(massima n. 1)
In tema di pagamento della tassa di circolazione, il tagliando-contrassegno, destinato ad essere esposto nella parte anteriore del veicolo (cosiddetto bollo di circolazione) non costituisce né atto pubblico né certificazione amministrativa, ma attestato sul contenuto di atti, in quanto attestazione derivata dell'atto di versamento della tassa, di cui riporta gli estremi essenziali, con l'effetto che la sua materiale falsificazione integra l'ipotesi delittuosa preveduta dagli artt. 478 e 482 c.p., quando autore del falso sia un privato. Viceversa, il tagliando-ricevuta, o ricevuta di versamento da allegare al documento di circolazione, costituisce atto pubblico, in quanto in esso è consacrata l'attività svolta dal pubblico ufficiale (postale), in relazione alla riscossione dell'importo della tassa, ed è diretto a documentare tale fatto, giuridicamente rilevante ai fini della circolazione del veicolo, con la conseguenza che la sua falsificazione materiale, posta in essere dal privato, deve essere punita ai sensi degli artt. 476 e 482 c.p.