(massima n. 1)
In tema di falso documentale, ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49 c.p., occorre che appaia in maniera evidente la falsificazione dell'atto e non solo la sua modificazione grafica. Di conseguenza, le abrasioni e le scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni, pur se eseguite a fini illeciti immediatamente riconoscibili, non possono considerarsi, di per sé e senz'altro, un indice di falsità talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, giacché esse possono essere o apparire una correzione irregolare, ma non delittuosa, di un errore materiale compiuto durante la formazione del documento alterato dal suo stesso autore. Spetta, poi, al giudice di merito stabilire se le peculiarità della specifica alterazione la facciano ritenere un'innocua correzione oppure l'espressione di un'illecita falsificazione grossolanamente compiuta. (Nella specie, trattavasi di registro protocollo di comune con originaria annotazione abrasa e sostituita con altra relativa a lettera di dimissioni per farla retrodatare e correzione del numero di protocollo stampigliato sul documento).