(massima n. 2)
In tema di falsità documentale, gli atti interni della P.A. sono pubblici, quando questi abbiano attitudine ad assumere rilevanza ai fini della documentazione di fatti ed operazioni inerenti all'attività ed agli scopi dell'amministrazione e siano destinati a spiegare effetti nei confronti dei terzi. (Nella specie la corte ha ritenuto atto pubblico il giudizio sui candidati, espresso in un concorso per professore associato, da commissioni, nominate dal preside di una facoltà universitaria invece che dal consiglio di facoltà. Ha rilevato la corte da un lato che l'atto di nomina era affetto soltanto da incompetenza relativa e quindi era esistente e dall'altro che l'acquisizione dei giudizi al procedimento amministrativo già aperto ed in fase istruttoria ne doveva seguire necessariamente. Ha quindi concluso che l'atto interno era rilevante e che il falso concernente uno dei giudizi doveva essere — soppresso e ricostruito ex novo — qualificato come falso materiale in atto pubblico).