(massima n. 1)
In tema di falsitą materiale, integra il reato di cui all'art. 476 c.p. la formazione di un atto presentato come la riproduzione fotostatica di un documento originale, in realtą inesistente, del quale si intenda artificiosamente attestare l'esistenza e i connessi effetti probatori. (Fattispecie in tema di copia di atto di affidamento di incarico per lo svolgimento di attivitą progettuali retribuite da parte di un'Universitą)