Cass. pen. n. 35814/2019
La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto correttamente esclusa la configurabilità del reato in un caso di esibizione di una fotocopia di un'autorizzazione edilizia inesistente, riconoscibile come tale, priva di attestazione di autenticità e dei requisiti formali e sostanziali idonei a farla apparire come un atto originale).
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La formazione della copia di un atto inesistente integra il reato di falsità materiale solo nel caso in cui la copia assuma l'apparenza di un atto originale ovvero sia idonea a documentare la falsa esistenza di un originale conforme.
Cass. pen. n. 22694/2010
Hanno rilevanza penale ai sensi dell'art. 492 cod. pen. le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali, qualora il relativo documento abbia l'apparenza dell'originale e sia utilizzato come tale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica.
Cass. pen. n. 6685/1998
L'art. 490 c.p. sanziona la soppressione anche parziale degli atti pubblici, come tali intendendosi, ai sensi dell'art. 492 c.p., gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti. Va perciò esclusa la punibilità come delitto contro la fede pubblica della soppressione delle copie autentiche, quando non tengano luogo degli originali mancanti.