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Articolo 424 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Provvedimenti del giudice

Dispositivo dell'art. 424 Codice di procedura penale

1. Subito dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione [421](1), il giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere [425] o decreto che dispone il giudizio [429].

2. Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione per le parti presenti [148 5].

3. Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenerne copia [116].

4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia [585].

Note

(1) A differenza di quanto accade nell'ordinario procedimento in camera di consiglio ex art. 127, il giudice dell'udienza preliminare non può riservarsi di decidere e depositare il provvedimento nei giorni successivi all'udienza in cancelleria, ma deve deliberare immediatamente dopo la chiusura della discussione.

Ratio Legis

La fase di udienza preliminare si conclude con la deliberazione del giudice, essenziale per le sorti dell'azione penale.

Spiegazione dell'art. 424 Codice di procedura penale

La norma in esame stabilisce le due alternative a cui deve sottostare il giudice dell'udienza preliminare nel momento in cui dichiara chiusa la discussione.
Egli può infatti pronunciare sentenza di non luogo a procedere oppure emettere il decreto con cui dispone il giudizio.

Il giudice decide immediatamente, dando lettura del provvedimento, che equivale a notificazione per le parti presenti (tra cui rientra il difensore dell'imputato, necessariamente presente).

Ad ogni modo il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria, e le parti hanno il diritto di ottenerne copia.

Di regola i motivi per cui si propende per l'una o per l'altra soluzione sono enunciati con il dispositivo. Per contro, qualora non sia stato possibile redigerli immediatamente, il giudice provvede entro trenta giorni dalla pronuncia.

Massime relative all'art. 424 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 2325/2014

Non è abnorme il provvedimento del Gup che, disattendendo le richieste delle parti di declaratoria immediata di estinzione di uno o più reati per sopravvenuta prescrizione, disponga comunque il rinvio a giudizio. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato che, per sua natura, il decreto che dispone il giudizio non può determinare indebite regressioni del procedimento né anomale situazioni di stasi processuale, mentre l'imputato può riproporre al giudice del dibattimento le proprie richieste di immediata declaratoria di estinzione del reato, già rigettate dal g.u.p.).

Cass. pen. n. 15656/2005

È ammissibile la notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato irreperibile, effettuata mediante lettura al difensore presente all'udienza preliminare, in quanto l'art. 159, comma secondo, c.p.p. statuisce che l'irreperibile è rappresentato dal difensore.

Cass. pen. n. 3422/2003

Il giudice dell'udienza preliminare, nell'assumere i provvedimenti conclusivi di cui all'art. 424 c.p.p., può conferire al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica. Ne consegue che è abnorme, in quanto inutile e produttiva di duplice deliberazione sul medesimo fatto, la sentenza di non luogo a procedere pronunciata, con riferimento all'imputazione elevata dal pubblico ministero, contestualmente al decreto di rinvio a giudizio per il reato ravvisato dal giudice

Cass. pen. n. 40442/2002

Non è abnorme il provvedimento del giudice adottato in udienza preliminare che, in un procedimento con più imputati, con un unico atto terminativo, dichiari non luogo a procedere nei confronti di alcuni imputati e, sulla base delle richieste rispettivamente avanzate, pronunci nei confronti di altri una sentenza conclusiva del giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta, fermo restando che la contestualità di tali pronunce non incide sull'autonomia di ciascuna di esse.

Cass. pen. n. 31312/2002

Alle parti presenti non deve essere dato avviso del deposito della sentenza di non luogo a procedere emessa a norma dell'art. 424 c.p.p., nel caso in cui la stessa, anziché contestualmente, sia motivata nel trentesimo giorno dalla pronuncia.

Cass. pen. n. 875/2002

Il giudice dell'udienza preliminare può validamente emettere il decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 424 c.p.p., mediante la dettatura a verbale e contestuale lettura del suo contenuto, riservandosi di provvedere successivamente alla redazione dell'atto ed alla decisione sulle istanze concernenti la formazione del fascicolo per il dibattimento. Ne consegue che in tale ipotesi la data del rinvio a giudizio rimane ancorata a quella della predisposizione del verbale, mentre la successiva redazione dell'atto rappresenta una mera trascrizione di quest'ultimo ed è priva di autonomo rilievo.

Cass. pen. n. 45275/2001

L'eventuale mutamento del fatto contestato operato dal giudice dell'udienza preliminare con il decreto che dispone il giudizio non comporta l'abnormità di tale provvedimento, in quanto l'ordinamento processuale consente che a tale anomalia possa essere posto rimedio in dibattimento.

Cass. pen. n. 5606/2000

Non è abnorme il provvedimento con il quale il Gup, rilevata una causa di nullità del decreto che dispone il giudizio non ancora notificato (nella specie per mancata fissazione della data di comparizione) proceda alla rinnovazione dell'udienza preliminare già tenutasi senza provvedere alla discussione della richiesta del P.M. Ciò in quanto la competenza del Gup permane sino alla formazione del fascicolo per il dibattimento e la relativa trasmissione al giudice competente, ed il provvedimento in questione è inteso a garantire l'esercizio del diritto di difesa rinnovando gli atti affetti da nullità relativa.

Cass. pen. n. 2/1999

Non può essere qualificato come abnorme il decreto che dispone il giudizio emesso senza rispettare la regola della immediata deliberazione, lettura e deposito del provvedimento di cui all'art. 424, commi 1, 2, 3 c.p.p., nonché la cui motivazione sia ampliata in modo da valutare gli elementi di accusa, in violazione dell'art. 429, comma 1, lett. d. Si tratta di un atto che rientra comunque nello schema tipico dei provvedimenti che il giudice emette all'esito dell'udienza preliminare, e idoneo a determinare la progressione del processo alla fase del giudizio nonostante la presenza delle predette irregolarità. (Fattispecie di rigetto del ricorso per cassazione stante la inoppugnabilità del decreto in questione)

Cass. pen. n. 719/1998

Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché quest'ultimo provveda a «precisare le contestazioni». Si tratta infatti di una statuizione interlocutoria che non esorbita dai poteri direttivi esercitabili dal giudice nell'udienza preliminare al fine di correlare l'imputazione a quanto emerso in detta udienza; statuizione che non determina alcuna regressione del procedimento, essendo gli atti stati restituiti al pubblico ministero non per riaprire la fase delle indagini ma al solo fine di consentire l'adempimento dell'incombente richiesto.

Cass. pen. n. 398/1998

Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché quest'ultimo provveda a inserire nel fascicolo l'originale di titoli sulla cui falsità si discuteva, allegati agli atti in copia. Si tratta infatti di una statuizione interlocutoria in ordine alla prova che non determina alcuna regressione del procedimento, essendo gli atti stati restituiti al pubblico ministero per non riaprire la fase delle indagini ma al solo fine di consentire l'adempimento dell'incombente richiesto.

Cass. pen. n. 16/1996

Al giudice per le indagini preliminari, in sede di applicazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 292 c.p.p., ed al tribunale, in sede di riesame o di appello ai sensi degli artt. 309 e 310 c.p.p., è consentito modificare la qualificazione giuridica data dal pubblico ministero al fatto per cui si procede. (Nell'occasione la Corte, premesso che, in applicazione del principio di legalità, al giudice è consentito sempre - e quindi anche nell'udienza preliminare - attribuire la corretta qualificazione giuridica al fatto descritto nell'imputazione, senza che ciò incida sull'autonomo potere di iniziativa del pubblico ministero, che rileva esclusivamente sotto il diverso profilo dell'immutabilità della formulazione del fatto inteso come accadimento materiale, ha altresì precisato come la predetta facoltà spetti al tribunale anche in sede di riesame o di appello avverso le misure cautelari adottate, successivamente al rinvio a giudizio, dagli organi competenti a provvedere de libertate ai sensi degli artt. 279 c.p.p. e 91 att. c.p.p., fermo restando che pure in tali ipotesi l'eventuale correzione del nomen iuris non può avere effetti oltre il procedimento incidentale).

Cass. pen. n. 1153/1995

Il giudice dell'udienza preliminare, in virtù del dettato dell'art. 424 c.p.p., dà immediata lettura della sentenza di non luogo a procedere ovvero, se non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi, provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia. Egli non ha, invece, la facoltà — accordata al solo giudice del dibattimento dall'art. 544, comma 3 c.p.p. — di indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia.

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