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Articolo 384 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare

Dispositivo dell'art. 384 bis Codice di procedura penale

(1)1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282 bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa(2). La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.

2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387 bis, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612 bis del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice(3).

2-ter. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto di cui al comma 2-bis, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito(3).

2-quater. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore(3).

2-quinquies. Il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 2-ter(3).

2-sexies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo(3).

Note

(1) Tale articolo è stato introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella l. 15 ottobre 2013, n. 119.
(2) Si ricordi che tra i presupposti che legittimano l’adozione della misura, oltre al pericolo per la vita e l’integrità fisica della vittima del reato, è stato poi inserito anche quello per l’integrità psichica della medesima.
(3) I commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies sono stati introdotti dall'art. 11, comma 1 della L. 24 novembre 2023, n. 168.

Ratio Legis

Tale misura cautelare è stata introdotta al fine di aumentare gli strumenti di tutela contro il fenomeno del femminicidio.

Spiegazione dell'art. 384 bis Codice di procedura penale

Le norme sull'arresto e sul fermo, cui si è aggiunta tale disposizione relativa all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, conseguono a quanto disposto dall'art. 13 Cost, secondo cui l'autorità di pubblica sicurezza può adottare misure provvisoriamente limitative della libertà personale, ma solamente in casi eccezionali di necessità ed urgenza, imponendo altresì che tali misure vengano successivamente convalidate dall'autorità giudiziaria entro precisi limiti, pena la revoca e la perdita di efficacia della misura.

Anche tale misura pre-cautelare, al pari dell'arresto e del fermo, necessità degli adempimenti esecutivi di cui agli articoli 385 e seguenti, e soprattutto della convalida da parte del giudice di cui all'art. 390.

Ad ogni modo, l'allontanamento disposto dalla polizia giudiziaria non è un obbligo, ma una mera facoltà (la cui scelta di opportunità è comunque affidata al pubblico ministero, qualora il soggetto venga colto in flagranza dei delitti elencati dal comma 6 dell'articolo 282 bis (ovvero reati contro la famiglia, pornografia minorile e prostituzione minorile), ma solamente qualora sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa dal reato.

Come già accennato, la misura va disposta su autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e poi confermata per iscritto.

Per quanto riguarda la flagranza, essa consiste (ex art. 382) nell'essere colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo, viene inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altri, oppure con indosso cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia appena commesso il reato.

Nella prima ipotesi si parla comunemente di flagranza propria, nelle altre di flagranza impropria o quasi-flagranza.

Data la particolarità della quasi-flagranza, si impone una lettura rigorosa del dato normativo, tramite il quale la locuzione “subito dopo il reato” va intesa come un susseguirsi ininterrotto e concitato degli eventi tra la condotta illecita e l'arresto.

Da ultimo, ai sensi del comma 2, l'arresto può essere disposto anche per delitto perseguibile a querela (resa oralmente), purché la persona offesa non rimetta la querela.

Massime relative all'art. 384 bis Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 22524/2019

In tema di convalida della misura dell'allontanamento urgente dalla casa familiare, disposto ai sensi dell'art. 384-bis cod. proc. pen., l'indagato che si renda irreperibile, ponendosi nella condizione di non essere raggiunto dalla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida, rende impossibile l'assunzione dell'interrogatorio di garanzia, in tal modo determinando una causa di forza maggiore impeditiva a fronte della quale il giudice ha il dovere di procedere comunque alla convalida, ove ne ricorrano i presupposti di legge. (Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE TREVISO, 23/07/2018).

Cass. pen. n. 30114/2018

L'annullamento da parte della Corte di Cassazione dell'ordinanza di diniego di convalida del provvedimento di allontanamento in via di urgenza dalla casa familiare ex art. 384-bis cod. proc. pen., va disposto con la formula "senza rinvio perchč l'allontanamento č stato effettuato legittimamente", in quanto trattasi di situazione nella quale appare superfluo lo svolgimento di un giudizio rescissorio con riferimento ad una fase ormai esauritasi, e nella quale il giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente sulla correttezza della iniziativa a suo tempo assunta dalla polizia giudiziaria.

Cass. pen. n. 49482/2015

L'annullamento da parte della Corte di Cassazione dell'ordinanza di diniego di convalida del provvedimento di allontanamento in via d'urgenza dalla casa familiare ex art. 384 bis cod. proc. pen., va disposto con la formula "senza rinvio perchč l'allontanamento č stato effettuato legittimamente", in quanto trattasi di situazione nella quale appare superfluo lo svolgimento di un giudizio rescissorio con riferimento ad una fase ormai esauritasi, e nella quale il giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente sulla correttezza della iniziativa a suo tempo assunta dalla polizia giudiziaria.

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