(massima n. 1)
Le «relazioni di servizio» degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria sono atti pubblici e, come tali, fanno fede, fino a querela di falso, dei fatti che siano caduti sotto la percezione diretta degli autori di esse e vengono nelle stesse riferite. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto responsabile del reato di falso ideologico in atto pubblico fidefaciente un agente della polizia ferroviaria che aveva attestato falsamente in una relazione di servizio di aver personalmente udito una donna pronunciare una frase vilipendiosa per l'Arma dei carabinieri, mentre in realtą la circostanza gli era stata riferita dalla moglie).