(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza dei delitti di falso previsti dagli artt. 476 e 479 c.p., la sottoscrizione del foglio di presenza da parte dei pubblici dipendenti è atto pubblico in quanto costituisce la prova dell'esecuzione della prestazione del dipendente nel rapporto di pubblico impiego. L'atto è formato materialmente dallo stesso pubblico dipendente del quale è destinato a provare la presenza ed ha un rilievo giuridico autonomo — e quindi non può essere considerato atto interno — in quanto produttivo di effetti tra il dipendente e la pubblica amministrazione (ai fini della retribuzione, delle ferie, dell'assistenza sanitaria, etc.). L'eventuale mancanza dell'attestazione da parte del capo ufficio non ha alcuna incidenza sul documento già firmato, con la sottoscrizione del foglio di presenza, dai singoli dipendenti.