(massima n. 1)
Il concetto di atto pubblico č, agli effetti della tutela penale, pił ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione anche gli atti preparatori di una fattispecie documentale complessa, come gli atti di impulso di procedure amministrative, a prescindere che il loro contenuto venga integralmente trasfuso nell'atto finale del pubblico ufficiale o ne venga a costituire solo il presupposto implicito necessario. (Fattispecie relativa alla falsificazione materiale della richiesta di registrazione di un contratto di locazione mediante apposizione di sottoscrizioni apocrife sulla scheda e sull'atto di delega).