(massima n. 1)
In tema di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, costituiscono atto pubblico le «note di missione», attraverso le quali viene attestato l'espletamento di missioni per ragioni di servizio, con relativa trasferta, atteso che pure in relazione ai così detti atti interni della pubblica amministrazione sussiste l'interesse giuridico alla tutela della pubblica fede, che risulta leso anche quando la falsità riguarda tale categoria di atti, comunque destinati ad assumere funzione probatoria.