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Articolo 389 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato

Dispositivo dell'art. 389 Codice di procedura penale

1. Se risulta evidente che l'arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona [67, 68] o fuori dei casi previsti dalla legge [13 Cost.] o se la misura dell'arresto o del fermo è divenuta inefficace a norma degli articoli 386 comma 7 e 390 comma 3, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà.

2. La liberazione è altresì disposta prima dell'intervento del pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria [57], che ne informa subito il pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito.

Ratio Legis

Data la natura pre-cautelare di arresto e fermo, in assenza o in violazione delle condizioni cui sono sottoposti viene meno la ratio stessa di tali misure.

Spiegazione dell'art. 389 Codice di procedura penale

In determinate ipotesi, al fine di limitare il danno (quantomeno morale) nei confronti dell'arrestato o del fermato, la norma in esame sancisce il diritto di quest'ultimo ad essere posto immediatamente in libertà, qualora risulti evidente che vi è stato un errore oppure, ipotesi più frequente, quando non sono stati rispettati gli stringenti limiti temporali scandirti dal codice, ed ancor prima dall'art. 13 Cost..

Procedendo con ordine, il pubblico ministero dispone con decreto motivato l'immediata liberazione del soggetto arrestato o fermato, quando risulta che la misura sia stata eseguita per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge.

In secondo luogo il p.m., sempre tramite decreto motivato, dispone la immediata liberazione quando non sono state rispettate le tempistiche previste dall'articolo 386 comma 7 e dall'articolo 390 comma 3, e quindi sia quando il soggetto non è stato messo a disposizione del pubblico ministero entro 24 ore dall'esecuzione della misura, sia quando quest'ultimo non richieda la convalida della misura entro 48 ore dall'esecuzione.

Oltre alle ipotesi qui considerate, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive ai sensi dell'art. 121 disp. att. del presente codice.

Al fine di snellire la procedura di liberazione, il comma 2 stabilisce che l'immediata liberazione possa essere disposta anche dall'ufficiale di polizia giudiziaria negli stessi casi, quando il pubblico ministero non abbia ancora assunto la direzione dell'inchiesta.

Massime relative all'art. 389 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 33/2000

È illegittimo il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, investito delle contestuali richieste di convalida dell'arresto (o del fermo) e di applicazione di una misura cautelare, respinga quest'ultima e disponga la scarcerazione dell'arrestato (o del fermato) prima dell'udienza di convalida, atteso che l'art. 391, comma 3, c.p.p., prescrive espressamente che la decisione sull'applicazione della misura cautelare sia adottata nel contraddittorio e quindi all'esito dell'udienza camerale; detta violazione di legge, concernendo una disposizione che garantisce la partecipazione del pubblico ministero agli atti del procedimento, integra la nullità generale a regime intermedio di cui all'art. 178, lett. b), c.p.p., ma non determina, altresì, l'abnormità del provvedimento e la sua immediata ricorribilità per cassazione, poiché rientra nei poteri del giudice decidere sulla richiesta di applicazione di una misura cautelare né si verifica, in conseguenza del suo rigetto, una situazione di irrimediabile stallo del procedimento essendo consentito al pubblico ministero denunciare l'invalidità mediante l'appello de libertate di cui all'art. 310 c.p.p.

Cass. pen. n. 1680/1993

Nel procedere all'arresto in flagranza la polizia giudiziaria è tenuta ad accertare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni legittimanti la misura e, preliminarmente, sulla base dei criteri indicati dagli artt. 380 e 381 c.p.p., a verificare se trattasi di arresto obbligatorio o facoltativo. Di tale accertamento e della relativa scelta la polizia giudiziaria deve dare puntuale contezza, pur senza procedere ad esporre le motivazioni della scelta effettuata. Sicché è sufficiente l'esposizione degli elementi dai quali i predetti parametri sono stati desunti, così da consentire al giudice, in sede di convalida, di effettuare la verifica di legittimità. Il tutto secondo quanto si desume dal disposto degli artt. 389, secondo comma (che prevede la liberazione dell'arrestato quando risulta evidente che l'arresto è stato eseguito fuori dei casi previsti dalla legge), e 385 c.p.p. (che impone il divieto di arresto in presenza di determinate circostanze di non punibilità accertabili dalla stessa polizia giudiziaria).

Corte cost. n. 515/1990

(Omissis). Ai sensi dell'art. 389 c.p.p. la pronuncia di convalida dell'arrestato o del fermo si impone, come necessaria quando si tratti di protrarre nel tempo, oltre i termini tassativamente indicati nell'art. 13 comma 3 Cost., gli effetti del provvedimento restrittivo adottato dalla polizia, non quando tali effetti, per vizi inerenti al procedimento, siano destinati automaticamente a cessare ancor prima dell'intervento del giudice, e dell'attivazione del procedimento di convalida. In questi casi si impone la liberazione immediata dell'arrestato da parte dell'autorità in grado di intervenire con la maggiore tempestività, come prima esigenza da realizzare, indipendentemente dall'esito dell'accertamento giudiziale sulla legittimità del provvedimento restrittivo adottato dall'autorità di pubblica sicurezza: accertamento che, in ogni caso, potrà pur sempre essere promosso da parte del soggetto che si ritenga ingiustamente leso nel suo diritto di libertà personale mediante il ricorso agli ordinari strumenti processuali in grado di attivare la responsabilità dell'organo che ha disposto l'adozione del provvedimento restrittivo. (Omissis).

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