(massima n. 1)
In tema di falso in atto pubblico, il documento costituisce un bene giuridico a sé stante, meritevole di tutela indipendentemente dalla validità del rapporto in esso rappresentato. L'invalidità di tale rapporto esclude il delitto di falso soltanto nel caso in cui sussistano vizi che rendano l'atto formalmente inesistente e, quindi, inidoneo a valere quale mezzo di prova ed a produrre effetti giuridici e non anche quando l'atto sia nullo od annullabile. Ne deriva che può aversi atto pubblico anche nel difetto di sottoscrizione, sempre che questa non sia richiesta ad substantiam, cioè quale requisito essenziale del documento, purché esista la possibilità di individuazione della persona o dell'ente da cui l'atto proviene.