(massima n. 1)
L'atto di deposito di una sentenza, compiuto dal cancelliere nell'ambito della sua competenza funzionale, non può definirsi certificativo, bensì di natura originaria, perché non ha riferimento a situazioni già preesistenti e costituite: esso è atto destinato a far fede erga omnes, nella sua attestazione di verità, che la sentenza è stata depositata con determinate modalità di tempo e di luogo. Pertanto l'alterazione della data dell'avvenuto deposito costituisce falso materiale in atto destinato a far fede fino a querela di falso.