1. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, la pena è determinata a norma dell'articolo 278 [4].
1. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, la pena è determinata a norma dell'articolo 278 [4].
Cass. pen. n. 17386/2011
Ai fini della verifica dei limiti edittali stabiliti per l'arresto in flagranza, e, pił in generale, della determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari, non si deve tener conto della recidiva reiterata. (Vedi Corte cost., sentenza n. 223 del 2006; Cass., sez. II, n. 29142 del 2008, e sez. VI, n. 21546 del 2009, non massimate). (Annulla senza rinvio, Trib. Tropea sez. dist. Scalea, 20/07/2009).Cass. pen. n. 28554/2007
Nella determinazione della pena agli effetti dell'applicazione di misure cautelari personali, qualora concorrano circostanze aggravanti e attenuanti delle quali si debba tener conto a norma dell'art. 278 cod. proc. pen., si deve far ricorso al giudizio di comparazione, non potendo avere ingresso, a tal fine, il criterio dell'aumento massimo per le prime e della diminuzione minima per le seconde previsto dall'art. 157 cod. pen., che riguarda materia diversa e non si riferisce comunque all'ipotesi di concorso di circostanze di segno opposto. (Fattispecie relativa a misura cautelare personale applicata a imputato minorenne). (Annulla con rinvio, Trib.min. Napoli, 28 Febbraio 2007).Cass. pen. n. 696/2000
In ragione del rinvio all'art. 278 c.p.p. contenuto nell'art. 379 c.p.p., ai fini dell'applicazione delle norme sull'arresto in flagranza, si deve avere riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Ne consegue, in ragione dell'autonomia del reato tentato, che non č consentito l'arresto in flagranza per delitti tentati per i quali, in applicazione dell'art. 56 c.p., non risulti comminata una pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.