Normalmente è
vietato estendere l'assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all'incidente probatorio, eccezion fatta per le ipotesi di cui all'articolo
402, il quale prevede una apposita notifica alle persone cui estendere l'efficacia dell'incidente probatorio, cosicché possano intervenire.
La regola di cui sopra vale anche nei confronti del
danneggiato dal reato, nei confronti del quale le eventuali prove assunte in incidente probatorio senza che gli sia stato in grado di partecipare non producono gli effetti di cui all'art.
652 e dunque
non hanno efficacia di giudicato, salvo il caso in cui il danneggiato stesso ne faccia accettazione (anche tacita).
Tale accettazione si considera per fatti concludenti sia nel caso in cui il danneggiato si sia avvalso dei risultati della procedura incidentale per suffragare le proprie pretese sia nel caso di mero silenzio, ovvero di assenza di una manifestazione di volontà intesa a impedire l'effetto vincolante che potrà prodursi nei suoi confronti.