(massima n. 1)
L'alterazione della copia informale di una bolletta di pagamento non integra il reato di cui agli artt. 476 - 482 c.p., che sussiste solo in presenza dell'alterazione di copie autentiche di atti pubblici, né il meno grave reato di cui all'art. 485 c.p., che ha ad oggetto la falsificazione delle scritture private. (Fattispecie relativa a copia digitale falsificata di una bolletta di pagamento rinvenuta nel computer dell'indagato in sede di perquisizione).