Al fine di evitare che il
pubblico ministero, volendo sottrarsi al controllo sul suo operato, ometta semplicemente di presentare la richiesta di
archiviazione, il legislatore ha affiancato alla procedura di archiviazione un controllo di tipo gerarchico, il quale opera alla scadenza dei termini per le
indagini preliminari.
Infatti, il
procuratore generale presso la Corte d'Appello ha l'obbligo di disporre con decreto motivato l'
avocazione delle indagini qualora il pubblico ministero procedente non eserciti l'azione penale o non richieda l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.
Una volta avocata a sé l'indagine, il procuratore svolge le
indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di avocazione.
L'intervento del procuratore generale è facilitato dall'art. 127 disp. att. , ai sensi del quale ogni settimana la segreteria del p.m. deve trasmettere un elenco delle notizie di reato nominative per le quali non è stat tempestivamente esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione.
L'esercizio del potere di avocazione può inoltre essere
sollecitato dalla
persona sottoposta alle indagini e dalla persona offesa e in tal caso indagini e richieste del procuratore generale devono intervenire entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti suindicati.
Mentre nei casi appena citati l'avocazione è
obbligatoria (oltre che automatica), essa è invece
facoltativa in due casi:
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in caso di mancato accoglimento de plano della richiesta di archiviazione, quando il giudice fissi l'udienza camerale ai sensi dell'art. 409;