(massima n. 1)
Il visto, espresso con una firma del pubblico ufficiale, quando sia destinato a provare determinate attivitą di controllo da lui esercitate, costituisce atto completo e autonomo, anche in mancanza di una dichiarazione scritta dell'autore della firma, poiché a tale carenza suppliscono l'esistenza della connessione intercorrente con la sua attivitą e il significato che al visto stesso č attribuito per convenzione e per necessitą logica.