(massima n. 1)
Rientra nell'ipotesi di inesistenza giuridica dell'atto l'incompetenza assoluta o obiettiva del funzionario, che si ha allorquando l'organo che egli impersona o di cui fa parte sia del tutto sfornito del potere di emettere l'atto, e non anche la incompetenza meramente relativa o soggettiva, ravvisabile allorché l'atto sia compiuto da un pubblico ufficiale che, pur facendo parte dell'organo cui la legge attribuisce il relativo potere, sia privo di specifiche attribuzioni. Mentre nell'ipotesi di incompetenza assoluta l'atto pubblico è giuridicamente inesistente e, quindi, come tale, essendo inidoneo a ledere la pubblica fede, non può formare oggetto di falsificazione penalmente rilevante, nell'ipotesi di incompetenza relativa l'atto è solo annullabile e, fino alla relativa pronuncia, esiste ed è produttivo di effetti, sicché non viene meno la ragione della tutela penale che ha per oggetto l'attitudine probatoria del documento e non già il suo contenuto.