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Articolo 476 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Dispositivo dell'art. 476 Codice Penale

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni(1), forma, in tutto o in parte, un atto falso(2) o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni [491](3).

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [2699, 2700 c.c.], la reclusione è da tre a dieci anni [482, 490, 492, 493](4).

Note

(1) L'espressione "nell'esercizio delle sue funzioni" deve intendersi in senso ampio ovvero rileva qualsiasi collegamento della condotta con la sfera di competenza funzionale del pubblico ufficiale. In caso diverso il pubblico ufficiale risponderà come privato, ai sensi dell'art. 482.
(2) La dottrina maggioritaria ritiene che la nozione di atto pubblico debba qui intendersi in senso più ampio rispetto a quello civilistico, ovvero comprensivo di tutti quei documenti che vengono redatti da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni. Quindi vi rientrano anche gli atti preparatori, gli atti interni d'ufficio e gli atti di corrispondenza tra uffici.
(3) Si tratta della c.d. condotta di falsità materiale, dunque distinta da quella ideologica, in quanto riguarda la forma esteriore del documento e non la veridicità del contenuto. Più propriamente la dottrina ha specificato, così da poter considerare anche le ipotesi di creazione ex novo di un documento, che il falso materiale si ha quando mancano le condizioni per poter emettere un documento, mentre il falso ideologico comporta l'abuso dei poteri documentali del pubblico ufficiale.
(4) Si tratta di una circostanza aggravante speciale e non quindi di una fattispecie autonoma di reato, dal momento che la particolare natura dell'atto è elemento eventuale e non essenziale del reato in esame.

Ratio Legis

Secondo la dottrina maggioritaria, il legislatore ha inteso tutelare non solo la fiducia della collettività nella genuinità dei documenti, ma anche la funzione e la finalità che caratterizzano l'atto su cui ricade la condotta criminosa.

Spiegazione dell'art. 476 Codice Penale

I delitti di falsità in atti sono caratterizzati, nonostante qualche opinione dissenziente, da una natura plurioffensiva.

Essi, infatti, in via immediata e diretta tutelano il bene giuridico della fede pubblica, da individuarsi nella fiducia che la collettività ripone nella verità e genuinità di determinati documenti e nella speditezza e certezza della loro circolazione, mentre, in via medita ed indiretta, viene altresì tutelato l'interesse specifico che il documento genuino, quanto alla provenienza, e veridico nel suo contenuto, garantisce.

Quanto alla nozione di atto pubblico, è stato chiarito che tale concetto è più ampio di quello abbracciato in sede civilistica dall'articolo 2699 c.c., venendo a ricomprendersi non solo quei documenti redatti con le prescritte modalità da un notaio o da un pubblico ufficiale autorizzato a dar loro pubblica fede, ma anche quei documenti formati dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni, attestanti fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza ed aventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica. La falsità deve dunque investire un atto che abbia la potenzialità di assumere giuridica rilevanza.

Nel concetto di atto pubblico vengono altresì ricondotti gli atti interni della p.a., che siano destinati, tramite un apporto conoscitivo o valutativo, a far parte del procedimento amministrativo.

Per quanto concerne invece l'atto avente pubblica fede, esso è quell'atto fornito di una speciale potestà documentatrice in cui, fino alla proposizione della querela di falso, non è disconoscibile l'efficacia probatoria del documento quanto alla provenienza dal pubblico ufficiale e quanto ai fatti che il pubblico ufficiale assume essere avvenuti in sua presenza.

Venendo più nello specifico alla norma in esame, essa punisce il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, formi in tutto o in parte un atto falso oppure alteri un atto vero. Ai sensi dell'art. 493, il reato proprio in discussione può essere commesso anche da un incaricato di pubblico servizio.

La disposizione tutela anche la corretta formazione dell'atto durante il suo iter, di guisa che anche le aggiunte o le modifiche apportate ad un documento già formato e falso, pur quando fatte con la volontà di ristabilire il vero, integrano il reato in esame, dato che il legislatore ha interesse alla corrispondenza tra l'iter formativo e quello che appare dal suo aspetto grafico.

Trattasi inoltre di reato di pericolo astratto, non essendo necessario alcun evento dannoso in senso naturalisticamente inteso, né un particolare accertamento circa la pericolosità concreta dell'atto.

Non esistendo nel codice penale la figura del falso colposo, recentemente è stato affermato che la falsità dell'atto deve essere oggetto di volizione da parte del soggetto agente, non potendosi punire mere condotte negligenti e connotate da leggerezza.

Il reato può concorrere con le fattispecie di truffa (ad es. art. 640), qualora la falsificazione costituisca il mezzo artificioso per commettere la truffa.

Massime relative all'art. 476 Codice Penale

Cass. pen. n. 3336/2022

In tema di falso materiale in atto pubblico, le annotazioni sulla cartella clinica redatte da un medico specializzando non hanno carattere definitivo, necessitando del controllo del medico responsabile che ha svolto l'attività o alle cui direttive e indicazioni lo specializzando si è attenuto, sicché solo all'esito di tale verifica e delle correzioni eventualmente apportate dal medico responsabile l'atto assume rilievo pubblicistico e solo a partire da tale momento ogni successiva alterazione può integrare, sussistendone gli ulteriori requisiti normativi, la fattispecie di cui all'art. 476 cod. pen.

Cass. pen. n. 10671/2021

In tema di falso documentale, l'apposizione su un provvedimento giurisdizionale, da parte del giudice estensore, della firma apocrifa del presidente del collegio, quand'anche quest'ultimo sia consenziente, integra la condotta aggravata prevista, per i documenti dotati di fede privilegiata, dall'art. 476, comma secondo, cod. pen., in quanto tale sottoscrizione è destinata, nei termini indicati dall'art. 2700 cod. civ., sia a documentare un fatto compiuto dal pubblico ufficiale, attestando lo svolgimento delle funzioni pubblicistiche di verifica che l'ordinamento assegna al presidente del collegio, sia a comprovare la provenienza del provvedimento dai pubblici ufficiali che hanno concorso alla sua formazione.

Cass. pen. n. 37880/2021

Il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione anche gli atti preparatori di una fattispecie documentale complessa, come gli atti di impulso di procedure amministrative, a prescindere che il loro contenuto venga integralmente trasfuso nell'atto finale del pubblico ufficiale o ne venga a costituire solo il presupposto implicito necessario. (Fattispecie relativa alla falsificazione materiale della richiesta di registrazione di un contratto di locazione mediante apposizione di sottoscrizioni apocrife sulla scheda e sull'atto di delega).

Cass. pen. n. 22786/2021

In tema di falso documentale, ha natura di atto pubblico dotato di fede privilegiata il verbale attestante l'intervenuta effettuazione delle operazioni di revisione di un veicolo, per la speciale potestà certificativa di cui è investito il funzionario della MCTC che lo redige e la sua valenza probatoria in ordine al superamento delle verifiche previste dalla normativa di settore ed all'idoneità del veicolo a circolare rispetto alla generalità dei consociati; costituisce, invece, certificazione amministrativa il talloncino comprovante l'avvenuta revisione del veicolo, da apporre sulla carta di circolazione, che ha natura derivativa rispetto all'atto del pubblico ufficiale.

Cass. pen. n. 19923/2021

Integra il delitto di falso materiale in atto pubblico la condotta dell'avvocato che alteri il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, inserendovi delle aggiunte, dopo che il cancelliere incaricato abbia apposto sull'atto l'attestazione di avvenuto deposito.

Cass. pen. n. 15901/2021

Il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti redatti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni, per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione, cosicché sono atti pubblici anche gli atti interni e quelli preparatori di una fattispecie documentale complessa, come le autocertificazioni del privato redatte ai sensi dell'art. 46 o dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, da considerarsi come rese a pubblico ufficiale. (Fattispecie relativa a dichiarazione certificativa del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione per l'assegnazione delle autorizzazioni all'esercizio di servizio di noleggio con conducente).

Cass. pen. n. 16786/2021

In tema di falsità ideologica, è atto pubblico, al pari di quello cartaceo, il repertorio notarile regolarmente formato e conservato in modalità informatica. (In motivazione, la Corte ha precisato che il novellato art.66-bis, l. 16 febbraio 1913, n.89, prevede espressamente la tenuta su supporto informatico di tutti i repertori e registri, introducendo una totale simmetria con il repertorio cartaceo, essendo entrambi redatti dal notaio, nel rispetto dei relativi adempimenti formali, così da fornire pubblica fede della loro provenienza e del contenuto).

Cass. pen. n. 11402/2021

In tema di falsità materiale, integra il delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. la formazione di una copia di un'ordinanza inesistente, quando la stessa, in relazione alle circostanze del caso concreto ed all'atteggiamento psicologico dell'agente, diretto ad ingannare la persona offesa destinataria dell'atto, assuma l'apparenza di una riproduzione di un atto originale, rivestendo la forma tipica di un provvedimento giudiziario. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato in relazione alla trasmissione, al fine di ottenere il pagamento di compensi professionali, di copia telematica di una falsa ordinanza di dissequestro di beni, accreditata come corrispondente all'originale mediante la riproduzione del numero di notizia di reato e di iscrizione nel registro generale del giudice per le indagini preliminari, nonché della sottoscrizione del giudice).

Cass. pen. n. 27230/2020

Ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo del delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici non è richiesto l'"animus nocendi vel decipiendil" essendo sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevolezza della "immutatio veri" che, tuttavia, non costituisce un dolo in "re ipsa" e deve essere provato, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato in capo ad un dirigente medico di un ospedale che aveva compilato un referto attestante falsamente l'effettuazione di una visita e di un prelievo ematico su un paziente in realtà non presente in reparto, avendo accettato "brevi manu", a titolo di cortesia, direttamente dalla moglie del paziente, infermiera presso lo stesso ospedale e chiamata a rispondere dell'omicidio di questi, la provetta con il sangue da esaminare).

Cass. pen. n. 5079/2020

Integra il delitto di cui all'art. 476 cod. pen. la compilazione da parte di un agente di polizia di una relazione di servizio, completa di nota di straordinario e di foglio di viaggio, attestante falsamente la presenza ad un servizio di ordine pubblico fuori sede, funzionale a conseguire l'indennità di straordinario.

Cass. pen. n. 29381/2019

Costituisce atto pubblico di fede privilegiata, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., il decreto di riabilitazione dei protesti, trattandosi di atto del pubblico ufficiale che comprova l'attività di quest'ultimo - costituita dall'esame dei documenti e dalla relativa valutazione tecnica in ordine alla sussistenza dei requisiti per la riabilitazione - e integra il presupposto per la cancellazione del protesto.

Cass. pen. n. 28047/2019

In tema di falso documentale, sono documenti dotati di fede privilegiata, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., quelli emessi dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto atto pubblico di fede privilegiata il verbale, redatto dal responsabile del procedimento relativo all'attribuzione di un incarico in una ASL, che attestava falsamente l'avvenuto esame dei "curricula vitae" dei candidati, in realtà nemmeno depositati alla data indicata nel verbale).

Cass. pen. n. 24906/2019

In tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma. (In applicazione del principio le Sezioni unite hanno escluso che la mera indicazione dell'atto, in relazione al quale la condotta di falso è contestata, sia sufficiente a tal fine in quanto l'attribuzione ad esso della qualità di documento fidefacente costituisce il risultato di una valutazione).

Cass. pen. n. 49221/2017

In tema di falso documentale, l'etichetta di revisione applicata alla carta di circolazione di motocicli ed autoveicoli non ha natura giuridica di atto pubblico, bensì di certificato amministrativo, in quanto destinato ad attestare l'esito positivo dell'attività documentata dalla pratica di revisione, di cui si limita a riprodurre gli effetti.

Cass. pen. n. 7615/2017

In tema di reati contro la fede pubblica, il delitto di falso materiale in atto pubblico consistito nella contraffazione, ad opera del difensore, delle firme poste in calce ai verbali delle dichiarazioni rilasciate, ex art. 391 bis cod. proc. pen., si consuma nel momento dell' utilizzo processuale di detto verbale.

Cass. pen. n. 2714/2017

In tema di falso ideologico in atto pubblico aggravato ex art. 476, secondo comma, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della P.A. ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza. Ne consegue che la natura di atto pubblico di fede privilegiato necessita del concorso di un duplice requisito: a) la provenienza da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della p.a. ad attribuire all'atto pubblica fede; b) l'attestazione del p.u. di verità circa i fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e della formazione dell'atto nell'esercizio del potere di pubblica certificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la natura fidefaciente di una concessione edilizia priva dell'attestazione del p.u. di fatti giuridicamente rilevanti avvenuti alla sua presenza).

Cass. pen. n. 34912/2016

Il provvedimento di sgravio fiscale emesso dall'Agenzia delle Entrate ha natura di atto pubblico fidefacente, ai sensi dell'art. 476, comma secondo, cod. pen., in quanto comprova l'attività del funzionario responsabile di esame dei documenti e delle motivazioni addotte dal contribuente, ne esprime la relativa valutazione tecnica ed è costitutivo dell'effetto di estinzione del debito erariale.

Cass. pen. n. 18015/2015

Nei reati di falso in atti la punibilità è esclusa solo nel caso di grossolana falsificazione, immediatamente riconoscibile da chiunque. (Nella specie, relativa alla falsificazione di ricevute di pagamento di somme versate all'amministrazione comunale per l'estinzione di sanzioni amministrative, la S.C. ha escluso che la grossolanità del falso potesse desumersi dall'utilizzo, da parte dell'agente, di fotocopie di bollettini su cui venivano riportati a mano i dati relativi alle somme versate e ai contravventori, osservando che i destinatari dei bollettini falsificati non avevano mai sollevato dubbi al riguardo e che il ricorso a fotocopie di bollettini da riempire costituisce prassi non infrequente negli uffici pubblici).

Cass. pen. n. 7714/2015

L'alterazione della copia informale di una bolletta di pagamento non integra il reato di cui agli artt. 476 - 482 c.p., che sussiste solo in presenza dell'alterazione di copie autentiche di atti pubblici, né il meno grave reato di cui all'art. 485 c.p., che ha ad oggetto la falsificazione delle scritture private. (Fattispecie relativa a copia digitale falsificata di una bolletta di pagamento rinvenuta nel computer dell'indagato in sede di perquisizione).

Cass. pen. n. 51166/2013

In tema di reati contro la fede pubblica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà priva di una delle molteplici sottoscrizioni degli apparenti dichiaranti non integra una ipotesi di falso innocuo o grossolano, posto che la mancanza di una firma, pur incidendo sulla completezza strutturale dell'atto, non lo rende inidoneo al raggiungimento dello scopo e non elimina il pericolo di lesione dell'interesse protetto dalla norma.

Cass. pen. n. 50569/2013

La contraffazione degli attestati di versamento (cosiddetti modelli F24), rilasciati al privato dagli istituti di credito delegati per la riscossione delle imposte, integra il reato di falsità materiale in atto pubblico di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen., trattandosi di atti che attestano il pagamento, avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata, ed il conseguente adempimento dell'obbligazione tributaria, con efficacia pienamente liberatoria.

Cass. pen. n. 47076/2013

Il verbale di operazioni inerenti l'ascolto e la trascrizione di conversazioni tratte da intercettazioni ambientali pur rivestendo natura di atto pubblico non può essere considerato fidefacente, ai sensi dell'art. 476, comma secondo, cod. pen., in quanto il contenuto di esso non ha un valore precostituito per legge, nè può essere liberamente apprezzato dal giudice.

Cass. pen. n. 46177/2013

La configurabilità del reato di cui all'art.87-bis d.P.R. n. 570 del 1960, relativo alla esposizione di fatti non corrispondenti al vero nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura alle elezioni comunali, prescinde dalla possibilità di controllo, da parte degli organi competenti, sulla corrispondenza al vero di quanto dichiarato.

La dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni di incandidabilità previste dall'ordinamento, resa all'atto della accettazione della candidatura a sindaco da soggetto definitivamente condannato per falso ideologico commesso nella sua qualità di pubblico ufficiale, integra il reato previsto dall'art. 87 bis d.P.R. n. 570 del 1960. (In motivazione, la Corte ha affermato che, la formulazione dell'art. 58 comma primo, lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 2000, nel prevedere tra gli impedimenti alla candidatura l'aver riportato una condanna a pena superiore a mesi sei di reclusione per delitti commessi con abuso o con violazione dei pubblici poteri, si riferisce a tutte le condotte criminose concretamente connotate da un abuso o violazione inerente ad una pubblica funzione o servizio, indipendentemente dalle qualificazioni formali contenute nella sentenza passata in giudicato e dalla mancata irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici).

Cass. pen. n. 37314/2013

Integra il reato di falso materiale in atto pubblico l'alterazione di una cartella clinica mediante l'aggiunta di una annotazione, ancorché vera, in un contesto cronologico successivo e, pertanto, diverso da quello reale; né, a tal fine, rileva che il soggetto agisca per ristabilire la verità effettuale, in quanto la cartella clinica acquista carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata, trattandosi di atto avente funzione di diario della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, la cui annotazione deve avvenire contestualmente al loro verificarsi.

Cass. pen. n. 35104/2013

Integra il reato di falso ideologico la compilazione con indicazioni non veritiere di una scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.), che ha natura di atto pubblico, coerente con il suo inserimento in cartella clinica oltre che con la sua valenza non meramente ricognitiva, ma di attestazione degli elementi necessari per la richiesta di rimborso. (La Corte ha precisato che la corretta compilazione della S.D.O. e la codifica delle ulteriori informazioni sanitarie necessarie possono essere configurate come un parere tecnico che, tuttavia, essendo formulato da soggetti cui la legge riconosce una particolare perizia ed ancorato a parametri valutativi dettagliatamente predeterminati, è destinato a rappresentare la realtà al pari di una descrizione o di una constatazione).

Cass. pen. n. 15953/2012

Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 476 cpv. c.p., il registro tenuto presso il reparto di pronto soccorso dei pubblici ospedali rientra fra gli atti che fanno prova fino a querela di falso.

Cass. pen. n. 23255/2011

La "scheda operatoria" redatta da un medico ospedaliero è caratterizzata dalla produttività di effetti incidenti su situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica nonché dalla attestazione tipica della funzione del sanitario ospedaliero che assume funzione di pubblico ufficiale; trattasi, pertanto, di atto pubblico fidefacente che attesta le fasi e le modalità di svolgimento dell'attività chirurgica secondo le competenze dei sanitari impegnati nell'ambito della struttura ospedaliera ed ai fini ad essa pertinenti. Di conseguenza, la falsa attestazione contenuta in detta scheda integra il reato di cui all'art. 476, comma secondo, c.p..(Nella specie nella scheda operatoria si attestava falsamente che "il mediastino posteriore risulta sede di verosimile infiltrazione neoplastica" e si ometteva di indicare l'avvenuta rimozione di una garza ivi colposamente dimenticata).

Cass. pen. n. 14486/2011

Rientrano nella nozione di atto pubblico rilevante ai fini dell'integrazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, anche gli atti cosiddetti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi. (In applicazione del principio la Corte ha riconosciuto la natura di atto pubblico al modulo utilizzato per il censimento della popolazione).

Cass. pen. n. 44023/2010

È atto pubblico con fede privilegiata il d.a.s. (documento di accompagnamento semplificato) utilizzato per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, che ha sostituito il certificato mod. H ter 16 (cosiddetto certificato di provenienza degli oli minerali), non potendosi far rientrare lo stesso nella categoria dei certificati od attestati.

Cass. pen. n. 43512/2010

Il reato di falso ideologico in atto pubblico è configurabile anche in relazione agli atti "interni", a condizione che gli stessi siano tipici o si inseriscano in un "iter" procedimentale prodromico all'adozione di un atto finale destinato ad assumere valenza probatoria di quanto in esso esplicitamente od implicitamente attestato. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna di un medico chirurgo cui era contestato di aver redatto falsamente una relazione, richiesta dalla direzione ospedaliera per il successivo inoltro alla Prefettura ed al Ministero della salute, in risposta ad un'interrogazione parlamentare riguardante un presunto caso di malasanità).

Cass. pen. n. 27095/2010

Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico l'alterazione dell'iscrizione di un professionista nel relativo albo, che è atto amministrativo di accertamento costitutivo di uno "status" professionale. (Fattispecie in materia di iscrizione nell'albo dei pubblicisti).

Cass. pen. n. 19557/2010

Integra il reato di falso materiale in atto pubblico la condotta del medico che, prestando la propria opera professionale in una struttura privata convenzionata col servizio sanitario nazionale, alteri la cartella clinica, in quanto, in tal caso, il medico assume la qualità di pubblico ufficiale che svolge una pubblica funzione certificativa e la cartella clinica riveste natura di atto pubblico.

Cass. pen. n. 11944/2009

Riveste natura di atto pubblico fidefacente l'attestazione del funzionario di dogana in ordine al numero dei campioni esaminati (nella specie fusti contenenti olio), trattandosi di annotazione che attesta il compimento da parte del pubblico ufficiale di una specifica attività che si inserisce nell'iter amministrativo preordinato all'attestazione della qualità del prodotto; ne deriva che le false attestazioni in ordine all'esecuzione di prelievi su un numero di fusti inferiore al vero integrano il reato di falso ideologico aggravato, ex art. 476, comma secondo, c.p..

Cass. pen. n. 46310/2008

In tema di falsità documentale commessa dal pubblico ufficiale, ai fini dell'individuazione di tale qualifica occorre, avere riguardo non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la P.A., ma ai caratteri propri dell'attività in concreto esercitata dal soggetto ed oggettivamente considerata. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità, in ordine al reato di cui all'art. 476 c.p., nei confronti di un soggetto incaricato, in forza di convenzione, di espletare adempimenti amministrativi, consistiti nella consulenza per la redazione ed istruttoria delle pratiche della locale "Fondazione Onlus" contro l'usura e, quindi, di adempimenti strettamente connessi al cuore dell'attività tipica dell'ente, riguardando sia la funzione di garanzia per i legittimati alle relative istanze sia il rapporto con l'azienda di credito erogatrice del mutuo, atti attraverso i quali l'ente esprimeva la sua volontà).

Integra il delitto di falsità materiale (art. 476 c.p.), il pubblico ufficiale che contraffà le dichiarazioni fideiussorie di un ente pubblico, considerato che dette dichiarazioni costituiscono atti pubblici giacché attraverso esse si esprime la volontà negoziale produttiva di effetti costitutivi, traslativi, dispositivi, modificativi o estintivi rilevanti per l'ente e per la consistenza del suo patrimonio.

Cass. pen. n. 38720/2008

È innocuo, e quindi non punibile per inidoneità dell'azione, il falso, sia ideologico che materiale, che determina un alterazione irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, non modificandone il senso.

Cass. pen. n. 27973/2008

Il reato di falsità materiale in atti pubblici concorre con quello di contraffazione delle impronte di una P.A. in ragione del diverso bene giuridico tutelato dalle due fattispecie, che, per la prima, deve essere individuato nella fede pubblica documentale e, per la seconda, nella fiducia attribuita ai mezzi simbolici di autenticazione pubblica. (Fattispecie relativa alla contraffazione di una carta d'identità e delle impronte dell'ente che apparentemente aveva rilasciato il documento ).

Cass. pen. n. 22192/2008

Integra il delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico la falsificazione dei reports di stampa contenenti esami emocromocitometrici a corredo della documentazione clinica mediante aggiunta a penna dei valori dei parametri della coagulazione allo scopo di farli apparire come eseguiti e repertati nei giorni ivi indicati nonché delle schede cartonate sui prelievi, considerato che essi sono atti pubblici giacché, ancorché atti interni alla struttura ospedaliera, sono destinati a provare le indagini di laboratorio svolte dagli operatori sanitari pubblici ed i relativi risultati e a documentare il decorso della malattia del paziente ad integrazione e corredo della cartella clinica.

Cass. pen. n. 9146/2008

I modelli F24 e le relative dichiarazioni di versamento non sono atti pubblici, ma scritture private; ne consegue che la loro falsità ideologica è penalmente irrilevante.

Cass. pen. n. 6572/2008

In tema di falsità materiale, integra il reato di cui all'art. 476 c.p. la formazione di un atto presentato come la riproduzione fotostatica di un documento originale, in realtà inesistente, del quale si intenda artificiosamente attestare l'esistenza e i connessi effetti probatori. (Fattispecie in tema di copia di atto di affidamento di incarico per lo svolgimento di attività progettuali retribuite da parte di un'Università)

Cass. pen. n. 7921/2007

Integra il delitto di falsità materiale commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefaciente, la condotta del medico ospedaliero che rediga un certificato con false attestazioni, in quanto ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefaciente, anche in virtù del disposto di cui all'art. 2699 c.c., è - oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - la circostanza che esso sia destinato « ab initio» alla prova e cioè precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice; ne deriva che la diagnosi riportata nel certificato ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione - caduta nella sfera conoscitiva del p.u. - che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica. (Nella specie, il medico aveva aggiunto al testo originario l'ulteriore attestazione della rottura dei denti incisivi dell'arcata superiore del paziente per consentirgli un maggiore ristoro).

Cass. pen. n. 7638/2007

Il visto, espresso con una firma del pubblico ufficiale, quando sia destinato a provare determinate attività di controllo da lui esercitate, costituisce atto completo e autonomo, anche in mancanza di una dichiarazione scritta dell'autore della firma, poiché a tale carenza suppliscono l'esistenza della connessione intercorrente con la sua attività e il significato che al visto stesso è attribuito per convenzione e per necessità logica.

Cass. pen. n. 14292/2006

Integra soltanto il delitto di falsità materiale (art. 476 c.p.) e non anche la «falsità ideologica» punita dall'art. 479 c.p., la falsa rappresentazione della realtà mediante l'alterazione di un documento pubblico, giacché in tal caso la falsità consiste nella alterazione della «genuinità» del documento.

Cass. pen. n. 1491/2006

Integra il reato di falsità materiale (art. 476 c.p.), la condotta di colui che forma una circolare dell'Assessorato regionale alla sanità retrodatata e sottoscritta da soggetto che all'epoca non ricopriva più l'incarico di assessore, in quanto si tratta di atto destinato a fare sì che l'autore appaia legittimato al suo compimento, considerato che la falsa indicazione della data si risolve nella falsa indicazione della provenienza dell'atto dal soggetto effettivamente legittimato ad adottarlo e che, pertanto, la retrodatazione è solo una modalità di contraffazione del documento che vale a fare falsamente apparire l'atto come proveniente dall'Assessore alla sanità della Regione.

Cass. pen. n. 46852/2005

In tema di falso documentale, costituisce atto pubblico il verbale del Consiglio di Istituto di una scuola pubblica, in quanto atto idoneo a documentare, nell'ambito della P.A., le attività e gli adempimenti necessari per la realizzazione dei compiti istituzionali ed a produrre effetti nei confronti dei terzi. Integra, pertanto, il reato di cui all'art. 476 c.p. la condotta del soggetto che, in qualità di preside dell'Istituto, falsifichi, istigando altro soggetto all'esecuzione materiale, il detto verbale con aggiunte, concernenti l'utilizzo di locali ulteriori rispetto a quelli riportati nell'ordine del giorno del Consiglio di Istituto e di cui si sia chiesta l'autorizzazione all'utilizzo, in quanto il parere formulato dal Consiglio al riguardo è obbligatorio anche se non vincolante per il Sindaco cui spetta la decisione relativa e costituisce atto di un procedimento amministrativo necessario e preordinato a valutare la compatibilità tra eventuali usi occasionali o ordinari di detti locali da parte di altri soggetti.

Cass. pen. n. 35167/2005

Integra il reato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p. ) la condotta del medico ospedaliero che altera, mediante cancellazione con correttore e riscrittura, la cartella clinica in alcune parti formate ad opera di soggetti diversi, considerato che detta cartella acquista carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata e che le modifiche o aggiunte in un atto pubblico, dopo che è stato definitivamente formato, integrano un falso punibile ancorché il soggetto abbia agito per ristabilire la verità effettuale, salvo che esse si risolvano in mere correzioni di errori materiali.

Cass. pen. n. 11930/2005

L'archivio informatico di una P.A. deve essere considerato alla stregua di un registro tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della P.A., confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell'elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi, materiale o ideologica, punibile rispettivamente ai sensi degli artt. 476 e 479 c.p., se posta in essere antecedentemente alla formulazione dell'art. 491 bis c.p. (Fattispecie in tema di archivio informatico del patronato Enasco).

Cass. pen. n. 23327/2004

Le modifiche o le aggiunte in un atto pubblico, dopo che è stato regolarmente e definitivamente formato, integrano un falso punibile anche quando il soggetto abbia agito per stabilire la verità effettuale del documento; tuttavia ai fini della punibilità occorre che le aggiunte successive non si identifichino in mere correzioni o integrazioni che, lungi dal modificare l'elemento contenutistico dell'atto, già formalmente perfetto, siano invece dirette a completamento essenziale del relativo procedimento di formazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non punibili le addizioni apportate, in assenza delle parti, dal notaio ad un contratto di compravendita immobiliare, che si siano tradotte nella correzione dell'errore materiale ovvero nella espressa indicazione dell'errore medesimo, che, lungi dall'alterare la genuinità dell'atto, lo abbiano confermato nella finalità probatoria del negozio voluto e concluso dalle parti).

Cass. pen. n. 23324/2004

In tema di falsità in atto pubblico, ha natura di atto pubblico la cartella clinica redatta dal medico dipendente di una clinica convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

Cass. pen. n. 16267/2004

In tema di falso documentale, la materiale falsificazione dell'atto di autentica notarile di una scrittura di compravendita, commessa dal privato, integra il reato di falsità materiale in atto pubblico di cui agli articoli 476 e 482 c.p., in quanto nella scrittura privata autenticata è contenuta la documentazione contestuale di due atti che sono, tuttavia, distinti essendo l'uno privato e l'altro (autentica notarile) atto pubblico.

Cass. pen. n. 13989/2004

La cartella clinica, della cui regolare compilazione è responsabile il primario, adempie alla funzione di diario della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, la cui annotazione deve quindi avvenire contestualmente al loro verificarsi, uscendo al tempo stesso dalla disponibilità del suo autore ed acquistando carattere di definitività, per cui tutte le successive modifiche, aggiunte, alterazioni e cancellazioni integrano falsità in atto pubblico.

Non sussiste un rapporto di specialità, ma di mera interferenza, tra il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e quello di falso documentale (art. 476 e 482 c.p.), il quale può presentarsi come occasionale modalità di realizzazione del primo ma non è assorbito in esso, in quanto, ai sensi dell'art. 84 c.p., intercorre un rapporto di complessità tra fattispecie solo quando sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro e non quando siano le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico a determinare un'occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati; con la conseguenza che in tanto è possibile parlare di una complessità eventuale in quanto sia la stessa legge a prevedere un reato come modalità eventuale di consumazione dell'altro.

Cass. pen. n. 11915/2004

Integra il reato di falsità materiale in atto pubblico (art. 476 c.p.) — anche nell'ipotesi che il fatto sia stato commesso prima dell'introduzione nel codice penale dell'art. 491 bis, ad opera dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1993, n. 547 — la condotta del pubblico dipendente che inserisca nell'archivio informatico dell'Albo nazionale dei costruttori dati non corrispondenti alle delibere adottate dai competenti organi deliberativi del predetto Albo — determinando l'iscrizione illecita di numerose imprese per categorie e per importi di lavori che in realtà non erano stati loro riconosciuti — in quanto, nella previsione di cui all'art. 476 c.p. rientrava, ancor prima che entrasse in vigore l'espressa previsione dell'art. 491 bis, la condotta del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, avesse formato un atto informatico sostanzialmente o formalmente falso, posto che anche attraverso lo strumento informatico il pubblico ufficiale può, nell'esercizio delle sue funzioni, formare un documento rappresentativo di atti o fatti, destinato a dare quella certezza alla cui tutela sono preposte le norme penali.

L'iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori costituisce un atto pubblico, e non un certificato o un'autorizzazione. Ne consegue che le false iscrizioni nel predetto Albo integrano il delitto di falsità materiale in atto pubblico (art. 476 cod. pen).

Cass. pen. n. 8684/2004

In tema di falso documentale, il registro di protocollo è atto di fede privilegiata, in quanto in esso il pubblico ufficiale attesta l'avvenuta ricezione di un documento dall'esterno, la data della ricezione e la numerazione progressiva che gli viene attribuita, sicché la materiale apposizione sul documento del timbro riproducente la data di ricezione ed il numero attribuitogli non costituisce altro che una prosecuzione di tale attività certificativa, onde la registrazione e la riproduzione della stessa sul documento costituiscono un'operazione unica e contestuale, avente la stessa natura di atto pubblico. Ne deriva che costituisce falsità punibile, ai sensi dell'art. 476 c.p., l'apposizione di una falsa data di ricezione col timbro di protocollo, destinato a fare fede del ricevimento o della spedizione da parte dell'ufficio pubblico; nè rileva che alla falsità della data apposta con il detto timbro non corrisponda uguale annotazione nell'apposito registro, in quanto il timbro di protocollo è lo strumento che proietta sull'atto che proviene ab externo il crisma dell'attestazione della data di ricezione, facendo fede della stessa.

In tema di falso documentale, integra il reato di cui all'art. 476 c.p.(falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici) la condotta del pubblico ufficiale il quale manipoli le domande di condono edilizio — modificandole e sostituendo la documentazione allegata (disegni, schede catastali e modelli ministeriali) così da far conseguire la sanatoria per opere realizzate dopo la presentazione delle domande ovvero per superfici superiori a quelle originariamente indicate —, in quanto il documento del privato recepito dalla Pubblica Amministrazione riceve un contenuto aggiuntivo per effetto delle successive integrazioni di fonte pubblicistica e per tale nuovo profilo, che presenta autonomia funzionale, è qualificabile come atto pubblico.

Cass. pen. n. 46863/2003

In tema di falso documentale, il timbro del protocollo apposto sulla corrispondenza pervenuta ad un ufficio pubblico ha natura di atto pubblico; ed infatti, posto che il registro di protocollo è indiscutibilmente atto di fede privilegiata, in quanto in esso il P.U. attesta l'avvenuta ricezione dall'esterno di un documento nonché la data di tale ricezione e la numerazione progressiva che gli viene attribuita, la materiale apposizione sul documento medesimo del timbro riproducente la data di ricezione ed il numero attribuitogli non costituisce altro che una prosecuzione di detta attività certificatrice, ond'è che registrazione e riproduzione della stessa sul documento costituiscono un'operazione unica e contestuale avente la stessa natura.

Cass. pen. n. 31720/2003

Integra il reato di falsità ideologica o materiale in atti pubblici la condotta del dipendente pubblico che, nelle sue funzioni di addetto alla gestione degli archivi informatici di una pubblica amministrazione, inserisce deliberatamente dati falsi negli elaboratori elettronici dell'archivio o modifica quelli esistenti in relazione ad atti o a documenti ivi registrati.

Cass. pen. n. 27881/2003

Anche a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, l'atto di collocamento in aspettativa, adottato da un dirigente amministrativo, costituisce atto pubblico, in quanto espressione di potere autoritativo e certificativo incidente sul rapporto di servizio del dipendente e sull'organizzazione dell'ufficio. Ne consegue che integra il reato di falsità materiale di cui all'art. 476 c.p. l'apposizione su tale atto di una falsa firma da parte un dirigente della pubblica amministrazione (nella specie titolare del settore attività economiche e produttive di un comune).

Cass. pen. n. 25516/2003

La prova scritta del candidato di un pubblico concorso costituisce atto pubblico e non già scrittura privata, ove sia redatta su fogli appositamente timbrati, firmati e progressivamente numerati dai componenti della commissione. Tali incombenti rappresentano, infatti, il risultato di un'attività di controllo posta in essere dal pubblico funzionario, nell'esercizio delle funzioni a lui demandate, al fine di attestare la genuinità e la provenienza delle scritturazioni che il candidato è abilitato ad apporre sui fogli appositamente vistati e numerati. Sicché, non essendo concepibile che nello stesso atto possano coesistere due distinte nature (una, pubblica per la parte contenente le dette attestazioni, e l'altra privata, per la parte grafica redatta dallo stesso candidato) deve ritenersi che il carattere pubblico informi l'intero documento, dato il contesto unitario ed inscindibile, e dunque anche nella parte relativa alla componente grafica proveniente dal privato cittadino).

Cass. pen. n. 9955/2003

L'attestazione del pubblico ufficiale sulle schede catastali presentate dal privato in relazione alla data dell'avvenuto deposito e al loro contenuto costituisce atto pubblico facente fede fino a querela di falso, per cui integra gli estremi del reato di cui all'art. 476 comma 2 c.p. l'alterazione della data di deposito della scheda ovvero la sua sostituzione con altra di contenuto diverso. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che le schede catastali, che nascono come scritture private redatte dall'interessato, acquistano natura di atto pubblico nel momento in cui vengono consegnate alla pubblica amministrazione che ne attesta l'avvenuto deposito e che ha il potere di controllarne la veridicità del contenuto attraverso idonei accertamenti).

Cass. pen. n. 43703/2002

L'interesse giuridico protetto nei delitti di falso ed in particolare in quelli documentali ha carattere plurioffensivo. Ne consegue che l'avviso dell'udienza preliminare di cui all'art. 419, primo comma, c.p.p. deve essere notificato anche al denunziante di un falso documentale incidente, anche in via di pericolo, sul suo specifico diritto.

Cass. pen. n. 38846/2002

È atto pubblico, nel caso di opere commissionate dalla pubblica amministrazione, il registro contabile dei lavori di appalto, in quanto documento tenuto dal direttore dei lavori circa i fatti di cui forma attestazione in vista del conto finale e dunque della regolazione del credito dell'appaltatore nei confronti dell'amministrazione.

Cass. pen. n. 32812/2001

L'archivio informatico di una pubblica amministrazione deve essere considerato alla stregua di un registro (costituito da materiale non cartaceo) tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della P.A., confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell'elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi, materiale o ideologica (artt. 476 e 479 c.p.), ininfluente peraltro restando la circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo. (Fattispecie relativa a fraudolento inserimento di dati falsi nella banca dati dell'Inps, precedente all'entrata in vigore della L. 23 dicembre 1993 n. 547 che ha introdotto l'art. 491 bis c.p., di cui la Corte ha precisato la natura di norma interpretatrice, in quanto si limita a chiarire che le fattispecie di falso sono ravvisabili anche quando la falsificazione sia avvenuta a mezzo di un supporto informatico o comunque con la sua alterazione).

Cass. pen. n. 31935/2001

Integra il delitto di falsità ideologica la condotta del notaio che attesti falsamente essere state apposte in sua presenza sottoscrizioni in calce a dichiarazioni negoziali.

Cass. pen. n. 29109/2001

Agli effetti delle norme sul falso documentale, il registro per l'apposizione delle firme dei sottoposti alla libertà controllata è atto pubblico, in quanto il predetto registro è obbligatoriamente tenuto per l'esercizio di una pubblica funzione di controllo sul rispetto di un obbligo imposto dalla legge, demandato all'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, al comando carabinieri territorialmente competente che ha il dovere di segnalare tempestivamente al magistrato di sorveglianza le violazioni accertate. (Fattispecie in tema di soppressione di atto vero).

Cass. pen. n. 6900/2001

In tema di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, costituiscono atto pubblico le «note di missione», attraverso le quali viene attestato l'espletamento di missioni per ragioni di servizio, con relativa trasferta, atteso che pure in relazione ai così detti atti interni della pubblica amministrazione sussiste l'interesse giuridico alla tutela della pubblica fede, che risulta leso anche quando la falsità riguarda tale categoria di atti, comunque destinati ad assumere funzione probatoria.

Cass. pen. n. 12731/2000

L'alterazione della copia autentica di un atto non rientra nella previsione di cui all'art. 478 c.p. (falsità materiale commessa da un pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti), che punisce la formazione di copie false, ma integra il reato di cui all'art. 476 c.p. in relazione all'art. 482 dello stesso codice (falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico), poiché tale norma, pur non applicabile agli atti derivativi, comprende certamente l'alterazione della copia dopo il rilascio della stessa in forma legale, atteso che questa incide sull'autenticazione, che è atto pubblico originale. (Fattispecie relativa ad alterazione, commessa da un privato, di copia notarile di un contratto).

Cass. pen. n. 12726/2000

Il registro personale del professore, sul quale devono essere annotati la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni, i voti dagli stessi riportati, è atto pubblico, in quanto attesta attività compiute dal pubblico ufficiale che lo redige, con riferimento a fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti.

Cass. pen. n. 5584/2000

La falsificazione delle ricevute bancarie di delega ai versamenti tributari, poiché l'attestazione della banca sulla distinta predisposta dal cliente prende rilievo di piena efficacia probatoria e liberatoria di adempimento dell'obbligazione tributaria, secondo il regime legale vigente in materia, configura la fattispecie criminosa di cui agli artt. 476 secondo comma e 482, non diversamente di quanto viene riconosciuto, per la privilegiata valenza probatoria degli atti correlativi, in tema di alterazione di ricevute attestanti il pagamento di tasse automobilistiche e di bollette doganali, oltre che, specificamente in materia di delega di pagamento dell'imposta Irpef attestata dal funzionario bancario. (Fattispecie relativa a falsificazione delle predette attestazioni compiuta dal commercialista a danno dei clienti).

Cass. pen. n. 5105/2000

In materia di falso, per poter qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale, devono concorrere due condizioni: a) che l'atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate; b) che l'atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell'atto preesistente. (Nella fattispecie di falso materiale per contraffazione, relativa ad atto di un dirigente di Asl che aveva formato un atto presidenziale falso, la Corte ha affermato che mancando un atto in precedenza documentato, la «disposizione presidenziale» contraffatta non può essere considerata certificato amministrativo)

In tema di falso, deve ritenersi che un atto abbia natura di autorizzazione quando ne derivi immediatamente la rimozione di ostacoli giuridici all'esercizio di una determinata attività, non quando esso disciplini in via generale le condizioni che legittimino l'esercizio di una tale attività in un futuro indeterminato, ovvero le condizioni che possano giustificare in concreto il rilascio di una specifica autorizzazione ad esercitarla. (Fattispecie in tema di disposizione del presidente di una Asl che conteneva una disciplina generale in ordine all'uso del mezzo personale [l'automobile] e non una specifica autorizzazione ad usarlo).

Cass. pen. n. 4679/2000

In tema di falsità materiale, l'espressione «esercizio delle sue funzioni», cui il legislatore fa ricorso per sanzionare più severamente il falso commesso dal pubblico ufficiale, deve riferirsi all'ambito di competenza funzionale dello stesso. A ciò consegue che, se nell'agente non è mai venuta meno tale qualifica, l'alterazione che costui abbia compiuto di un atto pubblico viene correttamente ricondotta sotto la previsione dell'art. 476 c.p. e non sotto quella della falsità materiale commessa da privato. (Fattispecie relativa ad un medico, dipendente ospedaliero, condannato, nella fase di merito, per avere alterato una cartella clinica, precedentemente da lui redatta in modo corretto. La difesa dell'imputato ricorrente aveva sostenuto che l'esercizio delle funzioni era cessato con la originaria compilazione della cartella e che, quindi, la successiva alterazione poteva, al più, ricondursi alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 482 c.p. La Suprema Corte, nell'enunciare il principio sopra riportato, ha rigettato il ricorso).

Cass. pen. n. 2151/2000

In tema di falso, gli statini di esame universitario rivestono natura di atto pubblico (e dunque ricadono nella previsione legislativa sanzionata dall'art. 476 c.p.), in quanto provengono da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, non rilevando affatto che essi possano essere stati compilati “a ricalco”, mediante un procedimento chimico, in base al quale, con un'unica scritturazione, si compilano più documenti.

Cass. pen. n. 13299/1999

In tema di falsità materiale in atto pubblico, si realizza concorso apparente di norme tra le disposizioni degli artt. 469 c.p. (contraffazione delle impronte di pubblica autenticazione e certificazione) e 476 stesso codice (falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici) nel caso in cui la falsificazione concerna un atto notarile. Invero, la fattispecie ex art. 476 c.p., avendo carattere più generale, coinvolge quella di cui all'art. 469 c.p. che ha per oggetto solo un aspetto del documento falsificato e cioè l'impronta del sigillo notarile.

Cass. pen. n. 12893/1999

In tema di falso in atto pubblico, assume questo carattere la firma di quietanza apposta sul mandato di pagamento Inps quando sia richiesto l'intervento del pubblico ufficiale che attesta con il proprio visto e con la propria sottoscrizione il fatto della dichiarazione liberatoria, siccome resa alla sua presenza, e l'avvenuta identificazione del dichiarante, in quanto la falsa sottoscrizione del destinatario del mandato serve alla formazione di un falso atto pubblico, comprensivo anche della falsa attestazione del pubblico ufficiale.

Cass. pen. n. 10580/1999

La carta di circolazione dei veicoli va qualificata come atto pubblico e non già come certificato, autorizzazione o attestato, posto che dispone la immatricolazione d'un determinato veicolo che abilita alla circolazione. Ne consegue che nel caso di falsità materiale commessa dal privato sull'anzidetto documento si configura il reato previsto dall'art. 483 c.p. in relazione all'art. 476, primo comma, dello stesso codice.

Cass. pen. n. 6872/1999

In tema di facoltà documentale, l'ordine di servizio posto in essere dal funzionario di un ente pubblico, in esecuzione di un contratto di diritto privato, pur non avendo rilevanza esterna, assume il profilo dell'atto pubblico, per un duplice motivo: a) in quanto rappresenta la volontà dell'ente pubblico ed è compiuto dal funzionario nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli, b) in quanto crea un atto destinato ad inserirsi in un procedimento della pubblica amministrazione. Ne consegue che l'esclusiva rilevanza interna non è idonea ad escludere la sua natura pubblica attesoché la distinzione tra atto pubblico e scrittura privata non è connotata dalla circostanza che il suddetto atto spieghi effetti nei confronti dei terzi estranei all'ente ma dall'esercizio di un potere definitivo autoritativo in rapporto alla fonte da cui promana. Ne consegue, altresì, che la falsificazione dell'ordine di servizio integra la fattispecie di cui all'art. 476 c.p.

Cass. pen. n. 3667/1999

La falsità ideologica riguarda l'atto nel suo contenuto ideale il quale risulta così non veritiero, mentre quella materiale attiene alla realtà fenomenica del medesimo nel senso che fa apparire venuto ad esistenza un atto che non è mai stato formato. Ne consegue che qualora, con riguardo a rogito notarile, le relative dichiarazioni provengano da persona diversa da quella che figura averle rese e sottoscritte sussiste soltanto la seconda ipotesi; in tale evenienza anche le attestazioni circa la presenza e l'attività del soggetto in realtà non comparso concorrono alla realizzazione della falsità materiale per cui esse non possono essere separatamente considerate quali integranti la falsità ideologica.

Cass. pen. n. 3552/1999

In materia di falso ideologico in atto pubblico, anche quando l'atto sia proprio del solo pubblico ufficiale, della falsa attestazione rispondono a titolo di concorso coloro che abbiano agito per il medesimo fine, sia intervenendo all'atto sia istigando il pubblico ufficiale o rafforzandone il proposito delittuoso.

In materia di falso ideologico in atto pubblico, è tale ogni scritto redatto dal pubblico impiegato e dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle loro funzioni, anche quando si tratti di atti di corrispondenza, interna o esterna, o comunque, di atti interni alla P.A., anche non tassativamente previsti dalla legge: ciò che deriva è la provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ed il contributo da esso fornito - in termini di conoscenza o di determinazione - ad un procedimento della pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa a certificazioni e attestazioni, compiute da medici di enti privati di patronato, in ordine all'esistenza o all'aggravamento di silicosi o di altre patologie polmonari in casi in cui la malattia era invece esclusa dai dati anamnestici, e clinici, e dai referti radiologici).

Cass. pen. n. 3004/1999

Il dolo dei delitti di falso è generico; pertanto è sufficiente la consapevolezza della immutatio veri e non è richiesto l'animus nocendi vel decipiendi. Tuttavia, esso deve essere provato, e va escluso tutte le volte che la falsità risulti essere oltre o contro la volontà dell'agente, come quando risulti dovuta soltanto ad una leggerezza o negligenza di costui, giacché il sistema vigente ignora la figura del falso colposo. (Fattispecie di esclusione del reato nel fatto di un insegnante, che, avendo appreso che il compito di un alunno era stato completato da altri, ha corretto la precedente valutazione ad esso relativa, senza seguire le modalità previste per la correzione degli atti pubblici).

Il giornale del professore, la cui funzione primaria è quella di costituire un promemoria per il docente delle attività svolte nell'anno scolastico e dei processi di maturazione degli alunni, non è atto che si inserisce in modo essenziale nella formazione dello scrutinio (che potrà svolgersi pur in mancanza di tale atto o in caso di scorretta tenuta) e pertanto non può essere considerato un atto pubblico ai fini della legge penale. (Fattispecie in tema di correzione di un giudizio relativo ad uno studente).

Cass. pen. n. 2492/1999

In tema di reati contro la fede pubblica vanno ritenuti atti pubblici i registri di classe di una scuola legalmente riconosciuta. Di conseguenza configura il reato di cui all'art. 479 c.p. le false annotazioni di assenza o di presenza su tali registri.

Cass. pen. n. 2487/1999

Il delitto di falso materiale in atto pubblico (art. 476 c.p.) è punito a titolo di dolo generico. Per la configurabilità dell'elemento soggettivo è sufficiente la sola coscienza e volontà dell'alterazione del vero, indipendentemente dallo scopo che l'agente si sia proposto, e anche se sia incorso nella falsità per ignoranza e per errore, cagionato da una prassi o per rimediare a un precedente errore, con la convinzione di non produrre alcun danno. (Nella fattispecie, relativa ad alterazione, compiuta dall'imputato, del foglio delle presenze in ufficio con l'apposizione di un orario accanto alla firma di un collega, la Corte ha specificato che tale intervento costituiva il reato sopra menzionato avendo modificato in senso giuridicamente rilevante il significato del documento, indipendentemente dal fatto che l'alterazione fosse avvenuta nel senso della verità).

Cass. pen. n. 6824/1998

È atto pubblico la distinta delle notifiche effettuate dall'ufficiale giudiziario, siccome destinata ad attestare, agli effetti del pagamento dell'indennità di trasferta, l'avvenuta notifica e la data di compimento dell'attività relativa.

Cass. pen. n. 4424/1998

In tema di falso in atto pubblico, il registro di protocollo di un ufficio della pubblica amministrazione costituisce atto pubblico, essendo destinato a fare fede del ricevimento o della spedizione di atti da parte dell'ufficio, con la conseguenza che le attestazioni in esso contenute sono idonee a produrre effetti giuridici sia all'interno della P.A. che nei confronti di terzi. Non esclude la sussistenza del potere certificativo la circostanza che la persona addetta al protocollo svolga funzioni puramente esecutive, non presupponendo il potere-dovere di certificazione alcuna discrezionalità in capo all'autore di essa.

Cass. pen. n. 1431/1998

Il piano regolatore ha natura di atto pubblico, con la conseguenza che, in caso di falsità, deve ritenersi configurabile il reato di falso in atto pubblico. Ed invero, il piano regolatore si configura come un atto tendente a regolare l'incremento degli insediamenti abitativi per mezzo della scelta, da parte dei pubblici poteri, della destinazione delle aree suscettibili di edificazione; la sua struttura tecnica è tale che con esso si attua la concreta ed analitica delimitazione del territorio e l'imposizione di vincoli specifici su immobili all'uopo ben individuati: onde i vincoli e le limitazioni imposti ai soggetti privati, i cui immobili sono compresi nel perimetro del piano stesso, rivestono carattere eminentemente pubblicistico. (Nella fattispecie si trattava di falsità ideologica di atti costituenti i presupposti di una delibera di approvazione del piano regolatore generale: la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto configurabile il delitto di falsità ideologica in atto pubblico).

Cass. pen. n. 3134/1998

In tema di falso documentale, non è punibile, per inidoneità dell'azione, la falsità che si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, cioè che non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico. (La Corte di cassazione, in applicazione del principio di cui in massima, ha affermato la non punibilità, per inidoneità dell'azione, della falsa attestazione — attuata mediante l'apposizione della firma di alcuni docenti universitari, componenti le commissioni esaminatrici, sui verbali di vari esami — che detti esami si erano svolti regolarmente con la partecipazione di tre commissari, mentre in realtà gli studenti erano stati esaminati da un solo professore: la Suprema Corte, in proposito, ha ritenuto esenti da censura le argomentazioni della corte di merito secondo cui, in particolare, nel caso di specie, né la prova d'esame, né il voto, potevano essere messi in discussione anche in presenza di un unico esaminatore o di commissioni formate da due, anziché da tre docenti, essendo quest'ultima composizione prevista, e neanche a pena di nullità, solo da norme regolamentari secondarie).

Cass. pen. n. 1098/1998

La cartella clinica redatta da un medico di un ospedale pubblico è caratterizzata dalla produttività di effetti incidenti su situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, nonché dalla documentazione di attività compiute dal pubblico ufficiale che ne assume la paternità: trattasi di atto pubblico che esplica la funzione di diario del decorso della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, sicché i fatti devono esservi annotati contestualmente al loro verificarsi. Ne deriva che tutte le modifiche, le aggiunte, le alterazioni e le cancellazioni integrano falsità in atto pubblico, punibili in quanto tali; né rileva l'intento che muove l'agente, atteso che le fattispecie delineate in materia dal vigente codice sono connotate dal dolo generico e non dal dolo specifico.

Cass. pen. n. 11920/1997

Integra gli estremi del reato di falso materiale in atto pubblico la alterazione, al momento della apertura delle buste contenenti le generalità del candidato, della votazione annotata sugli elaborati d'esame all'atto della correzione, del giudizio dell'elaborato espresso dalla commissione esaminatrice, indipendentemente dalla avvenuta annotazione e sottoscrizione dei relativi verbali.

Cass. pen. n. 11714/1997

In materia di falso documentale, ai fini della configurabilità del reato con riferimento ad un atto viziato per mancanza di un requisito, deve distinguersi la nullità dell'atto, che si assume falso, dalla sua inesistenza. Quest'ultima, impedendo qualsiasi riconoscibilità dell'atto, impedisce anche la sussistenza del falso documentale, mentre la nullità o annullabilità, per carenza di un requisito, non esclude l'affidamento, sia pure provvisorio, della pubblica fede. La norma penale, infatti, tutela il documento non per la sua validità intrinseca, ma per la sua funzione attestativa: ne consegue che è falsa la relazione di notifica al destinatario di un atto, in realtà consegnato ad un terzo, ancorché priva di data.

Cass. pen. n. 9209/1997

In tema di falso documentale, il timbro del protocollo apposto sulla corrispondenza pervenuta ad un ufficio pubblico ha natura di atto pubblico; ed infatti, posto che il registro di protocollo è indiscutibilmente atto di fede privilegiata, in quanto in esso il pubblico ufficiale attesta l'avvenuta ricezione dall'esterno di un documento nonché la data di tale ricezione e la numerazione progressiva che gli viene attribuita, la materiale apposizione sul documento medesimo del timbro riproducente la data di ricezione ed il numero attribuitogli non costituisce altro che una prosecuzione di detta attività certificatrice, onde che registrazione e riproduzione della stessa sul documento costituiscono un'operazione unica e contestuale avente la stessa natura.

In tema di falso documentale, le planimetrie catastali che siano state allegate alla domanda di voltura e presentate al competente ufficio assumono la natura di atti pubblici, in quanto costituiscono atti fondamentali attraverso i quali l'amministrazione finanziaria dello Stato determina la consistenza e la destinazione dell'immobile a vari fini. Ne consegue che l'alterazione degli originali di tali documenti ovvero la loro soppressione integra i delitti di cui agli artt. 476 e 490 c.p.

Cass. pen. n. 5111/1997

Il certificato di scarico dei Tir (mod. A/124) costituisce atto pubblico e non certificazione amministrativa. La L. 12 agosto 1962, n. 1517, che rende esecutiva la convenzione di Ginevra 18 gennaio 1959 sui trasporti Tir, prevede i c.d. carnet in relazione alla loro libera circolazione internazionale, mentre le modalità di riscossione dei diritti doganali e la relativa documentazione sono riservate alle normative interne di ogni Stato interessato. Ne consegue che il mod. A/124 ha la funzione di rappresentare un fatto diverso dal transito in uscita del Tir di cui alla figlia del carnet (volet 2) e cioè, per quanto diversamente importa, lo scarico doganale delle merci realmente trasportate dal Tir, circa il quale il p.u. che compila la distinta fa fede di una attività di controllo direttamente compiuta, e di cui dà riscontro alla dogana di entrata che, restituendo un esemplare della distinta di scarico, attesta di averne preso atto.

Cass. pen. n. 5107/1997

Deve ritenersi atto pubblico non solo quello attraverso il quale la pubblica amministrazione manifesta la propria volontà, ma anche gli atti interni in quanto documentano una attività compiuta da un pubblico ufficiale. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto che costituisse atto pubblico il protocollo della corrispondenza del sindaco sul quale era stata falsamente annotata, al fine di favorire l'interessato, l'avvenuta trasmissione alla regione di una nota sindacale contenente una dichiarazione di rinuncia ad un farmacia, osservando che l'annotazione, pure interna, documentava per di più il rapporto tra enti pubblici diversi).

Cass. pen. n. 421/1997

Il registro di classe degli istituti di istruzione riconosciuti o parificati costituisce atto pubblico e perciò le false attestazioni ivi contenute integrano gli estremi del falso ideologico, tuttavia nel caso in cui il registro di classe sia stato sottoscritto dall'insegnante incaricato dell'insegnamento mentre questo in effetti sia stato svolto da altro docente in possesso dei requisiti richiesti, il falso deve ritenersi innocuo ed escludersi la responsabilità penale.

Cass. pen. n. 10883/1996

Atti pubblici del comune non sono solo gli atti del sindaco o degli organi collegiali che manifestano la volontà dell'ente verso l'esterno, ma qualunque atto che, pure proveniente da singoli consiglieri comunali, sia destinato per previsione di legge a determinare conseguenze giuridiche. Costituisce perciò il reato di falso in atto pubblico apporre la falsa sottoscrizione di un consigliere comunale alla richiesta presentata ai sensi dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sul riordino delle autonomie locali, richiesta che, se sottoscritta dalla prevista quota di consiglieri comunali, impone di sottoporre al vaglio del comitato regionale di controllo deliberazioni della giunta ritenute illegittime dai firmatari.

Cass. pen. n. 6020/1996

La falsificazione del passaporto costituisce falso in certificazione amministrativa e non in atto pubblico, anche quando il passaporto sia stato rilasciato da autorità straniera. (Fattispecie in tema di conflitto di competenza).

Cass. pen. n. 5052/1996

La locuzione «nell'esercizio delle funzioni», contenuta nell'art. 476 c.p., non va intesa in senso specifico, ma generico, ossia come «ambito delle funzioni». Conseguentemente, risponde del reato previsto dalla suddetta norma incriminatrice, e non da quella di cui all'art. 482 c.p., il pubblico ufficiale investito della competenza funzionale in relazione agli atti contraffatti o alterati, o che alteri quelli di cui pervenga in possesso per ragioni d'ufficio, ancorché formati da un pubblico ufficiale appartenente ad un ufficio diverso. (Fattispecie relativa all'alterazione di processo verbale di contravvenzione, redatto da altro pubblico ufficiale, facendo risultare la meno grave infrazione di cui all'art. 80, comma 15 c.s. abr., in luogo di quella di guida senza patente).

Cass. pen. n. 3002/1996

La denuncia di successione è un atto eterogeneo, formato dalla dichiarazione del denunciante in ordine agli elementi da cui trae origine l'obbligo tributario, cui segue nello stesso documento l'atto del pubblico ufficiale, il quale determina e certifica l'ammontare della relativa imposta. Dopo la presentazione all'ufficio da parte del privato, la dichiarazione di successione costituisce il primo atto del procedimento amministrativo, assume natura pubblica sottratta alla disponibilità del denunziante e diviene oggetto della potestà certificativa ed autoritativa del pubblico ufficiale. Il privato può — nei modi, forme e tempi previsti da leggi e regolamenti — procedere ad integrazione e rettifiche della dichiarazione, ma nessuna modificazione o correzione può apportarsi sul modulo di denuncia già presentato, per elementari esigenze di trasparenza e di controllo da parte della pubblica amministrazione. La consapevole immutazione degli elementi di fatto da parte del pubblico ufficiale, in concorso con i consenzienti privati dichiaranti, operata al fine di una più favorevole determinazione della somma da versare a titolo di imposta, integra il delitto di falsificazione materiale di atto pubblico.

Cass. pen. n. 247/1996

La contraffazione del testamento olografo, pubblicato dal notaio con l'osservanza delle formalità previste dall'art. 620, comma 3, c.c., integra il delitto di cui agli artt. 476, 482 e 491 c.p.

Cass. pen. n. 9927/1995

Rientrano nella categoria degli atti pubblici i cosiddetti atti interni destinati ad inserirsi con un contributo di conoscenza nel procedimento amministrativo e, tra questi, anche i pareri espressi per iscritto da un organo della pubblica amministrazione nell'ambito della competenza specifica del proprio ufficio. Ne consegue che sono atti pubblici i verbali di sopralluogo redatti dalla speciale commissione costituita dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per accertare la capacità specifica delle imprese ai fini della loro iscrizione all'Albo speciale delle ditte fornitrici, proprio per gli effetti che ne conseguono nei confronti dei terzi, essendo questo requisito indispensabile per poter partecipare alle gare di appalto indette dall'azienda e per poter negoziare con essa.

Cass. pen. n. 5403/1995

In tema di falsità documentale, deve escludersi che una scrittura privata o un altro documento ab origine non costituente atto pubblico possa essere considerato tale in virtù del solo suo collegamento funzionale ad un atto amministrativo, per effetto dell'inserimento di esso nella relativa pratica dell'iter conseguenziale occorrente per il provvedimento finale. A meno che il documento ricevendo un contenuto aggiuntivo in virtù di successive integrazioni di fonte pubblicistica, per tale successiva parte che abbia autonomia funzionale, non divenga atto pubblico, restando così assoggettato alla disciplina di cui all'art. 476 c.p.

Non può essere considerato autonomo oggetto di falsità documentale la cosiddetta «pratica», intesa nel senso di nuova e distinta entità unificante una pluralità di atti in funzione di collegamento e come tale provvista di una sua efficacia dimostrativa autonoma, rispetto a quella dei distinti documenti, che concorrono a formarla.

Cass. pen. n. 11276/1994

Allorquando atti che sono intrinsecamente certificativi, diventano necessari e propedeutici alla manifestazione di volontà dell'organo pubblico e vengono falsificati per deviare la volontà pubblica o per rendere più difficile l'accertamento della situazione di fatto, presupposto di una certa decisione, la falsificazione di essi costituisce condotta punibile ai sensi dell'art. 476, non dell'art. 477 c.p. (Fattispecie di falsità materiale avente ad oggetto le annotazioni contenute nelle schede predisposte per l'inquadramento nella qualifica funzionale dell'ufficio del personale di un comune).

Cass. pen. n. 6695/1994

In tema di falso in atto pubblico, il registro di protocollo nel quale l'impiegato comunale annota in ordine cronologico la ricezione o la spedizione degli atti (provenienti dai privati o altre pubbliche amministrazioni) è atto di fede privilegiata, in quanto attesta l'operazione compiuta dal pubblico ufficiale ed è destinato a provare la data dell'annotazione e la successione nel tempo delle ricezioni e delle spedizioni stesse. (Fattispecie ex art. 476 c.p., relativa all'alterazione della data del registro di protocollo, sì da far figurare come tempestive le domande, presentate oltre il termine di legge, di concessione di contributi per danni derivanti da eventi sismici).

Cass. pen. n. 2774/1994

La registrazione in un passaporto da parte del pubblico ufficiale addetto alla frontiera, della data dell'ingresso del titolare in uno Stato, non è espressione di autorizzazione (diversamente dal passaporto rilasciato al cittadino, che viene così autorizzato all'espatrio), ma integra un atto rivolto a documentare ciò che il pubblico ufficiale, addetto alla frontiera dello Stato, constata personalmente in ordine all'ingresso dello straniero titolare del passaporto. Pertanto, l'alterazione da parte del privato della suddetta data costituisce il delitto di falso materiale in atto pubblico (artt. 476 e 482 c.p.) e non quello di falso materiale in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.p.).

Cass. pen. n. 5660/1994

Ai fini del delitto di falso sono atti pubblici quelli c.d. interni della pubblica amministrazione. Risponde del delitto di cui agli artt. 490 e 476 c.p. l'agente di custodia che sopprima una «nota riservata» redatta al direttore della Casa circondariale, nella quale si dà atto dei disservizi riscontrati nella gestione dell'istituto e si documentano fatti e circostanze direttamente percepiti dall'autore, quali l'esistenza di autorizzazioni ministeriali per colloqui straordinari tra un detenuto ed esponenti politici e funzionari dei servizi di sicurezza.

Cass. pen. n. 11497/1993

Le «relazioni di servizio» sottoscritte dagli ufficiali e dagli agenti di P.S. sono atti pubblici fidefacenti: con esse, infatti, il pubblico ufficiale attesta, nell'esercizio delle sue funzioni, una certa attività da lui espletata, ovvero che determinate circostanze sono cadute sotto la sua diretta percezione e vengono così rievocate. Pertanto deve essere ritenuto responsabile del reato di falso ideologico in atto pubblico fidefacente l'agente di P.S. che attesta falsamente in una relazione di servizio circostanze non vere.

Cass. pen. n. 10346/1993

Il comportamento del pubblico ufficiale — nella specie maresciallo della Polizia di Stato — il quale, per far conseguire l'autorizzazione al porto d'armi ad una persona, abbia soppresso sulla richiesta i veri dati anagrafici di questa ed abbia apposto, immettendoli poi nel terminale, falsi dati, integra i reati di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, di cui all'art. 476 c.p., e di soppressione di atti veri di cui all'art. 490 stesso codice. Infatti, l'autorizzazione al porto d'armi è atto pubblico in quanto costitutivo di situazione soggettiva di rilevanza pubblicistica, sicché l'informazione al terminale, che è funzionale al rilascio dell'autorizzazione, è rilevante ai fini della tutela del falso documentale perché atto interno finalizzato al rilascio del documento.

Cass. pen. n. 8260/1993

Costituisce atto pubblico, e non certificato, l'attestazione di effettuata revisione di un veicolo apposta sulla carta di circolazione, in quanto essa è rivestita di forza probante originaria in forza della verifica di idoneità eseguita dal pubblico ufficiale che l'ha formata. (Fattispecie in tema di falsità ideologica).

Cass. pen. n. 5328/1993

Il certificato di idoneità alla guida rilasciato dai sanitari indicati dall'art. 81 c.s. costituisce atto di esercizio di una pubblica funzione, per cui le falsità ad esso relative sono perseguite ai sensi degli artt. 476 e 479 c.p.

Cass. pen. n. 834/1993

Quando l'autore della falsità è lo stesso soggetto che deve formare l'atto, non vi può essere falsificazione ideologica o alterazione materiale punibile fino a quando l'atto rimane nell'ambito della facoltà di disposizione dell'agente, il quale, come autore dell'atto, può apportare ad esso tutte quelle modificazioni o aggiunte che ritiene possibili o, addirittura, può non far venire alla luce l'atto lasciandolo allo stadio di mero proposito. Se l'atto - nella specie modulo in bianco recante la sola firma dell'imputato autocertificatrice della prestazione del lavoro straordinario ancora da eseguire - è rimasto nella disponibilità dell'imputato e non è affiorato nel mondo esteriore per conseguire gli effetti di cui sarebbe capace, ogni ipotesi di incriminazione viene meno, non essendosi realizzato l'evento: la soglia del momento consumativo sarebbe varcata solo se il foglio, dopo la firma, entrasse comunque nella disponibilità della pubblica amministrazione di cui l'imputato è dipendente.

Cass. pen. n. 391/1993

Non può accertarsi la falsità materiale di un documento o della sola sottoscrizione quando, mancando l'originale, non si abbia la certezza assoluta della totale conformità a questo della copia disponibile; la relativa prova, pertanto, può avere solo ad oggetto il fatto storico della formazione della copia in modo conforme all'originale, non potendo la conformità essere dimostrata per induzione. (Fattispecie relativa ad autentica della procura stilata a margine della copia dell'atto di citazione allegato al fascicolo d'ufficio e caratterizzata dalla mancanza dell'originale, non rinvenuto).

Cass. pen. n. 10259/1992

In tema di falso documentale, ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49 c.p., occorre che appaia in maniera evidente la falsificazione dell'atto e non solo la sua modificazione grafica. Di conseguenza, le abrasioni e le scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni, pur se eseguite a fini illeciti immediatamente riconoscibili, non possono considerarsi, di per sé e senz'altro, un indice di falsità talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, giacché esse possono essere o apparire una correzione irregolare, ma non delittuosa, di un errore materiale compiuto durante la formazione del documento alterato dal suo stesso autore. Spetta, poi, al giudice di merito stabilire se le peculiarità della specifica alterazione la facciano ritenere un'innocua correzione oppure l'espressione di un'illecita falsificazione grossolanamente compiuta. (Nella specie, trattavasi di registro protocollo di comune con originaria annotazione abrasa e sostituita con altra relativa a lettera di dimissioni per farla retrodatare e correzione del numero di protocollo stampigliato sul documento).

Cass. pen. n. 9725/1992

L'Amministrazione finanziaria è legittimata a costituirsi parte civile ed a chiedere il risarcimento del danno nei procedimenti aventi ad oggetto imputazioni di falso in atto pubblico. In essi l'interesse tutelato è la genuinità e la specifica credibilità del documento, che derivano dalla formazione da parte del pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. L'Amministrazione infatti vede direttamente leso il suo interesse all'affidabilità degli atti, che costituiscono garanzia e veicolo di completezza e fedeltà degli introiti tributari.

Cass. pen. n. 8411/1992

In tema di falso in atto pubblico, l'elemento soggettivo del reato si esaurisce nella coscienza e volontà di immutare il vero, senza che occorra alcun fine speciale. Non è, pertanto, richiesto il proposito di arrecare ad altri un danno o di procurare a sé o ad altri un vantaggio, onde il delitto è perfetto anche quando la falsità sia compiuta non solo senza l'intenzione di arrecare un danno o procurare un vantaggio, ma anche con la convinzione di non produrre l'uno o di non determinare l'altro.

Cass. pen. n. 7227/1992

I mandati di pagamento e le richieste di emissione di assegni di organi fallimentari sono atti pubblici in quanto estrinsecazione di potestà del curatore e del giudice delegato. (Fattispecie in tema di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale).

Nei reati di falso in atti la punibilità è esclusa solo nel caso di grossolana falsificazione, immediatamente riconoscibile da chiunque. (Nella specie, relativa ad alterazione di richieste di emissione di assegni e a formazione di falsi mandati di pagamento da parte di un curatore fallimentare, i giudici di merito avevano escluso la grossolanità del falso in considerazione della certa idoneità dei documenti falsificati a sorprendere la buona fede dei destinatari, tanto che costoro, pur essendo particolarmente qualificati perché funzionari e impiegati di banca, avevano dato corso ai pagamenti e al rilascio di assegni; la Cassazione ha ritenuto condivisibile tale decisione enunciando il principio di cui in massima).

Cass. pen. n. 6685/1992

La funzione probatoria del registro delle lezioni non può essere limitata all'anno accademico al quale il registro si riferisce, ma ha (in carenza di dati normativi che ne restringono la portata) la ben più ampia estensione anche temporale di qualsiasi documento previsto dal legislatore per attestare la prova dei fatti compiuti dal pubblico ufficiale, onde le annotazioni in esso contenute sono sottoposte al controllo non solo dell'autorità universitaria, ma anche degli altri organi istituzionali (inclusi quelli inquirenti). Può ben essere ipotizzato, perciò, il delitto di falso materiale o ideologico in atto pubblico nel caso in cui le false attestazioni siano state effettuate sul registro ora per allora, anche perché il controllo del preside o del rettore non può certo ritenersi effettuabile solo durante l'anno al quale il registro si riferisce.

Cass. pen. n. 3665/1992

In tema di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 476 c.p.), il prontuario «modello 239» sul quale gli agenti della polizia stradale annotano, in occasione di un incidente stradale, sia i dati da loro rilevati all'atto del sopralluogo, sia il contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti e dai testimoni escussi sul luogo, ha natura di atto pubblico. Infatti, l'agente che sottoscrive il prontuario esercita una pubblica funzione e attesta il compimento di atti da lui compiuti.

Cass. pen. n. 2396/1992

Sia le autorizzazioni al ricovero dell'assistito in strutture convenzionate (dette «impegnative») sia le autorizzazioni di proroghe all'ulteriore permanenza (nella struttura assistenziale) ed all'erogazione di assistenza, prodotte dall'ufficiale sanitario nell'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 5 e 6 legge Regione Campania n. 7 del 1975, sono atti pubblici inquadrabili, quanto ad alterazione e mendacio, nelle fattispecie penali di cui agli artt. 476 e 479 c.p.

Cass. pen. n. 1474/1992

In tema di falsità in atti pubblici, la legge penale tutela il documento non per il suo contenuto, ma per la sua attitudine probatoria, sicché la invalidità del rapporto giuridico rappresentato nel documento non esclude il delitto di falso previsto dall'art. 476 c.p. Tale delitto può venir meno soltanto se si tratti di vizi formali che rendano l'atto giuridicamente irrilevante e non anche quando si tratti di vizi che lo rendono annullabile o nullo; in altri termini, perché il documento sia insuscettibile di protezione penale deve essere privo dei requisiti formali essenziali richiesti dalla legge per il raggiungimento del suo scopo, mentre, d'altro canto, per la configurazione del reato occorre non che l'atto al momento della falsificazione possa ritenersi valido per istituire o provare un rapporto, bensì che mercé la falsificazione risulti valido a provare la sussistenza sia pure apparente, nei confronti dei terzi, della situazione documentata. (Fattispecie in cui gli imputati avevano formato e redatto falsamente dei verbali di deliberazione di un consiglio comunale, facendo risultare come emanate dal consiglio delibere in realtà dallo stesso mai adottate ed apponendo date in cui non vi erano state riunioni del consiglio; la Cassazione, nel ritenere sussistente il reato di cui all'art. 476 c.p. sulla scorta dei principi di cui in massima, ha altresì evidenziato che l'inesistenza, nella specie, dell'attività dell'organo collegiale non escludeva la punibilità ai fini delle norme incriminatrici del falso documentale, essendo, appunto, irrilevante l'invalidità del rapporto giuridico rappresentato nel documento).

Cass. pen. n. 869/1992

Il segretario comunale, il sindaco ed il membro anziano non hanno potere alcuno — in luogo e tempo diversi, successivi all'adunanza consiliare — di operare rifacimenti, rivisitazioni, interpretazioni, nel contenuto della deliberazione, come risultante dal testo, formalmente votato ed approvato: testo che è — e deve rimanere — lo strumento documentale, di manifestazione della decisione espressa dal consiglio comunale. (Fattispecie relativa al rigetto di ricorso dell'imputato, previamente qualificato il fatto dalla S.C. come reato ex art. 476 c.p. [falsità materiale] e non ex art. 479 [falsità ideologica] come ritenuto dai giudici di merito).

Cass. pen. n. 12065/1991

Le «relazioni di servizio» degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria sono atti pubblici e, come tali, fanno fede, fino a querela di falso, dei fatti che siano caduti sotto la percezione diretta degli autori di esse e vengono nelle stesse riferite. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto responsabile del reato di falso ideologico in atto pubblico fidefaciente un agente della polizia ferroviaria che aveva attestato falsamente in una relazione di servizio di aver personalmente udito una donna pronunciare una frase vilipendiosa per l'Arma dei carabinieri, mentre in realtà la circostanza gli era stata riferita dalla moglie).

Cass. pen. n. 7606/1991

Ai fini della sussistenza dei delitti di falso previsti dagli artt. 476 e 479 c.p., la sottoscrizione del foglio di presenza da parte dei pubblici dipendenti è atto pubblico in quanto costituisce la prova dell'esecuzione della prestazione del dipendente nel rapporto di pubblico impiego. L'atto è formato materialmente dallo stesso pubblico dipendente del quale è destinato a provare la presenza ed ha un rilievo giuridico autonomo — e quindi non può essere considerato atto interno — in quanto produttivo di effetti tra il dipendente e la pubblica amministrazione (ai fini della retribuzione, delle ferie, dell'assistenza sanitaria, etc.). L'eventuale mancanza dell'attestazione da parte del capo ufficio non ha alcuna incidenza sul documento già firmato, con la sottoscrizione del foglio di presenza, dai singoli dipendenti.

Cass. pen. n. 6012/1991

I regolamenti della CEE hanno piena efficacia obbligatoria e sono direttamente applicabili nell'ordinamento dello Stato. Ne consegue che avendo il reg. CEE n. 986/89, con l'art. 1, abrogato a decorrere dall'1 gennaio 1991, la norma (prima interna, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, e poi comunitaria, fissata nell'art. 1 del reg. CEE n. 1153/75) che rendeva obbligatorio l'accompagnamento dei prodotti vitivinicoli con i documenti di cui ai moduli VA1, VA2, VA3 e VA4, a decorrere da tale data falsificare «un documento di accompagnamento» non costituisce reato, non essendo più il documento richiesto al fine di provare qualità, quantità, ecc. dei vini in circolazione. (Con riguardo al caso di specie la cassazione, nell'affermare il principio di cui in massima, ha escluso anche la punibilità di falsità ideologiche e materiali commesse su documenti di accompagnamento anteriormente alla suddetta data, in forza del disposto del secondo comma dell'art. 2 c.p.).

In tema di falsità commessa su documenti di accompagnamento dei vini, la normativa su tali documenti, pur essendo extrapenale, integra la fattispecie del falso in quanto è ad essa che deve farsi riferimento per individuare un elemento del precetto (l'atto pubblico). Ne consegue che, sopravvenuta l'abrogazione della norma comunitaria che rendeva obbligatorio l'accompagnamento dei prodotti vitivinicoli con tali documenti, non è più punibile il falso relativo a tali atti, anche se anteriormente commesso, in forza del disposto del secondo comma dell'art. 2 c.p. che, richiedendo il sopravvenire di una «legge» e non di una legge «penale», si riferisce anche a leggi extrapenali integratrici del precetto imposto dalla legge penale. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha anche escluso che la norma abrogata avesse natura temporanea o finanziaria e che, dunque, potesse nella specie configurarsi un'eccezione al disposto del secondo comma dell'art. 2 c.p.).

Cass. pen. n. 2456/1991

In tema di falsità materiale, l'esclusione della punibilità si ha solo nell'ipotesi di una assoluta inidoneità dell'azione che renda impossibile e non solo improbabile l'evento costitutivo dell'inganno della pubblica fede per manifesta riconoscibilità del falso da parte di chiunque e non anche nel caso di una falsità che, non provocando alcun sospetto, abbia richiesto il compimento di indagini per il suo accertamento.

Cass. pen. n. 16708/1990

Le quietanze di pagamento di un titolo avente natura di atto pubblico, come i vaglia ed i conti correnti postali, rientrano nella stessa categoria ai sensi dell'art. 476, primo comma, c.p., perché formate alla presenza di un pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni e come compito suo proprio, ne deve controllare la regolarità.

Cass. pen. n. 14718/1990

Commette falsità ideologica in atto pubblico ex artt. 476 e 479 c.p., il notaio che, nel redigere l'atto di autenticazione di firma, attesti contrariamente al vero che la sottoscrizione è stata apposta alla sua presenza e di aver previamente accertato l'identità del sottoscrittore. Qualora, invece, il notaio attesti falsamente la veridicità della sottoscrizione senza fare alcuna menzione di attività da lui compiute o percepite, si rende colpevole di falsità ideologica in certificato di cui all'art. 480 c.p., in quanto una tale dichiarazione personale di scienza non può essere assimilata, né per il contenuto, né per gli effetti, all'attestazione di attività conferite da pubblico ufficiale secondo le formalità previste dall'art. 2703 c.c.

Cass. pen. n. 13157/1990

Il registro di classe rientra nella categoria degli atti pubblici. (Fattispecie in tema di falso ideologico in atto pubblico).

Cass. pen. n. 12636/1990

Le bollette di accompagnamento, compilate dai privati nell'esercizio di pubbliche funzioni loro delegate in ordine alla tutela della genuinità dei prodotti vinosi, costituiscono atti pubblici agli effetti degli artt. 476 e 479 c.p.

Cass. pen. n. 11498/1990

L'ipotesi di reato impossibile ricorre ogni qual volta il reato non possa verificarsi o per l'inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto. In tema di falso, l'inidoneità dell'azione ricorre nel cosiddetto falso grossolano, nel falso, cioè, che per essere macroscopicamente rilevabile, non è idoneo a trarre in inganno alcuno, mentre l'inesistenza dell'oggetto ricorre nel cosiddetto falso inutile, nel falso, cioè, che cade su un atto, o su una parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria. (Nella specie la Cassazione ha escluso che potesse ravvisarsi un'ipotesi di reato impossibile nel fatto di un portalettere che, in tale qualità, aveva apposto la falsa firma di diversi destinatari nello speciale registro dell'Amministrazione postale per l'arrivo e la consegna delle raccomandate, ed era stato conseguentemente ritenuto responsabile dai giudici di merito del delitto di falsità materiale in atto pubblico di cui all'art. 476 c.p.).

Cass. pen. n. 10414/1990

Ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefaciente è, oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, ossia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta, cioè, per legge, alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, uditi o compiuti direttamente da lui (nella specie si trattava di un atto in cui un notaio aveva attestato di aver identificato un soggetto, firmatario di atti di costituzione di una società e di accettazione di carica, che non era invece comparso alla sua presenza).

Cass. pen. n. 2769/1990

In tema di falsità in atti pubblici, l'atto deve considerarsi inesistente quando, trattandosi di organo collegiale, manchi la sottoscrizione quanto meno del Presidente e del segretario.

Cass. pen. n. 2593/1990

Il dolo generico richiesto per la sussistenza del delitto di falsità, ideologica o materiale, in atto pubblico non può ritenersi implicito nella materialità del fatto, ma deve essere sempre rigorosamente provato. Esso va, pertanto, escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere oltre o contro l'intenzione dell'agente, come quando risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza di costui, giacché il sistema vigente ignora del tutto la figura del falso documentale colposo.

Cass. pen. n. 16305/1989

In tema di pagamento della tassa di circolazione, il tagliando-contrassegno, destinato ad essere esposto nella parte anteriore del veicolo (cosiddetto bollo di circolazione) non costituisce né atto pubblico né certificazione amministrativa, ma attestato sul contenuto di atti, in quanto attestazione derivata dell'atto di versamento della tassa, di cui riporta gli estremi essenziali, con l'effetto che la sua materiale falsificazione integra l'ipotesi delittuosa preveduta dagli artt. 478 e 482 c.p., quando autore del falso sia un privato. Viceversa, il tagliando-ricevuta, o ricevuta di versamento da allegare al documento di circolazione, costituisce atto pubblico, in quanto in esso è consacrata l'attività svolta dal pubblico ufficiale (postale), in relazione alla riscossione dell'importo della tassa, ed è diretto a documentare tale fatto, giuridicamente rilevante ai fini della circolazione del veicolo, con la conseguenza che la sua falsificazione materiale, posta in essere dal privato, deve essere punita ai sensi degli artt. 476 e 482 c.p.

Cass. pen. n. 13578/1989

È ravvisabile il delitto di falso ideologico in atto pubblico, anche se il documento sia privo di intestazione e di sottoscrizione, purché risulti incontestata l'esatta individuazione dell'organo cui esso risale. Questi requisiti concernono infatti solo l'integrità formale, ma non la validità o la giuridica esistenza.

In tema di falsità documentale, gli atti interni della P.A. sono pubblici, quando questi abbiano attitudine ad assumere rilevanza ai fini della documentazione di fatti ed operazioni inerenti all'attività ed agli scopi dell'amministrazione e siano destinati a spiegare effetti nei confronti dei terzi. (Nella specie la corte ha ritenuto atto pubblico il giudizio sui candidati, espresso in un concorso per professore associato, da commissioni, nominate dal preside di una facoltà universitaria invece che dal consiglio di facoltà. Ha rilevato la corte da un lato che l'atto di nomina era affetto soltanto da incompetenza relativa e quindi era esistente e dall'altro che l'acquisizione dei giudizi al procedimento amministrativo già aperto ed in fase istruttoria ne doveva seguire necessariamente. Ha quindi concluso che l'atto interno era rilevante e che il falso concernente uno dei giudizi doveva essere — soppresso e ricostruito ex novo — qualificato come falso materiale in atto pubblico).

Cass. pen. n. 11366/1989

Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 476 cpv. c.p., il registro tenuto presso il reparto di pronto soccorso dei pubblici ospedali rientra fra gli atti che fanno prova fino a querela di falso.

Cass. pen. n. 9091/1989

Deve qualificarsi atto pubblico l'estratto sostitutivo — previsto dall'art. 60 cod. strad. — della carta di circolazione: l'estratto tiene luogo di quest'ultima a tutti gli effetti, quando la medesima sia stata temporaneamente consegnata ai pubblici uffici per esigenze inerenti alle loro attribuzioni.

Cass. pen. n. 9080/1989

È atto pubblico fidefaciente il visto di autenticità apposto dalla commissione sullo stampato predisposto per lo svolgimento della prova di un concorso. Esso è un atto ricognitivo dell'autenticità, espresso dal pubblico ufficiale in forma anticipata e benché strumentale rispetto al giudizio valutativo ed al conseguente ed eventuale provvedimento di nomina e benché privo di ogni connotato volitivo o negoziale, assume, nella sua intrinseca oggettività, quella particolare efficacia attestatrice di verità, nella individuazione della provenienza dell'elaborato e della sua regolare compilazione, insostituibile nella predisposizione dei complessi adempimenti imposti per un corretto espletamento di un pubblico concorso. Tale atto non è invece assimilabile ai certificati o agli attestati, giacché non trattasi di una riproduzione abbreviata di ciò che in altri atti o registri della P.A. è documentato. Apponendo la vidimazione, la commissione infatti dà atto di avere compiuto un autonomo e specifico accertamento e cioè che quello stampato e non altro verrà utilizzato da parte di un determinato candidato.

Cass. pen. n. 9076/1989

Il bollettino di spedizione della raccomandata è atto pubblico anche per la parte riservata all'utente del servizio, giacché non ha una mera funzione certificativa, ma documentale in ordine alla relazione intercorrente tra mittente e P.A. e tra queste ed il destinatario del plico, nonché l'attività compiuta dal pubblico ufficiale accettante nell'esercizio della sua funzione.

Cass. pen. n. 7018/1989

L'esposizione all'esterno del veicolo dell'attestato di versamento in c/c della tassa per mezzi a motore (cosiddetto disco-contrassegno) contraffatto non integra il reato di truffa poiché la circolazione non avviene in forza di errore indotto con artifici e/o raggiri. Infatti, qualora gli agenti di polizia non esercitino il controllo, nell'erronea presunzione che il contrassegno esposto sia «pulito», il reato di truffa non è ipotizzabile. Qualora, invece, gli agenti rilevino l'alterazione o falsificazione del contrassegno, si accertano i delitti di falsità — oltre l'illecito fiscale che la contraffazione era destinata a dissimulare — ma non il delitto di truffa essendo la circolazione, fino a quel momento, avvenuta abusivamente e non fraudolentemente.

Cass. pen. n. 5239/1989

L'esposizione, all'esterno del veicolo, dell'attestato in c/c postale della tassa per veicolo a motore (il cosiddetto disco-contrassegno) contraffatto integra il reato di truffa nelle due ipotesi alternativamente o del delitto consumato o del delitto tentato, secondo che l'azione sia o meno compiuta o l'evento si sia o meno verificato, ferma restando la concorrente violazione degli artt. 482 e 478 c.p. e ove sia stata contraffatta pure la ricevuta del detto versamento, la violazione degli artt. 482 e 476 c.p.

Cass. pen. n. 11249/1988

Nella nozione di atto pubblico ai fini penali non ha alcuna rilevanza la distinzione tra atti per uso interno ed atti destinati a spiegare efficacia nei confronti del pubblico perché anche i primi possono avere giuridica rilevanza ed efficacia probatoria in relazione all'attività compiuta dal pubblico ufficiale. (Applicazione del principio a minuta di sentenza civile, qualificata nella categoria degli atti pubblici interni).

Cass. pen. n. 10715/1988

In materia di falso l'idoneità dell'azione deve essere valutata con un giudizio «a posteriori», nel senso che la punibilità non è esclusa quando l'atto, sia pure falsificato grossolanamente, ha sorpreso la buona fede del destinatario e comunque in ogni caso in cui l'avvenuto uso del documento dimostri in concreto, che l'inganno si è verificato, così che appare inutile ogni valutazione circa la idoneità o meno del mezzo.

Cass. pen. n. 10050/1988

Agli effetti penali, è atto pubblico solo formalmente derivativo ma sostanzialmente originale la lettera di chiarimenti forniti dal sindaco del comune al comitato regionale di controllo in ordine a delibera della giunta comunale. (Fattispecie relativa a una serie di falsità commesse dal sindaco di un comune e tendenti a far apparire come zona turistica un'area di terreno compresa in zona agricola, al fine di ottenere l'approvazione degli organi di controllo).

Cass. pen. n. 9337/1988

La falsificazione di una targa automobilistica costituisce il reato di cui agli artt. 482, 477 c.p., non quello di cui agli artt. 482, 476 c.p., poiché la targa automobilistica non ha natura di atto pubblico, ma di certificazione amministrativa.

Cass. pen. n. 9268/1988

La falsità penalmente irrilevante è soltanto quella che non incide, in alcun modo, sull'esistenza, sull'efficacia e sul contenuto di un determinato atto e, pertanto, è ipotizzabile solo quando il documento conserva tutte le sue originarie caratteristiche di struttura e di contenuto. (Nella specie è stato ritenuto che una frase aggiunta al verbale di udienza civile, dopo che questo era stato definitivamente formato, integrava il reato di falsità materiale in atto pubblico, in quanto quella alterazione, ancorché diretta a ristabilire una verità effettuale confusamente espressa, rappresentava pur sempre una modifica della verità documentale, nella parte in cui rendeva definitiva chiarezza sulla individuazione di documenti che la parte interessata intendeva non riconoscere).

Cass. pen. n. 9111/1988

La circostanza attenuante della riparazione del danno, ancorché astrattamente compatibile con i delitti di falso in atto pubblico, non è in concreto applicabile allorché la falsificazione cada sulla ricevuta di versamento della tassa automobilistica, in quanto il suo ritardato pagamento non soddisfa l'integralità del risarcimento, né può farsi rientrare nella sfera dell'obbligazione risarcitoria il pagamento della soprattassa dovuta per l'illecito amministrativo consistito nel mancato pagamento della tassa.

Cass. pen. n. 4799/1988

Perché un atto possa considerarsi pubblico ai fini della applicazione delle norme sul falso documentale, non occorre necessariamente la sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale al quale l'atto risale, sempre che essa non sia richiesta come requisito essenziale del documento e che esista la possibilità di individuare la persona e l'ente da cui l'atto proviene. (In applicazione di tale principio si è ritenuto che integra gli estremi della falsità materiale l'alterazione della ricevuta di versamento in c/c postale di tassa automobilistica, ancorché non recante la sottoscrizione dell'ufficiale postale che aveva accettato il versamento, anche perché l'art. 1 D.P.R. 28 aprile 1981, n. 336, nel modificare l'art. 102 bis R.D. 30 maggio 1940, n. 775 (regolamento dei servizi postali a danaro) non ha richiesto più la convalida con bollo e la firma del tagliando di attestazione del versamento).

Cass. pen. n. 4421/1988

Deve considerarsi atto pubblico il Registro ospedaliero degli interventi operatori per la sua idoneità a documentare fatti inerenti all'attività dell'ufficio pubblico cui gli autori sono addetti; l'eventuale alterazione dello stesso con aggiunta di nomi o di altri dati costituisce pertanto falsità materiale ai sensi dell'art. 476 c.p.

Cass. pen. n. 3113/1988

La locuzione «nell'esercizio delle proprie funzioni», di cui all'art. 476, deve essere intesa non in senso specifico, bensì generico di ambito delle funzioni, nel senso, cioè, che l'atto contraffatto o alterato deve rientrare, per sua natura, nella competenza funzionale del pubblico ufficiale o impiegato incaricato di pubblico servizio; onde il requisito sussiste, se il soggetto ha il potere di collaborare in un modo qualsiasi alla formazione dell'atto.

Cass. pen. n. 2878/1988

La trascrizione, nell'apposito registro di un istituto di pena, di un fonogramma di contenuto diverso da quello ricevuto, integra gli estremi del delitto di falsità materiale in atto pubblico.

Cass. pen. n. 1740/1988

L'elemento soggettivo della falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici consiste nel dolo generico, cioè nella consapevolezza della falsa attestazione, non essendo richiesto né un animus decipiendi, né un animus nocendi. Ne consegue che il delitto è perfetto anche quando la falsità sia compiuta con la consapevolezza della sua innocuità. (Il principio è stato affermato con riferimento alla falsificazione di una ricevuta di versamento in c.c. postale relativa al pagamento della tassa di circolazione di un autoveicolo).

Cass. pen. n. 1342/1988

La ricevuta di pagamento del conto corrente postale è un atto pubblico avente la sua autonoma rilevanza giuridica, perché attesta un'attività svolta dall'ufficiale postale nell'esercizio delle sue specifiche attribuzioni. La sua falsificazione, anche se successiva al rilascio, integra pertanto il delitto di cui all'art. 476 c.p. in quanto viene sostituita al contenuto originale dell'atto una diversa realtà.

Cass. pen. n. 12091/1987

Nel falso materiale in atto pubblico è sufficiente, ai fini della rilevanza penale del falso, che l'atto sia apparentemente valido nel momento in cui viene formato, poiché ciò che conta è la possibilità - valutata ex ante - della lesione della fede pubblica.

Cass. pen. n. 7875/1987

Così come il falso non è punibile, per inidoneità dell'azione, quando sia grossolano, allo stesso modo e per le medesime ragioni nemmeno può ritenersi punibile, in quanto innocua, la falsità che si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dei documenti, cioè che non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico. Più specificamente, in riferimento alla falsità materiale, la punibilità è esclusa tutte le volte che l'alterazione o la contraffazione del documento appaia del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio. (Fattispecie relativa a ritenuta insussistenza di falsità in atti pubblici nell'apposizione di firma di un collega, dopo averne ottenuto l'esplicito consenso, da parte di medico in un documento di denuncia, già sottoscritto da lui e da altro medico, per la cui validità ed efficacia la falsa sottoscrizione non poteva incidere in alcun modo).

Cass. pen. n. 4572/1987

È atto pubblico ma non di fede privilegiata la relazione dell'addetto all'ufficio tecnico comunale sulla ispezione dei luoghi da lui effettuata per la verifica della conformità di un progetto edilizio alle prescrizioni urbanistiche.

Cass. pen. n. 1358/1987

Ai fini della sussistenza del delitto di falsità, materiale o ideologica, in atto pubblico, è sufficiente il dolo generico. Ciò non importa, però, che il dolo inest in re ipsa; al contrario, esso deve essere sempre rigorosamente provato e deve essere escluso tutte le volte in cui la falsità, risulti essere oltre o contro la intenzione dell'agente, come quando risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza di costui, poiché il sistema vigente ignora del tutto la figura del falso documentale colposo. Quanto alla prova, il dolo, quale fenomeno interno e soggettivo, si manifesta attraverso segni esteriori, sicché resta affidata ai facta concludentia, ossia a quelle modalità estrinseche dell'azione dotate di valore sintomatico; assume anche rilievo (a volte decisivo), ai fini della prova, l'eventuale scopo perseguito o meno dall'agente, di modo che l'indagine — riservata al giudice di merito — esige che ogni singolo caso sia inquadrato e valutato nella cornice di circostanze concomitanti. (Fattispecie relativa ad annullamento di sentenza assolutoria non sufficientemente motivata, alla stregua degli indicati parametri, sulla mancanza di dolo).

Cass. pen. n. 855/1987

La bolletta doganale è atto pubblico di fede privilegiata perché caratterizzata da attestazione di verità circa fatti percepiti al pubblico ufficiale; trattasi di fattispecie documentale a formazione progressiva che trae origine da una dichiarazione di parte presentata dallo spedizioniere doganale, cui segue la verificazione delle merci, l'apposizione del risultato della visita da parte del funzionario doganale, il versamento di quanto prescritto e la registrazione. Pertanto la falsa formazione di tali documenti da parte di pubblico ufficiale integra il delitto di falso in atto pubblico di cui all'art. 476 c.p., e non le meno gravi ipotesi di cui agli artt. 483, 489 c.p.

Cass. pen. n. 6485/1986

La non punibilità del falso ex art. 49 c.p. si ha solo nella ipotesi di inidoneità dell'azione che renda impossibile e non solo improbabile l'evento costitutivo dell'inganno della pubblica fede, per cui non si può parlare di «grossolanità del falso» quando l'uso del documento abbia sorpreso la buona fede del destinatario.

Cass. pen. n. 6089/1986

In tema di falsità materiale in atti non è ravvisabile la inidoneità assoluta dell'azione (e quindi l'impossibilità dell'inganno) quando la modificazione materiale dell'atto, pur se immediatamente riconoscibile da chiunque, consista nella sovrascrittura o nella cancellazione e successiva riscritturazione di una o più parole o cifre, giacché in tal senso essa può essere o apparire una correzione dell'atto compiuta dallo stesso compilatore.

Cass. pen. n. 4818/1986

Con la previsione dei vari reati di falso documentale la legge penale intende colpire, a tutela della fede pubblica, il contrasto con la realtà nel quale il documento è stato volutamente posto dall'agente. Pertanto, la formazione di un nuovo atto (nella specie di valutazione da parte di direttore dell'ufficio del registro) in sostituzione di altro precedente, quando quest'ultimo venga soppresso, costituisce, per il pubblico funzionario che compie tale azione, un falso, poiché egli in tal modo fa apparire, contrariamente al vero, che il secondo atto è l'unico formato dall'ufficio.

Le modifiche o aggiunte in un atto pubblico, dopo che è stato formato, integrano un falso punibile ancorché il soggetto abbia agito per stabilire la verità effettuale. Infatti, l'alterazione compiuta nel senso della verità determina pur sempre una modificazione della verità documentale, in quanto per effetto dell'aggiunta postuma l'atto viene a rappresentare e documentare fatti diversi da quelli che rappresentava e documentava nel suo tenore originario, sicché viene leso l'interesse a che non sia menomato il credito attribuito agli atti pubblici dall'ordinamento giuridico. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato, direttore di ufficio del registro, in concorso con altri aveva alterato gli avvisi di accertamento di valore relativi ad alcuni atti, apportandovi correzioni delle cifre).

Cass. pen. n. 9573/1985

In tema di falso in atto pubblico, il documento costituisce un bene giuridico a sé stante, meritevole di tutela indipendentemente dalla validità del rapporto in esso rappresentato. L'invalidità di tale rapporto esclude il delitto di falso soltanto nel caso in cui sussistano vizi che rendano l'atto formalmente inesistente e, quindi, inidoneo a valere quale mezzo di prova ed a produrre effetti giuridici e non anche quando l'atto sia nullo od annullabile. Ne deriva che può aversi atto pubblico anche nel difetto di sottoscrizione, sempre che questa non sia richiesta ad substantiam, cioè quale requisito essenziale del documento, purché esista la possibilità di individuazione della persona o dell'ente da cui l'atto proviene.

Cass. pen. n. 2122/1985

L'atto di deposito di una sentenza, compiuto dal cancelliere nell'ambito della sua competenza funzionale, non può definirsi certificativo, bensì di natura originaria, perché non ha riferimento a situazioni già preesistenti e costituite: esso è atto destinato a far fede erga omnes, nella sua attestazione di verità, che la sentenza è stata depositata con determinate modalità di tempo e di luogo. Pertanto l'alterazione della data dell'avvenuto deposito costituisce falso materiale in atto destinato a far fede fino a querela di falso.

Cass. pen. n. 1229/1985

La bolletta di vendita compilata dal gestore dei magazzini per la distribuzione di generi di monopolio ai tabaccai rivenditori ha natura di atto pubblico, in quanto è formata unilateralmente dal pubblico ufficiale e, senza il concorso dell'acquirente privato, incorpora ed attesta, anche ai fini contabili di carattere pubblicistico, l'atto mediante il quale si vende a terzi un bene dell'amministrazione pubblica. Essa inoltre ha la funzione di legittimare l'uscita dal magazzino dei beni di proprietà pubblica ed il loro successivo possesso da parte dei tabaccai, ai quali deve essere consegnato uno degli esemplari della bolletta.

Cass. pen. n. 8435/1984

La falsificazione della ricevuta di versamento in conto corrente postale della tassa di circolazione di autoveicoli integra il delitto di falsità in atto pubblico, di cui all'art. 476 c.p., in quanto tale ricevuta rappresenta un documento, rilasciato dall'ufficiale postale, che attesta attività svolte da quest'ultimo personalmente nell'esercizio delle sue funzioni (introito della somma indicata nel documento, accreditamento della somma stessa su un conto determinato a favore del suo titolare, autenticazione del modulo compilato dell'interessato e registrazione dell'intera operazione).

Cass. pen. n. 8116/1984

Il secondo comma dell'art. 476 c.p., disponendo una pena più grave di quella stabilita dal primo comma se la falsità riguardi un atto pubblico di fede privilegiata, configura una circostanza aggravante e non un'ipotesi autonoma di reato. Ciò perché la natura dell'atto che esige una tutela più intensa a causa della sua particolare efficacia probatoria costituisce un elemento accidentale e non essenziale del delitto di falso in atto pubblico.

Cass. pen. n. 7668/1984

Il duplicato dell'originale del decreto di citazione a giudizio non è una mera riproduzione, ma è un atto pubblico, perché formato dal pubblico ufficiale con modalità prestabilite, per uno scopo di diritto pubblico. (Nella specie trattavasi di duplicato consegnato all'ufficiale giudiziario per le notifiche).

Cass. pen. n. 6751/1984

Solo un documento giuridicamente inesistente, cioè privo dei requisiti essenziali richiesti dalla legge per il raggiungimento del suo scopo, è inidoneo a formare oggetto dei delitti di falso, non anche l'atto semplicemente annullabile; ciò sia perché tale atto è produttivo di effetti giuridici fino al momento in cui ne viene dichiarata la nullità, sia perché la legge penale tutela il documento non per il suo contenuto ma per la sua attitudine probatoria.

Cass. pen. n. 5342/1984

In tema di reato di falso la invalidità del rapporto giuridico rappresentato nel documento non esclude il delitto, che viene meno solo se sussistono vizi formali che rendano l'atto giuridicamente irrilevante.

Cass. pen. n. 3478/1984

La nozione di atto pubblico sotto il profilo penalistico è autonoma rispetto a quella civilistica in quanto la legge penale tutela il documento pubblico nella sua genuinità e veridicità sia quale strumento probatorio, sia in sé stesso quale principale espressione del bene giuridico della fede pubblica.

Cass. pen. n. 27/1984

Ha natura di atto pubblico e non di semplice certificato amministrativo, l'attestazione concernente l'avvenuta consegna del certificato elettorale.

Cass. pen. n. 9423/1983

Il delitto di falso documentale, nell'ipotesi di falso materiale per alterazione, postula l'esistenza di un atto definitivamente formato. Fino a quando l'atto resta nell'ambito della legittima facoltà di disposizione del suo autore, non è configurabile un falso per alterazione ad opera di quest'ultimo, mentre il falso è configurabile se l'alterazione viene compiuta da un terzo. Invero, l'alterazione ad opera dell'autore diventa illecita quando l'atto esce dalla sua sfera di disponibilità.

Cass. pen. n. 554/1983

Rientra nell'ipotesi di inesistenza giuridica dell'atto l'incompetenza assoluta o obiettiva del funzionario, che si ha allorquando l'organo che egli impersona o di cui fa parte sia del tutto sfornito del potere di emettere l'atto, e non anche la incompetenza meramente relativa o soggettiva, ravvisabile allorché l'atto sia compiuto da un pubblico ufficiale che, pur facendo parte dell'organo cui la legge attribuisce il relativo potere, sia privo di specifiche attribuzioni. Mentre nell'ipotesi di incompetenza assoluta l'atto pubblico è giuridicamente inesistente e, quindi, come tale, essendo inidoneo a ledere la pubblica fede, non può formare oggetto di falsificazione penalmente rilevante, nell'ipotesi di incompetenza relativa l'atto è solo annullabile e, fino alla relativa pronuncia, esiste ed è produttivo di effetti, sicché non viene meno la ragione della tutela penale che ha per oggetto l'attitudine probatoria del documento e non già il suo contenuto.

Cass. pen. n. 5245/1982

All'espressione «nell'esercizio delle sue funzioni» di cui agli artt. 476 e seguenti c.p. non può essere attribuito un significato strettamente limitato al tempo e al luogo in cui il pubblico ufficiale svolge la sua attività; nell'espressione va compreso infatti, necessariamente ogni atto rientrante nell'ambito delle funzioni del pubblico ufficiale in qualsiasi momento posto in essere anche se abusivamente e con violazione dei propri doveri.

Cass. pen. n. 1442/1982

Le opere universitarie, anche presso università statali, hanno natura di enti pubblici, perché costituite al fine pubblico di promuovere, attuare e coordinare le varie forme di assistenza materiale, morale e scolastica degli studenti; ne consegue che il buono mensa, che attribuisce allo studente il diritto di ricevere il pasto e pone, al tempo stesso, a carico dell'ente l'obbligo di somministrarlo, ha la natura di atto pubblico, in quanto ha efficacia costitutiva di un diritto e di un obbligo per soggetti determinati. Pertanto, la falsificazione dei buoni mensa rilasciati dalle opere universitarie integra gli estremi del reato di falso in atto pubblico, previsto dall'art. 476 c.p.

Cass. pen. n. 10929/1981

In tema di falsità il concetto di atto pubblico è certamente più ampio di quello desumibile dagli artt. 2699 e 2700 c.c., posto che la legge penale ha per oggetto la tutela dell'anzidetto atto non solo quale strumento probatorio ma anche, in sé e per sé, come espressione del bene giuridico della fede pubblica. Ne consegue che il falso cosiddetto innocuo è irrilevante.

Cass. pen. n. 12242/1980

L'interesse giuridico alla tutela della pubblica fede è leso anche nei casi in cui la falsità riguardi i cosiddetti atti interni, e cioè quegli atti del pubblico ufficiale destinati ad assumere funzione probatoria nei confronti della sola pubblica amministrazione. Il requisito della pubblicità di un atto, agli effetti penali, si riferisce infatti all'organo che l'ha formato, e non alle sue relazioni con il pubblico.

Cass. pen. n. 11114/1980

L'atto di matrimonio, redatto dal ministro di culto cattolico, anche se non ancora trascritto, è atto pubblico di fede privilegiata. Ne consegue che il falso materiale, avente ad oggetto tale documento, se commesso da privati, è punito con una diminuzione di pena che, però, non incide sul compimento del termine di prescrizione, che rimane quello previsto dagli artt. 157, prima parte n. 3 e 160 ultimo comma, c.p.

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