(massima n. 1)
Integra il delitto di falsità materiale commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefaciente, la condotta del medico ospedaliero che rediga un certificato con false attestazioni, in quanto ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefaciente, anche in virtù del disposto di cui all'art. 2699 c.c., è - oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - la circostanza che esso sia destinato « ab initio» alla prova e cioè precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice; ne deriva che la diagnosi riportata nel certificato ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione - caduta nella sfera conoscitiva del p.u. - che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica. (Nella specie, il medico aveva aggiunto al testo originario l'ulteriore attestazione della rottura dei denti incisivi dell'arcata superiore del paziente per consentirgli un maggiore ristoro).