richiesta, disponendo la restituzione degli atti stessi al pubblico ministero sul rilievo della natura di quell'iscrizione, indicativa dell'inesistenza di una notitia criminis. (Nella specie, concernente denuncia anonima per pretesa corruzione, in relazione alla quale erano già state compiute investigazioni, la S.C. ha ritenuto l'abnormità del provvedimento sotto il profilo funzionale, in quanto esso aveva impedito il naturale epilogo del procedimento di archiviazione, determinandone la stasi, con pregiudizio delle facoltà della persona offesa, impossibilitata ad intervenire con l'opposizione, e con preclusione alla riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p. e alla conseguente utilizzabilità di quelle espletate).

In tema di azione penale, mentre il procedimento attivato a seguito di iscrizione degli atti nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. (c.d. “mod. 21”) ha come esito necessitato l'inizio dell'azione penale o la richiesta di archiviazione, l'iscrizione di atti nel registro non contenente notizie di reato (c.d. “mod. 45”) può sfociare o in un provvedimento di diretta trasmissione degli atti in archivio da parte del Pubblico Ministero in relazione a quei fatti che fin dall'inizio appaiano come penalmente irrilevanti, o può condurre al medesimo esito della procedura prevista per le ordinarie notitiae criminis, qualora siano state compiute indagini preliminari o il fatto originario sia stato riconsiderato o comunque sia sopravvenuta una notizia di reato. In quest'ultimo caso, l'eventuale richiesta di archiviazione non è condizionata dal previo adempimento, da parte del pubblico ministero, dell'obbligo di reiscrizione degli atti nel registro “mod. 21”, in quanto la valutazione, esplicita o implicita, circa la natura degli atti spetta al titolare dell'azione penale indipendentemente dal dato formale dell'iscrizione in questo o in quel registro, e al giudice per le indagini preliminari non è riconosciuto alcun sindacato né su quella valutazione, né sulle modalità di iscrizione degli atti in un registro piuttosto che in un altro.

Cass. pen. n. 5227/1996

È atto abnorme, contro il quale può pertanto proporsi ricorso per cassazione, il rigetto da parte del Gip di una richiesta di archiviazione formulata dal P.M., motivato con riferimento alla mancanza di qualsivoglia notizia di reato, e seguito dalla restituzione degli atti al P.M. Tale provvedimento si pone infatti in radicale contrasto con l'intero sistema processuale, che pone, nell'art. 405, comma primo, c.p.p., la richiesta di archiviazione in alternativa esclusiva all'esercizio dell'azione penale da parte del P.M.; che contempla, inoltre, nell'art. 411 del medesimo codice, l'applicabilità dell'istituto anche quando «il fatto non è previsto dalla legge come reato»; e che è in generale ispirato al principio del controllo giurisdizionale sull'esercizio dell'azione penale.

Cass. pen. n. 1208/1995

Non è abnorme né illegittima l'ordinanza con la quale il Gip disponga l'archiviazione per la sussitenza di una causa estintiva del reato, anziché per l'infondatezza della notitia criminis, come richiesto dal pubblico ministero.

Cass. pen. n. 2629/1994

Il Gip, cui sia stata richiesta l'archiviazione per difetto di una condizione di proseguibilità o di procedibilità dell'azione penale ovvero per intervenuta estinzione del reato, qualora ritenga di aderire a tale richiesta deve pronunciarsi in conformità senza motivare sulla insussistenza di prove favorevoli all'imputato ex art. 129, comma 2, c.p.p. che non è applicabile alla fase delle indagini preliminari: diversamente si costringerebbe l'indagato a subire un provvedimento di archiviazione a lui sfavorevole nella motivazione senza potere esercitare il diritto di difesa preclusogli nell'ipotesi in cui il decreto sia emesso de plano (art. 309 c.p.p.), e senza potere esperire alcun mezzo di gravame non essendo tale provvedimento impugnabile. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha annullato, ritenendolo abnorme, un decreto di archiviazione emesso de plano dal Gip per intervenuta estinzione del reato per amnistia in base al rilievo che non risultava all'evidenza l'insussistenza dei fatti e che la qualificazione dei medesimi era corretta; in particolare la Corte Suprema ha osservato che siffatto provvedimento non rientrava nella tipologia di quelli che possono essere adottati dal giudice delle indagini preliminari).

Cass. pen. n. 3273/1992

Costituisce atto abnorme quello che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, sta la di fuori delle norme legislative e dell'intero ordinamento processuale, di guisa che non rientra nei poteri dell'organo decidente per la sua incompatibilità con i principi generali del sistema. Alla stregua di tali criteri è abnorme il decreto di archiviazione limitato ad una parte del fatto-reato, potendo, nello schema previsto dal legislatore ai sensi degli artt. 408, primo comma, 411 e 415, primo comma, nuovo c.p.p., l'archiviazione eventualmente proporsi ed essere decisa soltanto in relazione all'intero fatto. (Nella fattispecie, il Gip del tribunale, in relazione al reato di diffamazione, aveva disposto l'archiviazione solo parzialmente, con riguardo alla «attribuzione di un fatto determinato», ordinando per la diffamazione generica la trasmissione degli atti al P.M., che, poi, li rimetteva alla pretura circondariale. Il Gip presso la pretura elevava conflitto di competenza, considerando il decreto di archiviazione del Gip del tribunale come una ordinanza dichiarativa di incompetenza. La Suprema Corte, dopo aver affermato il principio di cui sopra, risolveva il conflitto dichiarando la competenza del tribunale).

Cass. pen. n. 4504/1992

Il «decreto di non luogo a procedere», emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito della richiesta di archiviazione, contro il quale non è previsto alcuno specifico mezzo di impugnazione, è atto abnorme. Esso si pone al di fuori del sistema processuale vigente, sia perché non rientra nella tipologia dei provvedimenti che possono essere adottati dal giudice delle indagini preliminari, sia perché l'espressione «manifesta infondatezza della notizia di reato», che costituisce il presupposto della richiesta di archiviazione, deve essere intesa in senso ampio, comprensiva non solo del caso tipico dell'insussistenza del fatto, della mancanza di una condizione di procedibilità, di estinzione del reato, espressamente previsti dall'art. 411 c.p.p., ma anche dei casi di non punibilità soggettiva, poiché l'istituto della archiviazione, nel nuovo codice, congloba sia la richiesta di non doversi procedere prevista dall'art. 78 sia la sentenza di proscioglimento prevista dall'art. 395 dell'abrogato codice di procedura.

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