Cass. pen. n. 48070/2018
L'omessa convalida da parte del pubblico ministero, nel termine perentorio di quarantotto ore, del sequestro eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria determina l'inefficacia del sequestro e, conseguentemente, fa sorgere l'obbligo di provvedere alla restituzione delle cose sequestrate, consentendo all'interessato, in caso di diniego del pubblico ministero, di proporre opposizione avanti al giudice per le indagini preliminari a norma dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che, essendo ormai venuta meno l'efficacia del vincolo derivante dal sequestro, ai fini del rigetto dell'istanza di restituzione non potrebbe farsi utile riferimento al principio secondo cui le cose suscettibili di confisca obbligatoria non possono essere restituite all'interessato al venir meno delle esigenze probatorie che ne avevano legittimato il sequestro).
Cass. pen. n. 278/2018
In tema di sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria, il termine di 48 ore previsto per la convalida del pubblico ministero non decorre dall'esecuzione del sequestro, bensì dalla trasmissione del relativo verbale al pubblico ministero, sempre che lo stesso sia stato a sua volta trasmesso nelle 48 ore successive all'esecuzione.
–
È inefficace il sequestro probatorio eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria convalidato dal pubblico ministero oltre il termine di 48 ore dalla trasmissione del relativo verbale; avverso tale provvedimento tardivo è inammissibile l'istanza di riesame, potendo l'interessato chiedere direttamente al pubblico ministero la restituzione dei beni e, in caso di diniego, proporre opposizione avanti al giudice per le indagini preliminari a norma dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 17918/2017
Le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere in nessun caso restituite all'interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie. (Fattispecie di sequestro di mezzo di trasporto in relazione al reato di traffico illecito di rifiuti, nella quale la S.C. ha annullato la restituzione del bene, osservando che il sequestro non può essere revocato, ai sensi dell'art. 324, comma, 7, cod. proc. pen., anche quando insista su cose che, pur essendo diverse da quelle indicate nell'art. 240, comma secondo, cod. pen., sono tuttavia oggetto di ipotesi speciali di confisca obbligatoria, quale è quella contenuta nell'art. 259, comma secondo, D.Lgs. n.152 del 2006).
Cass. pen. n. 38991/2013
In tema di sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria, la competenza per territorio per la convalida prevista dall'art. 335 cod.proc.pen., attribuita al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito, non subisce deroghe neanche quando un magistrato sia persona offesa nel procedimento.
Cass. pen. n. 4005/2005
Gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice o del P.M. non emesso in udienza, ancorché perfetto e valido, non decorrono dalla data dallo stesso apposta al momento della compilazione, bensì dal momento in cui viene sottoscritto dal segretario, acquisendo attraverso tale certificazione data certa. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto tardiva e pertanto inefficace la convalida di un sequestro recante la sola data apposta dal P.M. e mancante della conseguente certificazione da parte del segretario).
Cass. pen. n. 59/2004
In tema di misure cautelari reali nei confronti dello straniero che non conosca la lingua italiana, non costituisce motivo di invalidità la mancata traduzione dell'atto nella lingua dell'indagato o la mancata presenza di un interprete nel corso dell'esecuzione della misura cautelare, esplicando la mancata comprensione dell'atto i suoi effetti solo sulla decorrenza del termine per impugnare il provvedimento.
Cass. pen. n. 25122/2003
Il sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero, essendo un mezzo di ricerca della prova, presuppone l'esistenza di una notitia criminis e richiede la forma del decreto motivato, ma la sua eventuale incompletezza può essere sanata dal Tribunale del riesame che ha l'obbligo di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti per la sua emissione ed in caso positivo di procedere alla integrazione della motivazione carente.
Cass. pen. n. 41178/2002
Ai fini della convalida del sequestro probatorio, il pubblico ministero deve motivare il relativo provvedimento solo ove si discosti dalle ragioni indicate dalla polizia giudiziaria; qualora, invece, dette ragioni siano ritenute, anche implicitamente, corrette, è sufficiente la specificazione delle ipotesi di reato. Né, in tale ipotesi, sussiste la violazione dei diritti della difesa la quale è garantita dalla consegna del verbale redatto dalla polizia e dalla notifica della copia del decreto del pubblico ministero.
Cass. pen. n. 38662/2002
In tema di sequestro probatorio, il ritardo nella notifica del decreto di convalida emesso in termine non è causa di nullità né di inefficacia della misura adottata, atteso che la prima non è prevista dalla legge e la seconda discende solo dalla mancata verifica della legittimità del provvedimento, da parte del pubblico ministero, nel termine di cui all'art. 355 c.p.p.
Cass. pen. n. 26530/2001
La convalida del sequestro, operato dalla P.G., da parte del P.M. oltre il termine perentorio di quarantott'ore non può mai avere i medesimi effetti di un autonomo provvedimento adottato dall'A.G., ostandovi la diversa natura dell'istituto della convalida, che presuppone un sequestro già avvenuto e postula un controllo di legalità, rispetto alla natura del provvedimento di sequestro disposto dal P.M., che implica un preciso potere di impulso; con la conseguenza che la mancata convalida determina obbligatoriamente l'inefficacia del provvedimento cautelare assunto dalla Polizia giudiziaria.
Cass. pen. n. 2108/2000
In tema di convalida di sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, adempie l'obbligo di motivazione il P.M. che, nel suo provvedimento, dia conto dei presupposti del vincolo e, quindi, della configurabilità del reato, con specificazione della relativa ipotesi normativa; poiché, per altro, nella fase delle indagini preliminari, l'organo dell'accusa non è tenuto a formulare l'imputazione, è sufficiente che il fatto per il quale si procede possa essere individuato anche attraverso gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, cui il provvedimento faccia riferimento. In tal caso, invero, non si realizza lesione del diritto di difesa, che è garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del P.M. e dal successivo deposito ex art. 324 comma sesto c.p.p. (Fattispecie relativa al sequestro di prodotti di pelletteria, recanti marchio contraffatto, nella quale, in sede di convalida, il P.M. aveva indicato gli articoli che si ipotizzavano violati ed aveva allegato al proprio decreto gli atti relativi agli accertamenti espressamente richiamati).
Cass. pen. n. 1821/1999
In tema di convalida del sequestro ex art. 355 c.p.p., la consegna di copia del verbale di sequestro e la notifica del decreto di convalida alla persona alla quale le cose sono state sequestrate, sono prescritte per consentire alla medesima di chiedere il riesame del provvedimento di convalida; pertanto una volta che il sequestrato sia stato posto in condizione di farlo, l'omesso od inesatto adempimento di tali formalità non incide sulla legittimità del sequestro.
Cass. pen. n. 1026/1999
In tema di sequestro probatorio, la restituzione delle cose sottoposte a sequestro, durante la fase delle indagini preliminari, può essere richiesta solo al pubblico ministero procedente da parte dell'interessato, il quale potrà rivolgersi al Gip solo in sede di opposizione contro l'eventuale decreto reiettivo emesso dal pubblico ministero. Ne consegue che se l'interessato, in questa fase, adisce direttamente il Gip il provvedimento che questi emette, previo parere del P.M., deve considerarsi affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale.
Cass. pen. n. 366/1999
In tema di sequestro probatorio, l'attività della polizia giudiziaria necessita di convalida ex art. 355 c.p.p. ogniqualvolta il decreto del P.M. non indichi l'oggetto specifico della misura, ma contenga un generico richiamo a quanto rinvenuto; ciò in quanto una siffatta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo e/o pertinenza del reato, per la quale attività, non definitiva, è richiesto un controllo dell'autorità giudiziaria. Ne consegue che qualora il P.M. delegando la polizia giudiziaria, indipendentemente dai riferimenti normativi contenuti nel provvedimento e dalla modulistica utilizzata, disponga il sequestro nei termini di cui sopra e non provveda poi alla convalida, contro quest'ultimo non è esperibile la procedura del riesame, che l'ordinamento riserva al decreto emesso ex art. 253 c.p.p. il quale, invece, deve contenere l'indicazione delle cose da sequestrare. In tale ultima ipotesi qualora il P.M. non restituisca d'ufficio i beni sequestrati, ai sensi dell'art. 355, secondo comma, c.p.p., l'interessato potrà avanzare al medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al Gip contro l'eventuale diniego.
Cass. pen. n. 3932/1998
Al sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria a norma dell'art. 354 c.p.p. e convalidabile dal P.M. nelle quarantotto ore successive a norma dell'art. 355, comma secondo, c.p.p., non è applicabile la sanzione processuale della inefficacia di cui all'art. 321, comma terzo ter, c.p.p., prevista per la diversa ipotesi del sequestro preventivo, quando la polizia giudiziaria che l'ha eseguito non trasmette il relativo verbale al P.M. entro le quarantotto ore, o quando il P.M. entro le quarantotto ore successive non chiede la convalida al giudice, o quando il giudice non lo convalida entro dieci giorni.
Cass. pen. n. 4971/1998
Il sequestro probatorio, essendo un mezzo di ricerca della prova e non una misura cautelare, non deve essere motivato in relazione all'esistenza del reato, ma alla sua astratta configurabilità e alla rilevanza probatoria dell'oggetto che si intende acquisire, e deve riguardare la natura e la destinazione delle cose sequestrate più che l'esistenza e la configurabilità del reato. Perciò, in una ipotesi di sequestro documentale, non è sufficiente, nel motivare la convalida del sequestro, il generico riferimento alla possibile rilevanza della documentazione acquisita qual prova dei rapporti tra l'indagato ed altri soggetti, persone fisiche o giuridiche che siano
Cass. pen. n. 2428/1997
Ai sensi dell'art. 355, comma 3, c.p.p., la richiesta di riesame del decreto di convalida del sequestro probatorio deve essere proposta entro dieci giorni dalla data di notifica del provvedimento ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro. Detti termini sono rapportati a differenti situazioni: essi decorrono dalla data del vincolo reale, se avvenuto in presenza del legittimato al riesame; dalla data della notifica, se è stata effettuata, oppure dalla data in cui l'interessato ha avuto effettiva conoscenza del sequestro. Consegue che il giudice deve individuare il dies a quo di decorrenza del termine in quanto la norma prende in considerazione anche l'ipotesi di conoscenza non legale della misura; che, inoltre, l'interessato può vincere la presunzione di conoscenza formalmente prevista mediante la notifica: in tale ultima ipotesi spetta all'impugnante dimostrare la tempestività della sua istanza e di fornire la prova rigorosa dell'epoca in cui è stato notiziato del sequestro. Nel differente caso — come nella specie — di mancanza di notifiche, l'interessato non deve vincere alcuna presunzione legale di conoscenza e, pertanto, l'onus probandi su di lui è meno rigoroso; tuttavia egli è tenuto ad allegare elementi utili a fissare la data di conoscenza del sequestro e la sua prospettazione può essere disattesa dai giudici solo in base ad una adeguata motivazione. (La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha rilevato che l'interessato, nella richiesta di riesame, non aveva dedotto alcun argomento tendente a provare l'epoca di conoscenza del decreto di sequestro, che doveva segnare il dies a quo di decorrenza del termine per l'impugnazione, né risultava dagli atti che in sede di discussione del riesame avesse fornito elementi idonei a dimostrare il suo assunto sulla tempestività del gravame).
Cass. pen. n. 2743/1997
In caso di tardiva convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria, l'interessato, oltre ad attivare il procedimento di restituzione previsto dall'art. 263 c.p.p., con possibilità di opposizione qualora la restituzione venga negata, può anche proporre richiesta di riesame, ai sensi dell'art. 355, comma terzo, c.p.p.; richiesta sulla quale il tribunale deve pronunciarsi e non invece qualificarla come opposizione, ai sensi dell'art. 568, comma quinto, c.p.p.
Cass. pen. n. 1651/1997
Ai fini della decorrenza dei termini per la convalida del sequestro, occorre fare riferimento non al momento in cui viene redatto il relativo verbale, ma a quello in cui la polizia giudiziaria compie materialmente l'atto che costituisce il sequestro. Per tale deve tuttavia intendersi quello in cui la cosa viene sottratta al possessore al fine specifico di sottoporla al vincolo: quando invece la cosa (nel caso di specie un telefono cellulare) venga trattenuta per l'espletamento di controlli e accertamenti, la sua materiale apprensione non è sufficiente a far decorrere il termine.
Cass. pen. n. 4112/1997
Il decreto dell'autorità giudiziaria che dispone il sequestro probatorio deve essere motivato e nella motivazione occorre dare conto delle ragioni per le quali la cosa sequestrata sia configurabile come corpo di reato ovvero, quando si tratti di cose pertinenti al reato, di quelle che determinano un collegamento tra le cose sottratte alla disponibilità del proprietario e il reato per cui si procede, che costituisce un antecedente logico necessario del provvedimento stesso. La motivazione perciò deve dare conto non solo della fattispecie concreta nei suoi estremi essenziali di luogo, tempo e azione e indicazione della norma che si ritiene violata, ma anche delle ragioni, sia pure sommariamente esposte, per cui la tale fattispecie potrebbe integrare il reato ipotizzato. A maggior ragione tali requisiti minimi della motivazione sono richiesti al tribunale del riesame, specie quando in sede di ricorso sia stata contestata la configurabilità stessa del reato. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha annullato il provvedimento di conferma di un provvedimento di sequestro probatorio di alcuni dipinti per una ipotizzata violazione della legge 20 novembre 1971 n. 1062, basata sulle generica asserzione della esistenza di «fondati motivi di ritenere che le opere costituiscano dei falsi»).
Cass. pen. n. 5789/1996
La richiesta di convalida di sequestro erroneamente rivolta dalla polizia giudiziaria a un pubblico ministero territorialmente incompetente che, senza rilevare l'errore, abbia proceduto alla convalida, non altera la competenza per territorio del tribunale del riesame, che è in ogni caso quello del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio del P.M. che ha emesso il decreto di convalida.
Cass. pen. n. 1881/1996
Poiché, secondo il combinato disposto degli artt. 324, 325 e 355, terzo comma, c.p.p., il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo e di sequestro probatorio è proponibile solo per violazione di legge, non possono essere dedotti con il predetto mezzo di gravame i vizi della motivazione: nel concetto di violazione di legge, quale indicato negli artt. 111 Cost. e 606, lett. b) e c), c.p.p., infatti, non possono ricomprendersi anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivi di ricorso dall'art. 606, lett. e), c.p.p.
Cass. pen. n. 613/1996
È legittima la convalida di un sequestro probatorio eseguito da un semplice agente di polizia giudiziaria fuori dei casi di particolare necessità ed urgenza previsti dall'art. 113 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, qualora le cose sequestrate costituiscano corpo di reato.
Cass. pen. n. 342/1995
Il sequestro operato di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria non perde efficacia se, nonostante il relativo verbale sia stato trasmesso al pubblico ministero oltre il termine di quarantotto ore previsto dall'art. 355 c.p.p., la convalida da parte dello stesso pubblico ministero sia intervenuta entro le complessive novantasei ore dall'esecuzione del sequestro medesimo.
Cass. pen. n. 3572/1995
La mancata trasmissione al pubblico ministero, nel termine di cui all'art. 355 c.p.p., del verbale di sequestro probatorio effettuato di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria ovvero la mancata convalida del sequestro stesso, ad opera del pubblico ministero, negli stessi termini, comporta, in applicazione dei principi costituzionali contenuti negli artt. 13 e 14 della Costituzione, la perdita di efficacia della misura e l'obbligo di restituzione del bene, sempre che il pubblico ministero non provveda ad apporre un nuovo vincolo sulla cosa con autonomo provvedimento.
Cass. pen. n. 3289/1995
In tema di convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria, non comporta alcuna nullità il fatto che il pubblico ministero abbia proceduto alla convalida prima di ricevere ufficialmente, con il deposito in cancelleria, il verbale della P.G.
Cass. pen. n. 1038/1995
Il pubblico ministero che, a norma dell'art. 321, comma 3 bis, c.p.p., riceve il verbale di un sequestro preventivo eseguito in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria ha il potere di qualificarlo giuridicamente. Pertanto, se lo ritiene sequestro preventivo, richiede al giudice la convalida; se invece lo ritiene sequestro probatorio, lo può convalidare lui stesso a norma dell'art. 355, comma 1, stesso codice: poiché contro la convalida è ammessa richiesta di riesame al tribunale ex artt. 355, comma 3, e 324, c.p.p., non viene eluso il controllo giurisdizionale sulla decisione del P.M. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, si era dedotta violazione dell'art. 321 c.p.p. sull'assunto che il P.M. non poteva senza adeguata motivazione riqualificare il sequestro come probatorio e che così facendo aveva espropriato il Gip della giurisdizione riservatagli dall'art. 321 citato).
Cass. pen. n. 24/1995
È ammissibile il sequestro preventivo di cosa già soggetta a sequestro probatorio, purché sussista un pericolo concreto e attuale della cessazione del vincolo di indisponibilità impresso da quest'ultimo, che renda reale e non solo presunta la prospettiva della riconduzione del bene nella sfera di chi potrebbe servirsene in contrasto con le esigenze protette dall'art. 321 c.p.p. (In motivazione, la S.C. ha chiarito: 1) che, quantunque manchi, per le misure cautelari reali, una previsione esplicita come quella codificata, per le misure sulla libertà personale, dalla lett. c) degli artt. 274 e 292 c.p.p., è nella fisiologia del sequestro preventivo, come misura limitativa anch'essa di libertà protette costituzionalmente, che il pericolo debba presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e debba essere valutato in riferimento alla situazione esistente al momento dell'adozione della misura reale e non già nella prospettiva di un'astratta, oltre che incerta nell'an e nel quando, futura possibilità di caducazione del sequestro probatorio; 2) che un pericolo di tale natura è da escludere solo finché il procedimento resti nella fase delle indagini preliminari, nella quale, spettando al pubblico ministero il potere-dovere di restituzione e quello della relativa esecuzione, lo stesso P.M. può ovviare al predetto pericolo, o rivolgendosi in tempo al giudice per le indagini preliminari per il sequestro preventivo, o emettendo direttamente in via d'urgenza e salvo convalida, il relativo decreto, ma che, al di fuori di tale ipotesi e quando sia stata esercitata l'azione penale, è ben possibile che il P.M. - a causa della mancanza di un punto di saldatura tra i due provvedimenti o dei tempi tecnici occorrenti per comunicazioni o notifiche - si venga a trovare nell'impossibilità di attivarsi prontamente per l'applicazione della misura preventiva; 3) che in questi ultimi casi e in altri analoghi non è, ovviamente, richiesto, per l'adozione della misura cautelare reale, che la cessazione del sequestro probatorio e la restituzione delle cose non più necessarie a fini di prova siano già intervenute o già disposte, ma è sufficiente che sussista in itinere la probabilità che ciò accada e che l'imputato riacquisti la libera disponibilità del bene, fermo restando il concorso del pericolo attuale e concreto della protrazione dell'attività criminosa o dell'aggravamento dei suoi effetti).
–
Le cose sottoposte a sequestro probatorio, quando non sia più necessario mantenerle vincolate a fini di prova, devono essere restituite all'avente diritto, salvo in tre casi, e cioè che il giudice non ne disponga il sequestro conservativo o non le sottoponga a sequestro preventivo, ovvero che non ne ordini la confisca, anche dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione.
Cass. pen. n. 1528/1995
Nel caso di sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria, dalla lettura del comma 2 dell'art. 355 c.p.p. si evince che al pubblico ministero la norma conferisce due obblighi: convalidare il sequestro nei termini o restituire la cosa. Ne deriva che, trascorse inutilmente quarantotto ore dalla trasmissione del verbale di sequestro da parte della polizia, il pubblico ministero non può più esercitare il potere di convalida, ma deve immediatamente disporre la restituzione della res: qualora lo stesso non provveda nel suddetto tempo, l'interessato, avvalendosi del procedimento di cui all'art. 263 c.p.p., può avanzare istanza di restituzione. In alternativa, quando il pubblico ministero illegittimamente convalidi tardivamente il sequestro, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, in base all'art. 355, comma 3, c.p.p., può presentare istanza di riesame, sulla quale il tribunale deve provvedere, adempiendo all'obbligo imposto dal comma 2 dello stesso articolo e cioè ordinando la restituzione della cosa.
Cass. pen. n. 1503/1995
In tema di sequestro del corpo del reato o di cose ad esso pertinenti ad iniziativa della polizia giudiziaria, il termine per la proposizione della richiesta di riesame non può decorrere dalla notifica del decreto di convalida al difensore; infatti, nonostante l'art. 355, comma 3, c.p.p. legittimi quest'ultimo a proporre istanza di riesame, non esiste alcun obbligo di notifica del detto provvedimento al difensore medesimo, sussistendo l'obbligatorietà di tale adempimento, per espressa statuizione dell'ultima parte del comma 2 dello stesso articolo, soltanto nei confronti della «persona alla quale le cose sono state sequestrate». (Fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza che aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame, essendo decorso il termine dei dieci giorni, previsto dall'art. 324 c.p.p. dalla data di notifica del decreto al difensore. La S.C. ha rilevato che essendo la notifica del decreto di convalida all'indagato avvenuta il 6 dicembre la richiesta di riesame depositata il 16 dicembre 1994 era, pertanto, in termine).
Cass. pen. n. 1394/1995
Il sequestro operato dalla polizia giudiziaria in esecuzione di un decreto di perquisizione adottato dal procuratore della Repubblica, in relazione ad indagini per il reato di associazione di stampo mafioso, al fine di «rinvenire cose pertinenti ai reati per cui si procede», va considerato sequestro di polizia giudiziaria, attesa l'indeterminatezza delle cose da rinvenire e la rimessione alla discrezionalità della polizia giudiziaria della individuazione del vincolo di pertinenza delle cose con il delitto. Ne consegue che tale sequestro deve essere convalidato nei termini previsti dall'art. 355 c.p.p.
Cass. pen. n. 1708/1995
L'omessa convalida del sequestro operato dalla P.G. non comporta l'inutilizzabilità ai fini probatori della cosa sequestrata e da nessuno richiesta, nonostante la mancata convalida, avendo questa la funzione di legittimare la sottrazione del bene sottoposto a sequestro alla sfera di appartenenza del proprietario o di chi ne abbia la disponibilità, e non già di contestare sotto il profilo della rilevanza probatoria e della utilizzazione processuale il bene in parola.
–
La funzione del provvedimento di convalida del sequestro, previsto dall'art. 355 c.p.p., è quella di legittimare la sottrazione del bene sequestrato alla sfera di appartenenza del proprietario o di chi ne abbia la disponibilità, e non già quella di coonestare, sotto il profilo della rilevanza probatoria e della utilizzazione processuale, il bene in parola. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che la mancata convalida del sequestro comportasse la inutilizzabilità, a fini probatori, della cosa sequestrata).
Cass. pen. n. 2015/1994
Ai fini della convalida del sequestro, il P.M. deve motivare il suo provvedimento soltanto quando le ragioni da lui accolte si discostino dalle indicazioni della polizia giudiziaria; qualora invece queste ultime siano ritenute corrette è sufficiente la specificazione delle ipotesi di reato. Né, in tal caso, vi è violazione dei diritti della difesa, garantita dalla consegna del verbale della medesima polizia e dalla notifica della copia del decreto del P.M.
Cass. pen. n. 2352/1994
In caso di sequestro operato dalla polizia giudiziaria la possibilità per il P.M. di optare per la convalida, ove ne ricorrano i presupposti, si consuma quando il termine di quarantotto ore sia inutilmente spirato ed in tal caso sorge automaticamente in capo al P.M. l'obbligo di provvedere alla restituzione delle cose sequestrate a seguito della sopravvenuta inefficacia del sequestro.
Cass. pen. n. 80/1994
In tema di sequestro, una volta annullata in sede di riesame la convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria per difetto di presupposti di legge (omesso coinvolgimento immediato del P.M. e mancanza del periculum in mora), legittimamente il procuratore della Repubblica può emettere decreto di sequestro sullo stesso oggetto quando l'annullamento della convalida del sequestro fu determinata da profili formali dell'atto compiuto dalla polizia giudiziaria, i quali non incidono sul potere riconosciuto al P.M. di disporre il sequestro ex art. 253 c.p.p. Al di fuori di questa ipotesi di annullamento, determinata da profili formali, la reiterazione del sequestro è possibile solo quando ricorrano fatti nuovi.
Cass. pen. n. 4825/1994
L'omessa convalida del sequestro probatorio operato dalla P.G. incide non già sull'utilizzazione a fini probatori delle cose sequestrate ma sulla possibilità di mantenimento del sequestro stesso, dovendo il reperto essere restituito all'interessato ovvero potendo costui adire il giudice per la restituzione.
Cass. pen. n. 1706/1994
Il termine di quarantotto ore previsto dall'art. 355 c.p.p. per la convalida da parte del P.M. del sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria è ordinatorio, non già perentorio, e, pertanto, non è produttivo, in caso di inosservanza, di sanzioni di nullità. Tuttavia, il provvedimento di convalida del P.M. emesso tardivamente è inefficace con conseguente obbligo del predetto di restituzione delle cose sequestrate.
Cass. pen. n. 597/1994
L'inosservanza del termine di 48 ore per la convalida del sequestro, di cui all'art. 355 c.p.p., ancorché tale termine sia ordinatorio, dà luogo al dovere del P.M. di disporre la restituzione delle cose sequestrate; tuttavia, quando il deposito del provvedimento avvenga nel secondo giorno dalla ricezione del verbale di sequestro, deve presumersi che esso sia stato effettuato nelle ore di ufficio mentre la mancata indicazione dell'ora costituisce una mera irregolarità, che può dar luogo a responsabilità disciplinare del funzionario che riceve il provvedimento, ma che, di per sé, non determina una presunzione di intempestività con conseguente inefficacia del sequestro.
Cass. pen. n. 3980/1993
Il termine di quarantotto ore dalla ricezione del verbale, entro il quale il pubblico ministero deve procedere alla eventuale convalida del sequestro ha carattere perentorio, onde la sua inosservanza determina il dovere, per l'organo inquirente, di disporre la restituzione delle cose sequestrate a causa della sopravvenuta inefficacia del sequestro. (In motivazione la Suprema Corte ha chiarito che l'art. 355 c.p.p. prevede una fattispecie di restituzione autonoma rispetto a quella di cui all'art. 262 stesso codice che si perfeziona non solo ove non ricorrano i presupposti per la convalida, ma anche se questa non intervenga nel termine di 48 ore).
Cass. pen. n. 1799/1993
In tema di sequestro del corpo del reato o di cose ad esso pertinenti a iniziativa della polizia giudiziaria, l'art. 355, secondo comma, c.p.p. sancisce l'obbligo di notificare copia del decreto di convalida del P.M. solo «alla persona alla quale le cose sono state sequestrate». Ne consegue che, nonostante il terzo comma della detta norma legittimi il difensore dell'indagato a proporre istanza di riesame, non esiste alcun obbligo di notifica del decreto in questione nei suoi confronti
Cass. pen. n. 2589/1993
In tema di sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria, poiché l'art. 355, secondo comma, secondo periodo, non fa conseguire alcun effetto dall'inosservanza del termine di quarantotto ore prescritto per la convalida da parte del pubblico ministero, deve escludersi che la detta inosservanza costituisca causa di sopravvenuta inefficacia del sequestro legittimamente eseguito.
Cass. pen. n. 819/1993
Contro il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero ed avverso il provvedimento di convalida del sequestro ai sensi dell'art. 355 c.p.p. non è ammesso il ricorso immediato per cassazione.
Cass. pen. n. 991/1993
Il termine per proporre istanza di riesame del sequestro eseguito, di sua iniziativa, dalla polizia giudiziaria, decorre dalla data di notifica del decreto di convalida ovvero dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del sequestro, a condizione — in questa seconda ipotesi — che quest'ultimo sia stato convalidato, ferma restando l'irrilevanza, ai fini della decorrenza dei termini, del tempo trascorso tra la presa di conoscenza dell'avvenuto sequestro e il momento in cui il sequestro viene convalidato. Ne consegue che in nessun caso il termine può cominciare a decorrere prima dell'emissione del decreto di convalida. (Nella specie, è stato annullato il provvedimento del giudice di merito che aveva ritenuto l'inutilità della notifica nei casi in cui la persona interessata era presente al sequestro, e la decorrenza immediata del dies a quo per la proposizione del riesame, indipendentemente dalla convalida).
Cass. pen. n. 1199/1993
Non è causa debba essere eseguita immediatamente.
Cass. pen. n. 14/1993
La mancata convalida del sequestro effettuato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria non preclude la possibilità, per il pubblico ministero, di disporre autonomamente, in ogni tempo, finché siano in corso le indagini preliminari, il sequestro delle stesse cose già sequestrate dalla polizia giudiziaria, indipendentemente dalla circostanza che tali cose siano state o meno nel frattempo restituite all'interessato.
Cass. pen. n. 1634/1992
Il sequestro preventivo di cui all'art. 321 comma primo c.p.p. non è soggetto a termini né per la richiesta, né per la deliberazione. Termini sono previsti solo per i sequestri preventivi provvisoriamente disposti dal pubblico ministero o eseguiti dalla polizia giudiziaria: essi perdono efficacia se nelle quarantotto ore successive il pubblico ministero non inoltri la richiesta e se nei dieci giorni il giudice non emetta la sua decisione di convalida e di sequestro definitivo. Ne deriva che il P.M., qualora abbia disposto o convalidato un sequestro probatorio poi caducato in sede di riesame, può richiedere il sequestro preventivo sulla stessa cosa, indipendentemente dal termine di quarantotto ore. (Nella specie la Corte ha affermato il principio, rigettando il ricorso, col quale si deduceva la nullità del sequestro preventivo, per essere stato richiesto dal pubblico ministero dopo quarantotto ore dal ricevimento del verbale di sequestro probatorio eseguito dalla polizia, convalidato ritualmente e poi revocato in sede di riesame).
Cass. pen. n. 3176/1992
In tema di controllo della regolarità della convalida del sequestro (nella specie: convalida del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria da parte del P.M.), l'esame del tribunale deve vertere esclusivamente sulla corrispondenza tra la fattispecie astratta e quella concreta e, quindi, è limitato all'esistenza di quegli elementi di fumus di illiceità che legittimano il provvedimento cautelare; ciò perché il riesame del provvedimento di sequestro, demandato, appunto, al tribunale del riesame, non può essere trasformato in un accertamento preventivo sulla sussistenza del reato che forma oggetto dell'istruttoria del procedimento principale.
Cass. pen. n. 1170/1992
La polizia giudiziaria non ha un generale e autonomo potere di sequestro, ma può eseguire di propria iniziativa, a determinate condizioni, tanto sequestri probatori e cioè di cose necessarie per l'accertamento dei fatti (art. 354, comma secondo, c.p.p.) quanto sequestri che abbiano una funzione preventiva (art. 321, comma terzo bis, c.p.p.). Soltanto in questo secondo caso il sequestro deve essere convalidato dal giudice (art. 321, comma terzo bis, cit.), mentre nel primo caso competente a convalidarlo è il pubblico ministero (art. 355, comma secondo, c.p.p.).
Cass. pen. n. 603/1992
Il sequestro previsto dall'art. 253 del nuovo codice di procedura penale non è una misura cautelare come il sequestro preventivo e quello conservativo, bensì è un mezzo di ricerca della prova (come le perquisizioni, le ispezioni, le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni) e può essere disposto dal P.M. senza che occorra alcuna convalida da parte del giudice. Il giudizio di convalida di cui agli artt. 354 e 355 del nuovo codice di procedura penale riguarda i casi in cui siano stati effettuati accertamenti urgenti da parte di ufficiali di polizia giudiziaria con sequestro di corpo di reato o di cose a questo pertinenti, quando non sia stato possibile l'intervento tempestivo del P.M., il quale dovrà, poi, nei termini previsti dall'art. 355 del nuovo codice di procedura penale, convalidare detto sequestro.
Cass. pen. n. 431/1992
Il controllo nel merito relativo ad un provvedimento di sequestro non esige la cognizione della sussistenza dei reati, essendo sufficiente la deliberazione prima facie che il fatto, per il quale si procede, sia preveduto dalla legge come reato. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che l'esistenza di una contestazione, da risolversi nel giudizio principale di merito, circa la destinazione del quarto piano di un edificio, a semplice copertura con tetto spiovente ovvero a mansarda, evidenziasse la configurabilità del reato di cui all'art. 20, lett. c, L. 28 febbraio 1985, n. 47, così come ipotizzato).
Cass. pen. n. 3288/1990
Annullata, in sede di riesame, la convalida del sequestro operato su iniziativa della polizia giudiziaria o per difetto dei presupposti di legge (omesso coinvolgimento immediato del pubblico ministero e mancanza del periculum in mora), legittimamente il procuratore della Repubblica emette decreto di sequestro sul medesimo oggetto (nella specie documentazione di studio di un libero professionista da cui risultavano i nominativi dei clienti e i compensi percepiti) nel quadro dell'attività di accertamento del reato ipotizzato (irregolare tenuta di scritture contabili finalizzate ad evasione fiscale). Ed invero, la mancata impugnativa dell'annullamento della convalida determina bensì il formarsi del giudicato su di essa, ma limitatamente all'oggetto del giudizio - circoscritto ai profili formali dell'atto - sicché non priva il pubblico ministero del potere di concezione reale riconosciuto in genere all'autorità giudiziaria dall'art. 253 c.p.p.