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Articolo 359 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Consulenti tecnici del pubblico ministero

Dispositivo dell'art. 359 Codice di procedura penale

1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera [233].

2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.

Ratio Legis

Essendo il pubblico ministero il titolare delle indagini, gli è consentito avvalersi di consulenti in grado di fornire apporti specialistici, che esulano dalle competenze possedute dall'organo inquirente, al fine di contribuire all'attività investigativa.

Spiegazione dell'art. 359 Codice di procedura penale

Gli articoli 359 e 360 concernono le ipotesi in cui il pubblico ministero intenda procedere ad accertamenti oppure a rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici.

In tali casi, e quando debba effettuare ogni altra operazione tecnica per cui siano necessarie specifiche competenze, il p.m. può avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la propria opera, e che possono essere autorizzati ad assistere a singoli atti di indagine.

I consulenti tecnici sono chiamati ad offrire contributi di natura tecnico-scientifica, destinati a colmare le inevitabili lacune cognitive del magistrato, specializzato in tutt'altro ambito. Il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti ai sensi dell'art. 73 disp. att. del presente codice.

Nel momento in cui il pubblico ministero effettua gli ordinari accertamenti e rilievi di cui all'art. 359, egli non è tenuto a coinvolgere l'indagato e la persona offesa.

Fanno chiaramente eccezione gli accertamenti tecnici irripetibili, in cui la stessa attività è atta a determinare modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone. Dta l'irripetibilità di tali accertamenti, essi sono destinati chiaramente ad assumere valore probatorio, motivo per cui, ai sensi dell'art. 360, il p.m. deve avvisare senza ritardo l'indagato, la persona offesa e i difensori del giorno in cui saranno compiuti gli accertamenti, affinché possano assistervi.

A questo punto l'indagato può a sua volta nominare un consulente tecnico oppure promuovere incidente probatorio ai sensi dell'art. 392.

Massime relative all'art. 359 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 24998/2015

Non dà luogo ad accertamento tecnico irripetibile l'estrazione dei dati archiviati in un computer, trattandosi di operazione meramente meccanica, riproducibile per un numero indefinito di volte. (In motivazione la Corte ha precisato che l'eventuale alterazione dei dati informatici e quindi la loro inutilizzabilità costituisce un accertamento in fatto del giudice di merito, che, se congruamente motivato, non è suscettibile di censura in sede di legittimità).

Cass. pen. n. 2476/2015

In tema di accertamenti tecnici su materiale biologico, l'attività di comparazione tra profili genetici estratti dai reperti e riversati in supporti documentali è una operazione di confronto sempre ripetibile, a condizione che sia assicurata la corretta conservazione degli stessi supporti sui quali sono impresse le impronte genetiche.

Cass. pen. n. 3258/2013

In tema di reati sessuali in danno di minori di età, benché la legge non imponga nella fase delle indagini preliminari alcun obbligo al pubblico ministero di affidare la consulenza personologica nelle forme dell'art. 360 c.p.p. ovvero di richiedere al G.i.p. l'incidente probatorio, essendo ammissibile il ricorso alla procedura non garantita prevista dall'art. 359 c.p.p., il P.M., alla luce del caso concreto, delle condizioni del bambino e della prevedibile durata delle indagini, deve pur sempre valutare se l'accertamento possa essere utilmente ripetuto dopo l'arco di tempo entro il quale è necessario tutelare la segretezza delle investigazioni. (In applicazione del principio, in relazione alla contestazione di violenza sessuale commessa da un docente nei confronti di un alunno minore di anni cinque, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna basata sulle dichiarazioni della vittima non sentita in sede di incidente probatorio ed escussa in dibattimento a cinque anni dai fatti all'esito di un trattamento psicologico che aveva influito sulle sue capacità evocative).

Cass. pen. n. 24586/2005

È utilizzabile, a fini di prova, il campione di sangue prelevato all'imputato nell'ambito degli ordinari accertamenti sanitari effettuati ai sensi dell'ordinamento penitenziario, essendo irrilevante la mancanza di uno specifico consenso a tal fine. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto legittima, per l'accertamento del reato di cui all'art. 567 c.p., la utilizzazione dei risultati dell'esame del Dna disposto dal P.M. sul campione ematico prelevato a fini sanitari all'imputato detenuto).

Cass. pen. n. 8131/2004

Ai fini dell'utilizzabilità del contenuto delle nuove indagini disposte dal P.M. in seguito a richiesta dell'indagato formulata a norma dell'art. 415 bis, quarto comma, c.p.p., non è necessario che l'istanza sia esplicita, ma è sufficiente che essa emerga implicitamente dal contesto delle altre difese dispiegate dallo stesso indagato in esito alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. (Nella specie, essendo stata contestata dall'indagato, anche mediante la produzione di documentazione, la natura demaniale dei beni sequestrati, la Corte ha ritenuto che correttamente il P.M. avesse disposto consulenza tecnica per verificare la fondatezza della tesi difensiva, anche in assenza dell'esplicita richiesta di tale accertamento).

Cass. pen. n. 7671/2004

In tema di consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, costituisce giudizio di fatto, non sindacabile dal giudice di legittimità, la valutazione se il compito affidato al consulente richieda competenze tecniche o scientifiche diverse da quelle giuridiche proprie dell'inquirente, o se piuttosto si tratti di una delega di attività investigative o valutative tipiche del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, come tale non riconducibile alla nozione di consulenza tecnica. (Nella specie la Corte ha respinto il ricorso contro un provvedimento del tribunale che, valutando l'opposizione di alcuni imputati contro decreti di liquidazione dei compensi adottati dal pubblico ministero, aveva deliberato il parziale annullamento di questi ultimi, sul presupposto che si riferissero ad una attività di conduzione congiunta dell'indagine, come tale non remunerabile. In particolare, essendosi richiesta al consulente la creazione di una banca informatica dei dati d'indagine raccolti a proposito di contratti assicurativi e la individuazione di elementi di anomalia per una parte tra essi, il tribunale aveva ritenuto che tale seconda porzione dell'attività non costituisse l'oggetto di una consulenza tecnica).

Cass. pen. n. 5808/2001

La consulenza disposta dal pubblico ministero su un campione di materiale vegetale proveniente da una piantagione di canapa indiana selezionato nell'ambito degli accertamenti urgenti dalla polizia giudiziaria, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, atteso che tale campione conserva nel tempo le intrinseche caratteristiche e può pertanto, ove necessario, essere sottoposto a nuovo esame.

Cass. pen. n. 4017/1997

I semplici «rilievi» (fra i quali rientra il c.d. «tampone a freddo» finalizzato al prelievo di eventuali residui indicativi dell'uso di armi da fuoco), ancorché siano prodromici all'effettuazione di accertamenti tecnici, non sono tuttavia identificabili con essi, per cui, pur essendo essi irripetibili, la loro effettuazione non deve avvenire nell'osservanza delle forme stabilite dall'art. 360 c.p.p., le quali sono riservate soltanto agli «accertamenti» veri e propri, se ed in quanto qualificabili di per sé come irripetibili.

Cass. pen. n. 4523/1992

Il consulente tecnico nominato dal P.M. ai sensi dell'art. 359 c.p.p. dev'essere dotato di specifiche competenze tecniche, scientifiche o di altra natura ed esplica un'attività che si concreta non solo nel compimento di attività materiali richiedenti un certo grado, più o meno elevato, di capacità tecnica, ma anche e soprattutto la valutazione critica dei risultati di tali attività. Esulano, pertanto, dall'ambito della consulenza, per rientrare in quello dei rilievi previsti dall'art. 354 c.p.p., tutti quegli accertamenti che si esauriscono in semplici operazioni di carattere materiale. (Nella specie è stata annullata l'ordinanza del giudice del riesame, che in maniera acritica aveva ritenuto, senza verificare l'osservanza delle disposizioni dettate dagli artt. 359 e 360 c.p.p., non utilizzabile la consulenza affidata a funzionari di un Centro Regionale di Polizia Scientifica, avente ad oggetto l'estrapolazione di fotogrammi da una video-cassetta e il raffronto degli stessi con le fotografie di determinate persone, al fine di evidenziare eventuali somiglianze).

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