(massima n. 1)
Nella nozione di atto pubblico ai fini penali non ha alcuna rilevanza la distinzione tra atti per uso interno ed atti destinati a spiegare efficacia nei confronti del pubblico perché anche i primi possono avere giuridica rilevanza ed efficacia probatoria in relazione all'attivitą compiuta dal pubblico ufficiale. (Applicazione del principio a minuta di sentenza civile, qualificata nella categoria degli atti pubblici interni).