(massima n. 1)
In tema di falso documentale, non è punibile, per inidoneità dell'azione, la falsità che si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, cioè che non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico. (La Corte di cassazione, in applicazione del principio di cui in massima, ha affermato la non punibilità, per inidoneità dell'azione, della falsa attestazione — attuata mediante l'apposizione della firma di alcuni docenti universitari, componenti le commissioni esaminatrici, sui verbali di vari esami — che detti esami si erano svolti regolarmente con la partecipazione di tre commissari, mentre in realtà gli studenti erano stati esaminati da un solo professore: la Suprema Corte, in proposito, ha ritenuto esenti da censura le argomentazioni della corte di merito secondo cui, in particolare, nel caso di specie, né la prova d'esame, né il voto, potevano essere messi in discussione anche in presenza di un unico esaminatore o di commissioni formate da due, anziché da tre docenti, essendo quest'ultima composizione prevista, e neanche a pena di nullità, solo da norme regolamentari secondarie).