(massima n. 1)
In tema di facoltà documentale, l'ordine di servizio posto in essere dal funzionario di un ente pubblico, in esecuzione di un contratto di diritto privato, pur non avendo rilevanza esterna, assume il profilo dell'atto pubblico, per un duplice motivo: a) in quanto rappresenta la volontà dell'ente pubblico ed è compiuto dal funzionario nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli, b) in quanto crea un atto destinato ad inserirsi in un procedimento della pubblica amministrazione. Ne consegue che l'esclusiva rilevanza interna non è idonea ad escludere la sua natura pubblica attesoché la distinzione tra atto pubblico e scrittura privata non è connotata dalla circostanza che il suddetto atto spieghi effetti nei confronti dei terzi estranei all'ente ma dall'esercizio di un potere definitivo autoritativo in rapporto alla fonte da cui promana. Ne consegue, altresì, che la falsificazione dell'ordine di servizio integra la fattispecie di cui all'art. 476 c.p.