(massima n. 2)
La dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni di incandidabilitą previste dall'ordinamento, resa all'atto della accettazione della candidatura a sindaco da soggetto definitivamente condannato per falso ideologico commesso nella sua qualitą di pubblico ufficiale, integra il reato previsto dall'art. 87 bis d.P.R. n. 570 del 1960. (In motivazione, la Corte ha affermato che, la formulazione dell'art. 58 comma primo, lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 2000, nel prevedere tra gli impedimenti alla candidatura l'aver riportato una condanna a pena superiore a mesi sei di reclusione per delitti commessi con abuso o con violazione dei pubblici poteri, si riferisce a tutte le condotte criminose concretamente connotate da un abuso o violazione inerente ad una pubblica funzione o servizio, indipendentemente dalle qualificazioni formali contenute nella sentenza passata in giudicato e dalla mancata irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici).