(massima n. 1)
In tema di falso materiale in atto pubblico, le annotazioni sulla cartella clinica redatte da un medico specializzando non hanno carattere definitivo, necessitando del controllo del medico responsabile che ha svolto l'attività o alle cui direttive e indicazioni lo specializzando si è attenuto, sicché solo all'esito di tale verifica e delle correzioni eventualmente apportate dal medico responsabile l'atto assume rilievo pubblicistico e solo a partire da tale momento ogni successiva alterazione può integrare, sussistendone gli ulteriori requisiti normativi, la fattispecie di cui all'art. 476 cod. pen.