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Articolo 391 septies Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico

Dispositivo dell'art. 391 septies Codice di procedura penale

(1)1. Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l'accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità(2).

2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

3. Non è consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

Note

(1) Tale articolo, come l'intero Titolo all'interno del quale è inserito, è stato aggiunto dall'art. 11, della l. 7 dicembre 2000, n. 397.
(2) Tale autorizzazione del giudice per le indagini preliminari è dovuta in quanto l'accesso in esame è destinato ad incidere sul diritto all'inviolabilità del domicilio di cui all'art. 14 Cost.

Spiegazione dell'art. 391 septies Codice di procedura penale

Le disposizioni di cui agli articoli 391 sexies, 391 septies e 391 decies regolano l'accesso dei difensori o dei suoi collaboratori a luoghi pubblici o privati, al fine di prenderne visione o effettuare accertamenti di vario tipo.

Nel momento in cui effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi o delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari di cui all'art. 391 bis, se nutrono un interesse a documentare gli esiti dell'atto investigativo, possono redigere un verbale nel quale vanno riportati:

  • la data ed il luogo dell'accesso;

  • le proprie generalità e delle persone intervenute;

  • la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;

  • l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti.

Il verbale deve essere sottoscritto dalle persone intervenute.

Qualora si debbano eseguire atti non ripetibili in occasione dell'accesso che rappresentino un accertamento tecnico, il compimento dell'atto deve essere preceduto da un avviso inviato al pubblico ministero senza ritardo, al fine di consentire l'esercizio delle facoltà previste dall'art. 360., le quali consistono nella possibilità di nominare a sua volta un proprio consulente tecnico, oppure nella possibilità di promuovere riserva di incidente probatorio (art. 392).

In caso di mancato avviso e di conseguente mancata partecipazione del p.m., il legislatore sancisce la inutilizzabilità in sede dibattimentale dell'accertamento ugualmente compiuto, a meno che non si dimostri l'assoluta indifferibilità dello stesso.

Per quanto concerne invece gli atti non ripetibili che consistano in sempli rilievi o in accertamenti di natura non tecnico-scientifica, il difensore non ha invece alcun obbligo di preavvisare il compimento dell'atto nei confronti del pubblico ministero, il quale ha comunque facoltà di assistervi.

Di notevole importanza è anche la disciplina riguardante l'accesso in luoghi privati o non aperti al pubblico e manchi il consenso di chi ne abbia la disponibilità.
Per tali luoghi l'accesso deve infatti essere autorizzato dal giudice, il quale deciderà sulla questione operando un bilanciamento tra il sacrificio imposto alla intimità del domicilio e la rilevanza della prova che il difensore intende procurarsi.

La decisione del giudice è adottata con decreto motivato, non impugnabile.

La persona che ha la disponibilità del luogo, se presente, ha la facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, a patto che quest'ultima sia prontamente reperibile.

Massime relative all'art. 391 septies Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 42588/2005

L'articolo 391 septies c.p.p. regola esclusivamente l'accesso del difensore ai luoghi privati o non aperti al pubblico, ed è escluso che esso consenta l'acquisizione documentale. Quest'ultima, infatti, è espressamente disciplinata — ma solo con riferimento alla pubblica amministrazione — dall'articolo 391 quater c.p.p., il quale ha mutato il modello comportamentale previsto dall'articolo 256 c.p.p., che impone l'immediata consegna all'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta, degli atti e dei documenti custoditi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 c.p.p.

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