(massima n. 1)
In materia di falso l'idoneitą dell'azione deve essere valutata con un giudizio «a posteriori», nel senso che la punibilitą non č esclusa quando l'atto, sia pure falsificato grossolanamente, ha sorpreso la buona fede del destinatario e comunque in ogni caso in cui l'avvenuto uso del documento dimostri in concreto, che l'inganno si č verificato, cosģ che appare inutile ogni valutazione circa la idoneitą o meno del mezzo.