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Articolo 391 decies Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive

Dispositivo dell'art. 391 decies Codice di procedura penale

(1)1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513.

2. Fuori del caso in cui è applicabile l'articolo 234, la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, è inserita nel fascicolo previsto dall'articolo 431.

3. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per l'esercizio delle facoltà previste, in quanto compatibili, dall'articolo 360(2). Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facoltà di assistervi.

4. Il verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e, quando il pubblico ministero ha esercitato la facoltà di assistervi, la documentazione degli atti compiuti ai sensi del comma 2 sono inseriti nel fascicolo del difensore e nel fascicolo del pubblico ministero. Si applica la disposizione di cui all'articolo 431, comma 1, lettera c).

Note

(1) Tale articolo, come l'intero Titolo all'interno del quale è inserito, è stato aggiunto dall'art. 11, della l. 7 dicembre 2000, n. 397.
(2) In questo caso quindi il P.M. può avanzare riserva di promuovere incidente probatorio ex art. 360, comma 4, ossia di preannunciare la sua volontà di chiedere che l'accertamento tecnico sia effettuato mediante perizia nelle forme di cui agli artt. 392 ss.

Ratio Legis

Tale disposizione è stata inserita nel codice penale al fine di fornire una più ampia tutela i poteri e doveri del difensore.

Spiegazione dell'art. 391 decies Codice di procedura penale

Le disposizioni di cui agli articoli 391 sexies, 391 septies e 391 decies regolano l'accesso dei difensori o dei suoi collaboratori a luoghi pubblici o privati, al fine di prenderne visione o effettuare accertamenti di vario tipo.

Nel momento in cui effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi o delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari di cui all'art. 391 bis, se nutrono un interesse a documentare gli esiti dell'atto investigativo, possono redigere un verbale nel quale vanno riportati:

  • la data ed il luogo dell'accesso;

  • le proprie generalità e delle persone intervenute;

  • la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;

  • l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti.

Il verbale deve essere sottoscritto dalle persone intervenute.

Qualora si debbano eseguire atti non ripetibili in occasione dell'accesso che rappresentino un accertamento tecnico, il compimento dell'atto deve essere preceduto da un avviso inviato al pubblico ministero senza ritardo, al fine di consentire l'esercizio delle facoltà previste dall'art. 360., le quali consistono nella possibilità di nominare a sua volta un proprio consulente tecnico, oppure nella possibilità di promuovere riserva di incidente probatorio (art. 392).

In caso di mancato avviso e di conseguente mancata partecipazione del p.m., il legislatore sancisce la inutilizzabilità in sede dibattimentale dell'accertamento ugualmente compiuto, a meno che non si dimostri l'assoluta indifferibilità dello stesso.

Per quanto concerne invece gli atti non ripetibili che consistano in sempli rilievi o in accertamenti di natura non tecnico-scientifica, il difensore non ha invece alcun obbligo di preavvisare il compimento dell'atto nei confronti del pubblico ministero, il quale ha comunque facoltà di assistervi.

Di notevole importanza è anche la disciplina riguardante l'accesso in luoghi privati o non aperti al pubblico e manchi il consenso di chi ne abbia la disponibilità.
Per tali luoghi l'accesso deve infatti essere autorizzato dal giudice, il quale deciderà sulla questione operando un bilanciamento tra il sacrificio imposto alla intimità del domicilio e la rilevanza della prova che il difensore intende procurarsi.

La decisione del giudice è adottata con decreto motivato, non impugnabile.

La persona che ha la disponibilità del luogo, se presente, ha la facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, a patto che quest'ultima sia prontamente reperibile.

Massime relative all'art. 391 decies Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 13552/2002

Gli elementi di prova raccolti dal difensore ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. sono equiparabili, quanto ad utilizzabilità e forza probatoria, a quelli raccolti dal pubblico ministero e, pertanto, il giudice al quale essi siano stati direttamente presentati ai sensi dell'art. 391 octies stesso codice non può limitarsi ad acquisirli, ma deve valutarli unitamente a tutte le altre risultanze del procedimento, spiegando - ove ritenga di disattenderli - le relative ragioni con adeguato apparato argomentativo. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha annullato con rinvio, per mancanza di motivazione, l'ordinanza di un tribunale del riesame il quale, a fronte di dichiarazioni prodotte dalla difesa a conferma di un alibi, si era limitato ad osservare che la loro effettiva attendibilità avrebbe dovuto essere verificata dall'autorità giudiziaria procedente).

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