Cass. pen. n. 47755/2014
Ai fini della revoca della sentenza di non luogo a procedere, il giudice deve verificare se le fonti di prova sopraggiunte giustifichino la riapertura delle indagini, compiendo una valutazione diversa ed in nulla assimilabile rispetto a quella propria dei giudizi di impugnazione.
Cass. pen. n. 33300/2001
Per effetto della preclusione derivante dalla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere, non può essere applicata una misura cautelare, per lo stesso fatto, nei confronti dell'imputato prosciolto prima che, emerse nuove fonti di prova, sia pronunciata dal giudice per le indagini preliminari la revoca della sentenza medesima. Ne consegue che non sussiste alcuna preclusione se si procede per fatto diverso da quello per cui è intervenuta la sentenza di non luogo a procedere, dovendosi valutare l'identità del fatto in relazione agli elementi costitutivi del reato (condotta, evento e nesso causale), in applicazione analogica dei criteri elaborati per l'applicazione del principio ne bis in idem di cui all'art. 649 c.p.p.
Cass. pen. n. 8/2000
I nuovi elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero successivamente alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere possono essere utilizzati ai fini della revoca della sentenza e della successiva applicazione di una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato prosciolto, a condizione che essi siano stati aquisiti aliunde nel corso di indagini estranee al procedimento già definito o siano provenienti da altri procedimenti, ovvero reperiti in modo casuale o spontaneamente offerti, e comunque non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica ed all'approfondimento degli elementi emersi.
Cass. pen. n. 2970/1999
I casi di revoca della sentenza di non luogo a procedere sono subordinati alla sopravvenienza o alla scoperta di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già esistenti, possono determinare il rinvio a giudizio. Il che comporta che la fonte di prova deve avere idoneità ad essere valutata positivamente ai fini di un'ipotesi di affermazione di responsabilità dell'eventualmente rinviato a giudizio e che, a tal fine, occorre, da parte del giudice per le indagini preliminari, un esame nel merito di quella idoneità.
Cass. pen. n. 3734/1996
Fonte di prova nuova è quella che, ancorché preesistente alla sentenza di non luogo a procedere di cui si chiede la revoca, non è stata mai portata a conoscenza del giudice, perché non acquisita agli atti.
Cass. pen. n. 4332/1996
Devono ritenersi legittimamente acquisiti, e quindi pienamente utilizzabili ai fini cautelari, gli elementi raccolti dal pubblico ministero al fine di presentare al giudice per le indagini preliminari la richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 435 primo comma c.p.p.; e ciò sia nell'ipotesi che i predetti elementi rappresentino quelle «nuove fonti di prova» che, ove già acquisite, consentono di formulare immediatamente, insieme a quella di revoca, la richiesta di rinvio a giudizio, sia nel caso che essi integrino quegli altri elementi, dai quali sia desumibile la possibilità di rinvenire le «nuove fonti di prova», sui quali deve fondarsi il provvedimento del giudice che ordina la riapertura delle indagini
Cass. pen. n. 3855/1992
I casi di revoca della sentenza di non luogo a procedere sono subordinati alla sopravvenienza o alla scoperta di nuove fonti di prova che da sole o unitamente a quelle già esistenti, possono determinare il rinvio a giudizio. Il che comporta che la fonte di prova deve avere idoneità ad essere valutata positivamente ai fini di un'ipotesi di affermazione di responsabilità dell'eventualmente rinviato a giudizio e che, a tal fine, occorre, da parte del giudice per le indagini preliminari, un esame nel merito di quella idoneità. (Nella specie è stato ritenuto corretto l'operato del giudice di merito che aveva rigettato la richiesta di revoca di sentenza di proscioglimento, avanzata dal P.M. con l'allegazione della ritrattazione fornita dalla parte offesa — la quale aveva dichiarato di essere stata costretta a non riconoscere il suo feritore a cagione delle minacce subite dalla sua famiglia — sul rilievo che questa sola circostanza non era sufficiente, nel generale contesto di scarsa credibilità del teste, a far ritenere verosimili le ultime dichiarazioni da lui fornite rispetto a quelle più risalenti).
Cass. pen. n. 998/1992
In tema di revoca della sentenza ai sensi dell'art. 434 c.p.p., la novità della prova può riguardare modalità della condotta dell'agente diverse da quelle originariamente contestate e che avevano indotto il giudice al proscioglimento dell'imputato. L'unica condizione posta dalla surricordata norma è che la nuova fonte di prova, da sola o unitamente a quelle già acquisite, possa determinare il rinvio a giudizio. (Fattispecie relativa alla revoca di una sentenza istruttoria di proscioglimento).