(massima n. 1)
La falsitā ideologica riguarda l'atto nel suo contenuto ideale il quale risulta cosė non veritiero, mentre quella materiale attiene alla realtā fenomenica del medesimo nel senso che fa apparire venuto ad esistenza un atto che non č mai stato formato. Ne consegue che qualora, con riguardo a rogito notarile, le relative dichiarazioni provengano da persona diversa da quella che figura averle rese e sottoscritte sussiste soltanto la seconda ipotesi; in tale evenienza anche le attestazioni circa la presenza e l'attivitā del soggetto in realtā non comparso concorrono alla realizzazione della falsitā materiale per cui esse non possono essere separatamente considerate quali integranti la falsitā ideologica.