(massima n. 1)
In materia di falso documentale, ai fini della configurabilitā del reato con riferimento ad un atto viziato per mancanza di un requisito, deve distinguersi la nullitā dell'atto, che si assume falso, dalla sua inesistenza. Quest'ultima, impedendo qualsiasi riconoscibilitā dell'atto, impedisce anche la sussistenza del falso documentale, mentre la nullitā o annullabilitā, per carenza di un requisito, non esclude l'affidamento, sia pure provvisorio, della pubblica fede. La norma penale, infatti, tutela il documento non per la sua validitā intrinseca, ma per la sua funzione attestativa: ne consegue che č falsa la relazione di notifica al destinatario di un atto, in realtā consegnato ad un terzo, ancorché priva di data.