(massima n. 1)
Così come il falso non è punibile, per inidoneità dell'azione, quando sia grossolano, allo stesso modo e per le medesime ragioni nemmeno può ritenersi punibile, in quanto innocua, la falsità che si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dei documenti, cioè che non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico. Più specificamente, in riferimento alla falsità materiale, la punibilità è esclusa tutte le volte che l'alterazione o la contraffazione del documento appaia del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio. (Fattispecie relativa a ritenuta insussistenza di falsità in atti pubblici nell'apposizione di firma di un collega, dopo averne ottenuto l'esplicito consenso, da parte di medico in un documento di denuncia, già sottoscritto da lui e da altro medico, per la cui validità ed efficacia la falsa sottoscrizione non poteva incidere in alcun modo).