Cassazione penaleSez. Vsentenza n. 2769del 2 marzo 1990
(2 massime)
(massima n. 1)
In tema di falsitā in atti pubblici, l'atto deve considerarsi inesistente quando, trattandosi di organo collegiale, manchi la sottoscrizione quanto meno del Presidente e del segretario.
Nell'ipotesi in cui vengono rilasciate copie autentiche di originali inesistenti, perché privi delle necessarie sottoscrizioni, il reato configuratosi č quello di falsitā materiale commessa da pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici e non quello di cui all'art. 479 c.p.