(massima n. 4)
Poiché in dipendenza dell'oggettività giuridica del reato di cui all'art. 381 primo comma c.p., consistente nella tutela del normale funzionamento dell'attività giudiziaria, l'ambito del precetto penale deve essere definito alla stregua della distinzione tra strumentalità del processo e interesse sostanziale dello stato alla corretta amministrazione della giustizia, il reato stesso è configurabile solo quando le parti apparentemente contrapposte perseguano un comune fine illecito o quando l'oggetto e la finalità del giudizio siano tali da rappresentare formalmente e sostanzialmente interessi delle parti nella concretezza della loro conflittualità, di talché il bene giuridico protetto possa dirsi aggredito per il solo fatto che un unico patrocinatore assista parti contrarie; diversamente, laddove il momento dialettico del processo, di norma ma non sempre necessario, sia superato dalla convergenza degli interessi verso un unico lecito fine, non è sufficiente per l'integrazione del reato la sola contrapposizione formale ed esterna delle parti, non rilevando che al conseguimento del fine comune provveda un unico patrocinatore, perché in tal caso non v'è utilizzazione strumentale del processo per scopi ad esso estranei e quindi illeciti.