(massima n. 1)
Integra il delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico la falsificazione dei reports di stampa contenenti esami emocromocitometrici a corredo della documentazione clinica mediante aggiunta a penna dei valori dei parametri della coagulazione allo scopo di farli apparire come eseguiti e repertati nei giorni ivi indicati nonché delle schede cartonate sui prelievi, considerato che essi sono atti pubblici giacché, ancorché atti interni alla struttura ospedaliera, sono destinati a provare le indagini di laboratorio svolte dagli operatori sanitari pubblici ed i relativi risultati e a documentare il decorso della malattia del paziente ad integrazione e corredo della cartella clinica.