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Articolo 403 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio

Dispositivo dell'art. 403 Codice di procedura penale

1. Nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione [191](1).

1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile(2).

Note

(1) Quindi se l'imputato, per qualsiasi ragione, non ha potuto usufruire dell'assistenza difensiva nel corso dell'udienza, le prove acquisite nell'incidente probatorio sono inutilizzabili nei suoi confronti.
(2) Tale comma è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, della l. 7 agosto 1997, n. 267.

Spiegazione dell'art. 403 Codice di procedura penale

Ai sensi dell'art. 401, nel corso dell'incidente probatorio le prove sono assunte con le forma stabilite per il dibattimento, il che significa che nel caso di prove dichiarative l'audizione avviene mediante esame incrociato ex artt. 498 e 499, e che le parti possono contestare al soggetto esaminato le eventuali difformità tra quanto dichiarato nell'incidente probatorio e quanto in precedenza già dichiarato. Difatti, per rendere possibile tali contestazioni, il pubblico ministero ha l'obbligo di depositare, prima dell'incidente probatorio, i verbali delle dichiarazioni già rese, con facoltà per i difensori di prenderne visioni nei due giorni precedenti l'udienza (v. art. 398).

Normalmente è vietato estendere l'assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all'incidente probatorio, eccezion fatta per le ipotesi di cui all'articolo 402, il quale prevede una apposita notifica alle persone cui estendere l'efficacia dell'incidente probatorio, cosicché possano intervenire.

La regola dell'inutilizzabilità vale anche nei confronti dell'imputato che non è stato difeso in incidente probatorio perché non ancora attinto da indizi di colpevolezza al momento dell'acquisizione probatoria, a meno che il suo difensore non fosse presente (non si comprende tuttavia a che titolo, data l'assenza di qualsiasi notifica nei suoi confronti).

Le prove sono utilizzabili solo nell'ipotesi in cui i suddetti indizi siano emersi solo dopo che l'atto sia divenuto irripetibile.

Massime relative all'art. 403 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 1832/2015

L'anticipata acquisizione della prova realizzatasi con l'incidente probatorio comporta la sua utilizzazione in sede dibattimentale senza alcun bisogno di procedere alla sua rinnovazione a seguito di richiesta del difensore, avanzata in ragione della necessità di provvedere ad integrazioni ovvero a contestazioni della stessa, risultando diversamente vanificata la funzione stessa dell'incidente probatorio. (In motivazione la Corte di cassazione ha precisato che, ove la difesa ritenga necessario integrare la prova ovvero contestare nuove emergenze processuali, rientra nel potere discrezionale del giudice del dibattimento valutarne la completezza, salvo il diritto della parte di impugnare la relativa decisione).

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