(massima n. 1)
L'alterazione della copia autentica di un atto non rientra nella previsione di cui all'art. 478 c.p. (falsitą materiale commessa da un pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti), che punisce la formazione di copie false, ma integra il reato di cui all'art. 476 c.p. in relazione all'art. 482 dello stesso codice (falsitą materiale commessa dal privato in atto pubblico), poiché tale norma, pur non applicabile agli atti derivativi, comprende certamente l'alterazione della copia dopo il rilascio della stessa in forma legale, atteso che questa incide sull'autenticazione, che č atto pubblico originale. (Fattispecie relativa ad alterazione, commessa da un privato, di copia notarile di un contratto).