(massima n. 1)
Deve ritenersi atto pubblico non solo quello attraverso il quale la pubblica amministrazione manifesta la propria volontą, ma anche gli atti interni in quanto documentano una attivitą compiuta da un pubblico ufficiale. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto che costituisse atto pubblico il protocollo della corrispondenza del sindaco sul quale era stata falsamente annotata, al fine di favorire l'interessato, l'avvenuta trasmissione alla regione di una nota sindacale contenente una dichiarazione di rinuncia ad un farmacia, osservando che l'annotazione, pure interna, documentava per di pił il rapporto tra enti pubblici diversi).