(massima n. 1)
Integra soltanto il delitto di falsitą materiale (art. 476 c.p.) e non anche la «falsitą ideologica» punita dall'art. 479 c.p., la falsa rappresentazione della realtą mediante l'alterazione di un documento pubblico, giacché in tal caso la falsitą consiste nella alterazione della «genuinitą» del documento.