(massima n. 1)
L'atto di matrimonio, redatto dal ministro di culto cattolico, anche se non ancora trascritto, č atto pubblico di fede privilegiata. Ne consegue che il falso materiale, avente ad oggetto tale documento, se commesso da privati, č punito con una diminuzione di pena che, perō, non incide sul compimento del termine di prescrizione, che rimane quello previsto dagli artt. 157, prima parte n. 3 e 160 ultimo comma, c.p.