(massima n. 1)
In materia di falso l'idoneità dell'azione deve essere valutata con un giudizio «a posteriori», nel senso che la punibilità non è esclusa quando l'atto, sia pure falsificato grossolanamente, ha sorpreso la buona fede del destinatario e comunque in ogni caso in cui l'avvenuto uso del documento dimostri in concreto, che l'inganno si è verificato, così che appare inutile ogni valutazione circa la idoneità o meno del mezzo.