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Articolo 368 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro

Dispositivo dell'art. 368 Codice di procedura penale

1. Quando, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero ritiene che non si debba disporre il sequestro richiesto dall'interessato [253], trasmette la richiesta con il suo parere, al giudice per le indagini preliminari(1).

Note

(1) Si tratta dei casi in cui altri soggetti, come ad esempio la persona offesa, richiedono al pubblico ministero di procedere al sequestro.

Ratio Legis

Il giudice per le indagini preliminari non ha potere di conduzione dell'inchiesta, in quanto la sua posizione all'interno del procedimento si spiega in un'ottica garantista, diretta quindi a tutelare alcuni diritti fondamentali dell'individuo.

Spiegazione dell'art. 368 Codice di procedura penale

Nel corso delle indagini preliminari la persona interessata può presentare una richiesta di sequestro.

Per quanto concerne il sequestro conservativo, la sua funzione è quella di assicurare, attraverso il vincolo posto sui beni mobili o immobile dell'imputato, nonché sulle somme o cose a lui dovute, l'esecuzione della sentenza che potrebbe venire emessa all'esito del processo, tutte le volte in cui il giudice di merito ritenga che via fondato motivo che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese per il procedimento o di ogni altra somma dovuta all'erario.

La norma in esame sancisce il principio secondo cui, su tali richieste, ma solamente quando non ritenga che vi siano i presupposti fattuali e giuridici, il pubblico ministro deve rendere un parere al giudice per le indagini preliminari, unitamente alla richiesta stessa.


Massime relative all'art. 368 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 42969/2007

Il provvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari, al quale il P.M. ha trasmesso gli atti a norma dell'art. 368 c.p.p., respinge la richiesta di emissione di un ordine di sequestro probatorio presentata dalla parte privata, č sottratto ad ogni mezzo d'impugnazione, in applicazione del principio di tassativitā fissato dall'art. 568 c.p.p.

Cass. pen. n. 2881/2003

Il provvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari, al quale il P.M. ha trasmesso gli atti a norma dell'art. 368 c.p.p., respinge la richiesta di emissione di un ordine di sequestro probatorio presentata dalla parte privata, č sottratto ad ogni mezzo d'impugnazione, in applicazione del principio di tassativitā fissato dall'art. 568 c.p.p.

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