(massima n. 1)
Il delitto di falso materiale in atto pubblico (art. 476 c.p.) č punito a titolo di dolo generico. Per la configurabilitā dell'elemento soggettivo č sufficiente la sola coscienza e volontā dell'alterazione del vero, indipendentemente dallo scopo che l'agente si sia proposto, e anche se sia incorso nella falsitā per ignoranza e per errore, cagionato da una prassi o per rimediare a un precedente errore, con la convinzione di non produrre alcun danno. (Nella fattispecie, relativa ad alterazione, compiuta dall'imputato, del foglio delle presenze in ufficio con l'apposizione di un orario accanto alla firma di un collega, la Corte ha specificato che tale intervento costituiva il reato sopra menzionato avendo modificato in senso giuridicamente rilevante il significato del documento, indipendentemente dal fatto che l'alterazione fosse avvenuta nel senso della veritā).